Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31556 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27544-2016 proposto da:

D.N., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIUSEPPE

MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BENEDETTO

MANGANO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il

02/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto notificato 24/11/2016, D.N. propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., avverso il decreto non impugnabile emesso dal Tribunale di Milano, sezione 10^ civile, Legge Penitenziaria n. 354 del 1975, ex art. 35 ter, comma 3, depositato in data 2/5/2016, nel procedimento svoltosi nei confronti del Ministero della Giustizia per ottenere l’indennizzo conseguente alla violazione del disposto dell’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Il Ministero non si costituiva nel giudizio per cassazione nonostante la regolarità della notifica.

2. Nell’ ordinanza impugnata (avente valore di decreto motivato emesso Legge Penitenziaria n. 354 del 1975, ex art. 35 ter, comma 3), svolta al termine di un giudizio ove il Ministero si era costituito allegando documentazione a sua discolpa, il Tribunale aveva rigettato la domanda del ricorrente volta a ottenere l’indennizzo conseguente alla violazione del disposto dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, previsto dall’ordinamento penitenziario successivamente alla condanna ricevuta dallo Stato italiano da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo con la sentenza pilota Torreggiani ed altri c. Italia dell’8 gennaio 2013. Il Giudice, sulla base delle allegazioni del ricorrente, comprensive di alcune relazioni dell’Associazione Antigone, ritenute insufficienti, e della documentazione a proprio discarico resa dalle case circondariali di trattenimento, ha osservato che il ricorrente non aveva assolto al proprio onere probatorio in relazione alla disumanità del trattamento carcerario ricevuto ed ha altresì ritenuto di non potersi avvalere dei poteri officiosi previsti nel rito camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Con un unico motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., commi 1 e 2, con riferimento ai principi dell’allegazione della prova ad opera di chi fa valere una pretesa, della valutazione della stessa da parte del giudice e del principio di non contestazione e dei fatti notori portati a conoscenza del giudice nel corso del procedimento tramite la produzione dei rapporti fatti dalla Associazione Antigone in merito alle strutture carcerarie in cui si è svolto il trattamento, dal 2010 al 2014.

4. Il motivo è fondato.

5. Il ricorrente, producendo i relativi certificati di detenzione, allega di essere stato ristretto per 566 giorni, in segmenti di tempo dal 2009 al 2014, nella struttura di detenzione di (OMISSIS), nonchè 123 e 268 giorni, in diversi periodi, nella struttura di (OMISSIS), in una situazione complessiva inumana e degradante. Per ogni periodo lamenta la sostanziale restrizione in uno spazio di superficie di cella carceraria inferiore a 3 mq pro capite, considerata la compresenza di altri detenuti, lamentando che nella stessa vi fosse un eccessivo ingombro di mobilio, la mancanza di sistema adeguato di termoregolazione, la scarsa illuminazione naturale e artificiale, una scarsa areazione, docce a volte non funzionanti, mancanza di acqua calda. In proposito ha fatto riferimento alle pronunce rese dalla Corte di Strasburgo in materia di violazione dell’art. 3 CEDU. Ha allegato, al riguardo, le relazioni dell’osservatorio “Antigone” coeve al periodo in cui era stato detenuto. Il Ministero si è costituito producendo documentazione.

6. Il giudice ha respinto la domanda richiamando il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit” di cui all’art. 2697 c.c., rilevando che “il ricorrente nulla prova e che, anzi, la sua controparte ha prodotto, pur non avendone l’onere, la relazione della Casa circondariale, dove non si ha evidenza di quanto affermato circa la disumanità del trattamento carcerario”.

7. In linea di principio, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2155 del 14/02/2001).

8. la Legge Penitenziaria n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, novellata nel 2014, prevede un rimedio giudiziale di natura sia preventiva che riparatoria, da svolgersi con rito camerale, per coloro che ritengono di subire o di avere subito un pregiudizio durante l’applicazione della misura di restrizione della libertà personale in carcere. Il procedimento de quo è stato inserito nel corpo della legge penitenziaria che regola tale settore all’indomani della sentenza pilota Torreggiani ed altri c. Italia emessa dalla Corte EDU l’8 gennaio 2013, con la quale si è stabilito il principio secondo cui il collocamento di un detenuto in uno “spazio” pro capite inferiore ai tre metri quadrati di superficie calpestabile, da considerare come spazio minimo vitale, integra l’ipotesi di trattamento inumano e degradante: tale principio, pertanto, costituisce oggi il fondamentale parametro paracostituzionale, di matrice convenzionale, con cui accertare il rispetto degli artt. 10,2 e 13 Cost. e art. 27 Cost., comma 3, della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 1, comma 1, art. 6, commi 1 e 4, sull’ordinamento penitenziario.

