Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31557 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 955-2017 proposto da:

T.A., T.L., TO.LU., T.E.,

T.I., T.C., T.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO RECHICHI e ROBERTO CARMINE RECHINI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona dei legali rappresentanti

C.P. e P.M. quali procuratori speciali di Generali

Italia spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7

presso lo studio dell’avvocato PAOLO TARTAGLIA che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO GUIDONI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.M., ALLEANZA TORO SPA;

– intimati –

Nonchè da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO GROSSO giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

T.L., T.I., T.A., TO.LU.,

T.F., T.C., T.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO RECHICHI giusta procura speciale in

calce al ricorso notificato;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

ALLEANZA TORO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2323/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 2/1/2017 i signori T.F., L., C., E., J. A. e Lu. ricorrono avverso la sentenza numero 23232016 della Corte d’appello di Venezia, notificata a mezzo PEC l’8/11/2016 che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, resa nel 2011, ha rigettato nel merito la domanda di risarcimento danni nei confronti di M.M., condannando gli appellanti alle spese.

2. Il giudice dell’appello ha accolto in parte l’impugnazione e ha riformato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla base della dichiarazione del convenuto di voler profittare della transazione intervenuta tra la obbligata (OMISSIS), che aveva ospitato la parente degli attori appellanti (deceduta dopo una caduta dal letto che le ha provocato la frattura del femore), e gli attori, ritenendo non applicabile l’art. 1304 c.c. invocato dal convenuto, medico della struttura, atteso che la transazione non aveva avuto per oggetto l’intera obbligazione solidale, ma solo la quota parte inerente alla responsabilità dell’istituto convenuto; giudicando nel merito, ha respinto tuttavia la domanda di risarcimento, sull’assunto che nei confronti del Dott. M., medico della struttura privata, non potesse muoversi alcuna censura, dal momento che in quei giorni festivi egli non era in servizio, ma solo reperibile, e non svolgeva funzioni di medico di guardia, e ciò anche in base dell’esito di una CTU medico legale che aveva accertato che l’anziana ultranovantenne, ospite dell’istituto geriatrico, era deceduta in seguito a embolia polmonare a distanza di alcuni giorni dall’intervento chirurgico subito per intervenire sulla frattura del femore, evidenziatasi dopo il ricovero intervenuto a cura dell’Istituto a tre giorni di distanza dalla caduta; riteneva pertanto che il mancato intervento del medico, non in servizio ma in reperibilità, che si era limitato a prescrivere per via telefonica antidolorifici, non aveva avuto alcun ruolo causale o concausale nell’evento-morte provocato da una trombo-embolia polmonare manifestatasi in modo del tutto improvviso dopo l’intervento chirurgico disposto dai medici della struttura ospedaliera.

3. Il ricorso è affidato a un unico motivo. La parte intimata ha notificato controricorso e ricorso incidentale condizionato inerente al tema della natura della intervenuta transazione della quale il contro ricorrente ha dichiarato di voler profittare à sensi dell’art. 1304 c.c., diversamente interpretata dalla Corte d’appello. L’assicurazione del medico ha notificato controricorso. I ricorrenti hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale subordinato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono plurime violazioni di legge (artt. 1175,1176,128,1304 e 2236 c.c.) per errata valutazione del profilo di negligenza del sanitario e per presunta “illogicità della motivazione” in ordine al grado di diligenza dovuta da parte di un medico e alle conseguenze e implicazioni derivate dal ritardato ricovero in ospedale dell’anziana infortunatasi nella struttura.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Il Giudice del merito ha considerato che il medico della struttura di ricovero per anziani che nel giorno dell’incidente non era in servizio, ma in reperibilità, non dovesse ritenersi responsabile per il ritardo nel ricovero ospedaliero, perchè l’omissione di soccorso era semmai è ascrivibile alla struttura in cui era ospitata l’anziana, mentre la prescrizione di antidolorifici suggerita per via telefonica non aveva avuto un ruolo causale o concausale nell’evento morte, intervenuto in conseguenza di complicanze post-operatorie, indicate a p. 14 della CTU.

1.3. Quanto agli argomenti spesi a motivo della denuncia di omissione di soccorso, i ricorrenti menzionano i doveri del medico di famiglia o la violazione dell’art. 8 codice deontologico, ovvero ancora la mancata valutazione del nesso di causalità secondo il principio dell’adeguatezza, senza però riferirsi alla ratio decidendi che ha escluso che il medico fosse tenuto a intervenire sul posto dopo la chiamata, non essendo la sua posizione equiparabile a quella del medico di guardia o di famiglia. Inoltre, la considerazione in ordine la carenza di un nesso di causalità tra l’evento morte e l’inerzia iniziale del medico chiamato affinchè desse le prime indicazioni appare assorbente su ogni altra considerazione in ordine al comportamento cui era tenuto il medico.

1.4. Oltretutto, il motivo induce il giudice di legittimità a svolgere considerazioni “in fatto” che gli sono precluse. In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Sez. 3 -, Ordinanza n. 27568 del 21/11/2017; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 27568 del 21/11/2017 Sez. 5, Sentenza n. 1435 del 22/01/2013).

1.5. Infine, l’esposizione delle plurime censure risulta di ardua comprensione perchè non rispetta lo schema “a struttura vincolata” del ricorso per cassazione, indicato nell’art. 360 c.p.c..

Per giurisprudenza costante di questa Corte il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza necessità di far rinvio o accedere a fonti esterne allo stesso ricorso. Il motivo del ricorso deve necessariamente possedere una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19985 del 10/08/2017; Cass. Sez 5, n. 14784/2015).

2. Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso, assorbito il ricorso incidentale;

condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 8.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge a favore del contro ricorrente;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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