Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31558 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3728-2016 proposto da:

I.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO MIRONE giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS) in persona del Ministro in

carica p.t., domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per

legge;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il

15/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catania con ordinanza 15/6/2015, definendo il giudizio iscritto al n. 17795/14 R.G., ha rigettato il ricorso L. n. 354 del 1975, ex art. 35 ter (così come modificato dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1 convertito nella L. n. 117 del 2014), con cui I.F. aveva chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 4.136,00 a titolo di risarcimento per aver patito condizioni di detenzione tali da violare l’art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

2. Nel dicembre 2014 l’ I. aveva depositato ricorso davanti al Tribunale di Catania, esponendo: di essere stato ristretto presso la Casa Circondariale per minori di (OMISSIS) dal 12/01/2008 al 4/07/2008 in una cella di 10 mq insieme ad un altro minore, disponendo di uno spazio vitale pro capite di 2,5 mq al lordo del mobilio e del wc; di essere stato successivamente detenuto presso la Casa Circondariale di (OMISSIS), nei periodi 5/01/2012 – 15/06/2012 e 5/10/2013 – 3/04/2014, in celle da 20 mq condivise con altri 10/7 detenuti, disponendo di uno spazio individuale nettamente inferiore ai 3 mq; di aver patito, oltre la mancanza di spazio vivibile, ulteriori aspetti peggiorativi della restrizione intramuraria i quali avevano contribuito a rendere i periodi di detenzione inumani e degradanti.

Il Ministero della Giustizia, costituendosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto del ricorso eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per il periodo riguardante l’anno 2008, nonchè l’infondatezza delle richieste di parte ricorrente.

Il Tribunale di Catania con la citata ordinanza ha per l’appunto rigettato la domanda risarcitoria proposta dall’ I., compensando tra le parti le spese processuali in considerazione della novità della materia e dell’assenza di consolidati arresti giurisprudenziali.

3. Avverso la suddetta ordinanza ricorre l’ I.. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a 2 motivi.

1.1. Precisamente, I.F. denuncia con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, con violazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.). Il ricorrente – dopo aver ripercorso i periodi di detenzione dal 5 gennaio al 15 giugno 2012 e dal 5 ottobre 2013 al 3 aprile 2014; e dopo aver rilevato che l’Avvocatura aveva formulato deduzioni soltanto in relazione a detto secondo periodo di detenzione, senza tuttavia contestare le affermazioni in fatto contenute in ricorso – sostiene che il Tribunale ha omesso di considerare che le condizioni di detenzione, la dimensione delle celle e del mobilio erano state descritte puntualmente e analiticamente in ricorso e le affermazioni in fatto in esso contenute non erano state contestate dall’Avvocatura. In definitiva, secondo il ricorrente, il Tribunale, se avesse fatto corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova delle condizioni di detenzione.

1.2. Il ricorrente denuncia altresì con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione o falsa applicazione dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Sostiene che il Tribunale ha adottato un criterio di calcolo della superficie utile “irragionevole e contrario ai principi posti a base della normativa richiamata”, in particolare, nel punto in cui ha incluso nello spazio vitale i letti, in quanto nella specie era circostanza non contestata che lui era stato detenuto dal 5 novembre 2013 al 3 aprile 2014 in una cella di metri quadrati 20 (compreso il bagno ed i mobili) con altre 5 persone, ragion per cui il Tribunale, per accertare lo spazio individuale disponibile per ciascun detenuto, avrebbe dovuto sottrarre la superficie del bagno e del mobilio, nonchè tener conto che i letti, pur potendo essere disposti a castello, riducono lo spazio a disposizione del detenuto (se non in termini di superficie calpestabile quanto meno in termini di volume).

2. Occorre preliminarmente rilevare che: il Tribunale, nella impugnata ordinanza, ha accolto l’eccezione di prescrizione per il periodo detentivo anteriore al 2012; ed il ricorrente, nell’impugnare l’ordinanza, non ha contestato la relativa statuizione.