9. In successive pronunce, la Corte di Strasburgo ha indicato il metodo con cui valutare la sussistenza della violazione dell’art. 3 della Convenzione da parte dello Stato. Emblematico è il caso Muri c. Croatia del 20 Ottobre 2016, in cui la Corte, dopo avere confermato che lo standard predominante di valutazione della sussistenza di condizioni di vivibilità è l’attribuzione di una superficie calpestabile di tre metri quadrati per i detenuti trattenuti in celle occupate da più detenuti (p. 136), ha chiarito che tale solo fattore, per quanto idoneo a fondare una grave presunzione di violazione (strong presumption), non valga come regola generale di giudizio: in tale caso l’amministrazione penitenziaria può provare che vi sono stati ulteriori e concomitanti fattori in grado di compensare la mancata attribuzione di spazio vitale all’interno delle stanze occupate (p.137). Pertanto, la presunzione grave è superata se le seguenti condizioni (factors) siano cumulativamente provate: 1) la riduzione dello “spazio” vitale si presenti per brevi, occasionali e minori circostanze temporali, secondo i parametri indicati al p.130 della decisione; 2) tale riduzione sia accompagnata da un sufficiente grado di libertà di movimento o da adeguate attività fuori dalla cella; 3) il detenuto sia collocato in una struttura che, in linea generale, possa definirsi appropriata, e non sussistano altre situazioni di aggravio delle condizioni di detenzione (p.134).

10. Nei casi, poi, in cui lo spazio di vivibilità riguardi celle in cui risulti l’assegnazione di 3-4 mq di superficie pro capite, il fattore “spazio” assume ancora rilievo nella considerazione della sussistenza di adeguate condizioni di detenzione. In tale caso la violazione sussiste se il fattore “spazio” si associa ad altri aspetti di trattamento inappropriato correlati, in particolare, all’accesso ad attività fuori dalla cella, alla presenza di aria o luce naturale, alla aerazione dei locali, all’ adeguatezza della temperatura interna, alla possibilità di utilizzo riservato di sanitari, in conformità con le basilari esigenze igienico-sanitarie (p.p. 139 e 106).

11. La Corte EDU, inoltre, sottolinea che, al di sopra della superficie di 4 mq pro capite di superficie calpestabile, devono comunque essere considerate le condizioni di vivibilità indicate nei paragrafi 48, 53, 55, 59 e 63-64 della decisione, che riguardano tutti gli aspetti con cui si svolge il programma di trattamento (Story and Others v. Malta, nos. 56854/13, 57005/13 e 57043/13, p.p. 112-113, 29 Ottobre 2015). La Corte, infine, sottolinea il ruolo preventivo che le strutture di detenzione hanno nel monitorare le condizioni in cui avviene il trattamento dei detenuti e nell’indicare gli standard di applicazione della misura detentiva, che costiutuiscono ulteriori parametri per valutare la complessiva condotta tenuta dall’amministrazione statuale in relazione agli obblighi di cui all’art. 3 Conv. EDU.

12. Tutto quanto sopra rilevato è utile per evidenziare l’ampio margine di valutazione affidato ai giudici di merito nel considerare la sussistenza o meno di una violazione dell’art. 3 della Convezione che, certamente, non è limitato alla misura dei metri quadri pro capite di superficie nelle celle occupate da più detenuti, ma all’esame, comparato, di altri elementi ancora più importanti, attinenti all’intero programma di sconto di pena applicato al detenuto e all’idoneità della struttura e dei servizi correlati a garantire un trattamento a salvaguardia della dignità umana. Pertanto, il fattore “spazio” è un elemento necessario per misurare, con diverso peso e in misura inversamente proporzionale, gli altri fattori inerenti al complessivo trattamento. Oltre a tale test, indicato dalla Corte EDU, si aggiunge quello, indicato dall’art 27 Cost., sulla finalità rieducativa della pena: concetto che, ovviamente, riconduce alla questione della sufficiente e idonea offerta di attività “riabilitative” interne, confacenti alla personalità del detenuto, in rapporto al tempo di permanenza nella struttura.