Pur non di meno, al riguardo corre l’obbligo di ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza n. 11018 del 8/5/2018 hanno chiarito che: a) la nuova disciplina prevista dall’art. 35-ter o.p. ha introdotto un mero “indennizzo” in una logica di forfetizzazione della liquidazione; b) la natura di mero indennizzo e il fondarsi della responsabilità nella violazione di obblighi gravanti ex lege sull’amministrazione penitenziaria nei confronti dei soggetti sottoposti alla custodia carceraria depongono in senso concorde al fine di escludere l’applicabilità della regola specifica prevista dall’art. 2947 c.c., comma 1, per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, di modo che vale la regola generale della prescrizione decennale; c) il rimedio enucleato dal legislatore italiano con l’introduzione dell’art. 35-ter o.p. ha carattere retroattivo, come si può evincere, oltre che dalla premessa e dal senso complessivo della nuova normativa, finalizzata a definire anche le situazioni pregresse, dalla disciplina intertemporale dettata dall’art. 2, che, in tema di decadenza, fa inequivocabilmente riferimento, sia nel comma 1 che comma 2, a detenzioni degradanti ed inumane già conclusesi (e quindi anteriori) al momento dell’entrata in vigore della legge; d) con riferimento alle situazioni in cui la detenzione sia cessata prima dell’entrata in vigore della legge il termine di prescrizione decorre da quest’ultima data, e cioè dal momento in cui la nuova disciplina è stata introdotta nell’ordinamento, poichè il rimedio risarcitorio in esame non era prospettabile in epoca antecedente; questa assenza di un precedente strumento di tutela, accessibile ed effettivo, “integra un impedimento all’esercizio del diritto rilevante ai sensi del generale principio di cui all’art. 2935 c.c. in base al quale la prescrizione decorre soltanto dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, formula da intendersi con riferimento alla possibilità legale, non influendo sul corso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto; e) se nell’ambito della disciplina transitoria dettata dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2 la prescrizione decorre dall’entrata in vigore della legge, questa forma di estinzione rimarrà assorbita in tutti i casi in cui il diritto viene meno, perchè l’azione non è stata proposta nel termine di decadenza di sei mesi dalla entrata in vigore della legge.

Le ragioni, sopra ripercorse in via di sintesi, hanno indotto le sezioni unite di questa Corte ad affermare il principio secondo cui “il diritto ad una somma di denaro pari a Euro 8 per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della CEDU, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 35-ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1 conv. con modif. dalla L. n. 117 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti ex lege sull’amministrazione penitenziaria; il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1 il termine comincia a decorrere solo da tale data”.

Per quanto dunque errate alla luce del dictum delle Sezioni Unite, tuttavia, le statuizioni, contenute nella impugnata ordinanza in punto di prescrizione, in quanto non oggetto di censura e dunque passate in giudicato, sfuggono al sindacato di legittimità demandato a questa Corte.

3. Tanto premesso, fondato è il primo motivo.

3.1. Ribadita la natura contrattuale (e, in particolare, da contatto sociale) della responsabilità dell’amministrazione penitenziaria (affermata dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra richiamata) – occorre precisare che, secondo i principi generali in materia di distribuzione dell’onere probatorio – una volta che sia stato allegato dal creditore (nella specie, il detenuto) l’inadempimento del debitore (nella specie, la struttura detentiva), astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato – rimane a carico dell’amministrazione penitenziaria l’onere di dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur essendovi stato, non è stato causa del danno; come pure rimane a carico dell’amministrazione penitenziaria, in quest’ultima ipotesi, di indicare quale sia stata l’altra e diversa causa, non prevista ed imprevedibile (e neppure superabile con l’adeguata diligenza qualificata), che ha determinato il danno. E occorre ricordare che, in conformità dei principi proclamati dall’art. 24 Cost., deve intendersi preclusa ogni interpretazione della legge che renda impossibile (o eccessivamente gravoso) l’esercizio dell’agire in giudizio.