13. Sotto il profilo degli obblighi da rispettare per garantire un trattamento “non inumano e degradante”, l’ordinamento penitenziario in vigore dal 1975, e i regolamenti attuativi che si sono succeduti nel tempo, contengono già in sè il nucleo centrale degli obblighi che lo Stato ha per garantire un regime di restrizione della libertà personale secondo i principi conformi all’art. 27 Cost., in sintonia con quanto indicato dalla Corte Edu in sede di interpretazione dell’art. 3 della Convenzione EDU. Pertanto i parametri indicati dalla Corte EDU forniscono un utile metodo di analisi per valutare il rispetto delle norme interne, che generalmente rinviano a una valutazione di “adeguatezza” del trattamento offerto e delle strutture in cui esso si svolge.

14. La norma di cui Legge Penitenziaria n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3 della inserita nella Legge sull’ordinamento penitenziario immediatamente dopo la condanna dello Stato italiano intervenuta a seguito della decisione pilota “Torreggiani” sopra richiamata della Corte EDU, si pone a chiusura della “rete di protezione” cui hanno diritto i soggetti detenuti, e in definitiva sancisce un agile strumento processuale di accesso alla giustizia, prevedendo che i soggetti che si sentono lesi nei loro diritti possano proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza, che si pronuncia con decreto non soggetto a reclamo sul diritto a un indennizzo quale conseguenza delle violazioni. La norma definisce anche i parametri con cui liquidare la misura del risarcimento per il danno in atto o definitivamente ricevuto, da quantificare in termini di riduzione di pena o di indennizzo monetario commisurato a ogni giorno di pena, a seconda della permanenza o meno dello stato di detenzione. Il rito previsto è camerale e, come tale, regolato dagli artt. 737 c.p.c. e seg..

15. In proposito, giova sottolineare che, all’indomani della condanna subita nel caso Torreggiani, la Corte EDU ha dato atto dei positivi risultati ottenuti dallo Stato italiano per porre rimedio alle sistemiche violazioni dei suoi obblighi di protezione, determinate soprattutto dalla situazione di sovraffollamento carcerario. Sulla situazione italiana, infatti, la Corte EDU è tornata a decidere con la sentenza del 16 settembre 2014 nella causa Stella c. Italia e, in tale sede, ad appena un anno di distanza dalla sentenza-pilota, ha rilevato che lo Stato italiano ha reagito prontamente creando un nuovo ricorso interno di natura preventiva, che permette alle persone detenute di lamentare dinanzi all’autorità giudiziaria le condizioni materiali di detenzione, nonchè un ricorso “riparatorio” che prevede un indennizzo per le persone che hanno già subito una detenzione in violazione della Convenzione (p. 41 della decisione). Ha quindi esaminato analiticamente e valutato positivamente la disciplina del ricorso preventivo (p.p. 45-54) e quella del ricorso riparatorio (p.p. 55-62). In particolare, quanto alla riduzione di pena prevista dall’art. 35-ter o.p., ha ritenuto che essa costituisca “una riparazione appropriata”, oltre a contribuire a risolvere il problema del sovraffollamento. Quanto, infine, alla compensazione pecuniaria, ha ritenuto che l’importo del risarcimento previsto dal diritto interno, anche se inferiore a quello fissato dalla Corte, non potesse essere considerato irragionevole e privare il rimedio del requisito della effettività, pur riservandosi un eventuale riesame della questione della effettività del ricorso in discussione, affidato a una valutazione di coerenza, uniformità e compatibilità della tutela accordata con le esigenze della Convenzione (punti n. 62 e 67).

16. Sicchè la garanzia di uno strumento processuale duttile e facilmente accessibile per il detenuto, in grado di prevenire e, al tempo stesso, di risarcire le violazioni in termini di compensazione di pena ovvero, ove già espiata quest’ultima, di liquidazione del danno in termini monetari, costituisce certamente la chiave di volta del sistema per consentire il graduale passaggio da una tutela “riparatoria” di tipo di risarcitorio, a una tutela in senso lato “preventiva”, idonea a spingere le amministrazioni penitenziarie e lo Stato che vigila su di esse ad effettuare un costante monitoraggio sul trattamento elargito ai detenuti, per renderlo effettivamente ossequioso dei diritti fondamentali.