Nel suddetto quadro, nella materia in esame, operano indubbiamente: sia il principio di vicinanza della prova (detto anche di riferibilità), che il principio di non contestazione.

In particolare, l’applicazione del principio di vicinanza della prova nella materia in esame comporta in primo luogo che il debitore (nella specie, si ribadisce, la struttura detentiva), se non riesce a fornire la prova liberatoria, rimane soccombente. Comporta altresì che è il debitore il soggetto onerato di fornire la prova, in quanto ne ha la maggiore possibilità. Invero, la compiuta conoscenza dei dati di fatto, rilevanti ai fini dell’accertamento del danno da sovraffollamento carcerario, è quasi esclusivamente nella disponibilità dell’amministrazione convenuta e addossare il relativo onere in via esclusiva al ricorrente significherebbe vanificare la funzione dello strumento processuale introdotto dal legislatore.

D’altra parte, l’applicazione nella materia in esame del principio di non contestazione comporta che, ove vengano allegati determinati fatti in modo analitico e specifico a sostengo della responsabilità dell’amministrazione pubblica, come per l’appunto nella specie è avvenuto, quest’ultima ha l’onere di contestarli in modo altrettanto specifico, fornendo la propria versione ed indicando fatti diversi, contenenti precisi riferimenti, che li smentiscano.

3.2. Di tali principi non ha fatto buon governo il Tribunale di Catania, che, nella impugnata ordinanza, ha ritenuto che le condizioni di detenzione lamentate: non erano state direttamente provate dal ricorrente, non risultavano dagli atti di causa ed erano state contestate dalla controparte.

In particolare, secondo il Tribunale, il ricorrente: non aveva descritto le celle in cui era stato ristretto, non aveva indicato la sussistenza e la effettiva consistenza del mobilio; non risultava in atti nessun documento dal quale evincere la veridicità delle allegazioni di parte in merito allo stato detentivo sofferto negli anni 2012-2014. E la parte, gravata dall’onere probatorio, non aveva formulato istanze istruttorie idonee a supplire tale carenza.

Senonchè, contrariamente a quanto affermato da detto Tribunale, le condizioni detentive e le dimensioni delle celle risultano essere state adeguatamente descritte in ricorso (p.2) dall’ I.. D’altra parte, l’Avvocatura dello Stato, nel costituirsi (p. 7), non risulta aver contestato le affermazioni in punto di fatto contenute in ricorso, ma si è limitata, in relazione al periodo di detenzione sofferto dal ricorrente dal 5 gennaio al 15 giugno 2012, ad opporre (erroneamente) il mancato assolvimento dell’onere della prova; e, in relazione all’ulteriore periodo detentivo in esame, a trarre diverse conclusioni in ordine alle condizioni di detenzione, ex adverso dedotte.

Sotto altro profilo, il Tribunale di Catania ha sì tenuto conto del fatto che “i dati e i documenti necessari a comprovare le condizioni di detenzione sono in possesso e nella disponibilità della pubblica amministrazione, con limitato diritto di accesso e con conseguente squilibro di posizione tra il detenuto e l’amministrazione penitenziaria”, e che tale “condizione che imporrebbe una più elastica applicazione dei principi di ripartizione dell’onere probatorio”.

Tuttavia, violando ancora una volta i principi sopra affermati e ignorando le loro conseguenze sul piano applicativo, non ha saputo trarre le dovute conseguenze dalle premesse affermate ed ha erroneamente ritenuto “parimenti sussistente l’onere del ricorrente di richiedere siffatta documentazione all’amministrazione penitenziaria e, qualora la stessa non venga rilasciata, proporre istanza ex art. 210 c.p.c. per l’acquisizione della documentazione necessaria a comprovare quanto dallo stesso affermato”.