17. Al di là della complessità del giudizio che si richiede al giudice una volta avviato tale procedimento dal detenuto, è comunque certo che per la Corte EDU l’onere della prova dell’adempimento conforme ai principi sanciti dalla Convenzione, mediante il meccanismo di presunzioni come sopra diversamente modulate, grava sempre sulla struttura chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento.

18. La deduzione della violazione di detti obblighi da parte dello Stato, nel nostro ordinamento, determina, difatti, una responsabilità di tipo contrattuale, derivante dallo stretto rapporto che si instaura tra il soggetto attivo – lo Stato – che dispone la custodia detentiva in carcere e il soggetto passivo – il detenuto – che la subisce, quest’ultimo certamente titolare del diritto incomprimibile di non ricevere un trattamento inumano e degradante. Sicchè la presunzione di responsabilità che deriva a seconda del grado di violazione riscontrata reagisce all’interno di tale tipo di responsabilità.

19. In relazione alla natura degli obblighi di protezione gravanti sullo Stato, il riferimento specifico alla natura contrattuale – e non extracontrattuale – di tale obbligazione si riscontra nell’art. 1173 c.c. che la fa derivare dalla violazione di obblighi di legge, costituente “fatto o atto idoneo a produrre obbligazioni”. In casi assimilabili alla presente fattispecie, questa Corte ha già sancito che l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione per la violazione dell’art. 6, paragrafo 1 della Conv. EDU, in caso di ingiusta detenzione, si configura non già come una obbligazione ex delicto, di matrice aquiliana, ma come obbligazione ex lege, come tale riconducibile, in base all’art. 1173 c.c., “ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico” (Cass. Sez.3, sentenza 16321/2018; Sez. 6 – 2, Sentenza n. 26206 del 19/12/2016; Cass. Sez. 1, 8712/2006).

20. In tale materia è da ultimo intervenuta la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte (Cass. SU n. 11018 del 2018), che, con riferimento alla prescrizione del diritto all’indennizzo sancito dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, ha stabilito, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti “ex lege” sull’amministrazione penitenziaria – integrata con quanto indicato dalla Corte EDU in materia di interpretazione dell’art. 3 della Convenzione EDU – che il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle suindicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. citato, rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2 il termine comincia a decorrere solo da tale data.

21. In talune ipotesi, poi, a seconda del valore dei diritti o interessi coinvolti, il legislatore consente che la regola probatoria sia diversamente modulata e mitigata dal Giudice, il quale deve sempre e costantemente tenere conto del principio riconducibile all’art. 24 Cost. che impone di rendere effettive le tutele accordate in situazioni di disparità e, quindi, di interpretare la legge processuale, e non solo quella sostanziale, in modo da rendere possibile o non troppo arduo l’esercizio del proprio diritto di agire in giudizio.

22. Quanto al regime della prova in tema di responsabilità contrattuale, deve operarsi una ulteriore riflessione sul corretto riparto degli dei relativi oneri, proprio in ragione delle presunzioni sopra indicate che gravano sullo Stato in caso di inadempimento.

23. In tema di violazione di obblighi contrattuali, una valutazione in termini di “maggiore vicinanza della prova” non può riferirsi alla prova del nesso causale e del danno lamentato dal “creditore”, che rimane a carico di quest’ultimo (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018; Cass. n. 18392/2017). Per regola generale, normalmente è onere dell’attore che si assume creditore allegare specificamente l’inadempimento e dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta inadempiente e il danno di cui chiede ristoro (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni, che la condotta dell’obbligato è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno), con la conseguenza che se, al termine dell’istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere quel nesso risultato assolutamente incerto, la domanda deve essere rigettata (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 4792/2013; Cass. n. 975/2009, Cass. n. 17143/2012).

24. In tale materia, tuttavia, occorre ancora una volta sottolineare che la deduzione di violazione di specifici obblighi di rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti ristretti in case di detenzione determina una presunzione di grave responsabilità dello Stato in ordine alle modalità di esecuzione del trattamento, in ragione dello stretto rapporto che si instaura tra il soggetto attivo – lo Stato – che dispone della potestà punitiva e il soggetto passivo – il detenuto – che la subisce in condizioni di restrizione della libertà personale, quest’ultimo certamente titolare del diritto incomprimibile di non ricevere un trattamento inumano e degradante durante il periodo di sconto della pena.