In definitiva, il Tribunale di Catania, nel caso di specie, dopo aver erroneamente determinato la natura dell’illecito, ha erroneamente applicato il principio di vicinanza della prova ed il principio di non contestazione, così pervenendo, nell’esercizio dei proprio sindacato di merito, in punto di prova delle condizioni di detenzione (e, in particolare, di spazio libero disponibile), a conclusioni non coerenti con gli insegnamenti di questa Corte.

4. Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso.

4.1. Il Tribunale di Catania, in relazione all’entità di spazio minimo da garantire a ciascun detenuto, ha affermato che: nessuna disposizione normativa prevede con precisione quale sia l’entità di detto spazio; e che, in mancanza di una espressa previsione di legge, si deve fare riferimento ai consolidati criteri giurisprudenziali elaborati dalla Corte Edu, secondo la quale:

a) lo spazio disponibile pro capite inferiore a 3 mq è sintomo di una grave condizione di sovraffollamento carcerario e costituisce, di per sè, violazione dell’art. 3 della CEDU essendo di per sè ravvisabile in tale ipotesi un trattamento inumano e degradante, a prescindere dalla valutazione di ulteriori profili attinenti le condizioni di detenzione;

b) qualora il detenuto disponga di uno spazio variabile dai 3 ai 4 mq non si configura una automatica violazione della Convenzione, ma il giudice dovrà valutare l’esistenza di ulteriori elementi peggiorativi della condizione detentiva quali la possibilità di utilizzare in modo riservato i servizi igienici, l’areazione disponibile, l’illuminazione della cella, la qualità del riscaldamento, il rispetto delle esigenze sanitarie di base, lo svolgimento di attività lavorative, le ore trascorse all’aperto ecc..

La statuizione che precede è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (si cfr., ad es., Sez. 1, sent. n. 12955 del 30/11/2017).

D’altronde, gli standard affermati dalla Corte EDU integrano, ex artt. 11 e 117 Cost., il parametro normativo di riferimento, al quale il giudice nazionale è tenuto ad uniformarsi nel decidere della domanda di risarcimento del danno derivante dalla violazione dell’art. 3 cit.. E la violazione di detto parametro è censurabile nella presente sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3; mentre è censurabile a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omesso esame di fatti decisivi per la ricostruzione della fattispecie concreta.

4.2. Tuttavia, questa Corte (sent. n. 4096 del 20/2/2018) ha già avuto altresì modo di precisare che, in tema di risarcimento del danno L. n. 354 del 1975, ex art. 35-ter, comma 3, lo Stato incorre nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti nei confronti di soggetti detenuti o internati, stabilito dall’art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU, quando, in una cella collettiva, il detenuto non possa disporre singolarmente di almeno 3 mq. di superficie, calcolati detraendo l’area destinata ai servizi igienici e agli armadi appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo ed anche lo spazio occupato dai letti (sia a castello che singoli), che riducono lo spazio libero necessario per il movimento, senza che, invece, abbiano rilievo gli altri arredi facilmente amovibili, come sgabelli o tavolini.

Tale principio è stato correttamente applicato dal Tribunale laddove ha ritenuto ragionevole determinare il rapporto tra la superficie detentiva e il numero di detenuti in essa ristretti, escludendo il bagno e gli arredi fissi della cella. Ma è stato violato laddove, sempre ai fini del calcolo dello spazio minimo disponibile garantito, il Tribunale non ha tenuto conto anche dei letti, sull’erroneo presupposto che gli stessi sono utilizzati di giorno per distendersi e di notte per dormire: infatti, è sì vero che lo spazio occupato dai letti (sia a castello che singolo) è usufruibile per il riposo e per l’attività sedentaria, ma è altresì vero che tali funzioni organiche vitali sono fisiologicamente diverse dal “movimento”, il quale postula, per il suo naturale esplicarsi, uno spazio ordinariamente libero.

5. Per le ragioni che precedono, in accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere cassata ed il procedimento rinviato al Tribunale di Catania affinchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame tenendo conto dei principi sopra affermati.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame alla luce dei principi sopra richiamati.

Demanda al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese processuali anche in relazione al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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