25. Pertanto la situazione di squilibrio che si crea all’origine tra chi dispone di tale potestà e chi la subisce non può non riverberarsi sul plano processuale.

26. La giurisprudenza di questa Corte stessa in tema di responsabilità per il danno causato da attività pericolosa da emotrasfusione, ha ancora di recente affermato che la prova – che grava sull’attore danneggiato del nesso causale intercorrente tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, può essere fornita – ove risulti provata l’idoneità di tale condotta a provocare il contagio – anche con il ricorso alle presunzioni, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e ciò in applicazione del criterio della vicinanza della prova (Sez. 3, Sentenza n. 5961 del 25/03/2016).

27. Inoltre, sempre ragionando sul piano processuale, in tale materia va correttamente applicato non solo il principio di vicinanza della prova, che in tal caso aggrava la posizione della parte pubblica chiamata a rispondere del proprio inadempimento, ma anche il principio di non contestazione, contenuto nell’art. 115 c.p.c., comma 1 il quale generalmente opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell’attore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8647 del 03/05/2016).

28. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il principio di contestazione tempestiva (con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati) deve essere inteso nel senso che è dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova di fatti specifici che non siano espressamente contestati. Si è infatti affermato che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l’altra parte ha l’onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (Cass. n. 1540/2007).

29. Sicchè, in tema di prova, ex art. 115 c.p.c., comma 1, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica – in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica – se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento. Quando, invece, la mancata espressa contestazione della circostanza si fonda sull’assunto della non pertinenza del fatto dedotto al giudizio in corso, per il carattere generico di tale contestazione, la parte non è esonerata dall’onere di provare il fatto stesso e, in mancanza di tale prova, il ricorso alle presunzioni è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato (Cass. n. 23816/2010).

30. Il giudice del merito, pertanto, prima di iniziare la valutazione delle allegazioni delle parti, deve operare una primaria distinzione tra fatti che una parte è tenuta a provare, tenendo conto della regola di distribuzione degli oneri probatori sopra esposti, e i fatti specificamente allegati dalla controparte che la parte è onerata a contestare nel rispetto del principio del contraddittorio, altrimenti dati per pacifici.

31. Tale meccanismo, descritto nell’art. 115 c.p.c., comma 1, vale solo per la parte che si sia costituita con instaurazione di regolare contraddittorio, e non certamente per la parte che sia rimasta assente dal procedimento, nei confronti della quale la contumacia non può valere nè come mancata contestazione, nè come elemento di inversione degli oneri probatori. Lo Stato che rimane contumace, pertanto, non è esonerato dai propri gravosi oneri probatori, diversamente modulati a seconda delle violazioni dedotte che creano presunzioni di inadempimento, mentre se si costituisce ha l’onere di contestare gli addebiti e di provare il proprio adempimento, sulla base della distribuzione degli oneri probatori sopra descritti.

32. L’art. 115 c.p.c., comma 2 consente, poi, al giudice di attenuare in parte il principio di disponibilità delle prove e di non contestazione come regolato dal comma 1, attraverso le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, da intendersi tuttavia “come fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubita bile o incontestabile” (Cass. 14063/2014).

33. In tale contesto, pertanto, si pone anche la questione della rilevanza probatoria, come “fatto notorio” (strumento di prova peraltro diverso dalle sopra ricordate massime di esperienza), ovvero come argomento di prova “atipica”, delle relazioni pubblicate dagli enti autorizzati a effettuare un “osservatorio” sulle condizioni dei detenuti nei vari istituti del territorio nazionale, che il detenuto o lo Stato potrebbero produrre come prova delle condizioni in cui è stato applicato il trattamento. Poichè tali relazioni – autorizzate dal Ministero, ma non costituenti documenti pubblici – (come, ad esempio, i rapporti dell’Osservatorio Associazione Antigone), hanno per oggetto le condizioni generali degli istituti penitenziari messi sotto osservazione da tali associazioni, ma non sono direttamente riferibili al trattamento effettivamente ricevuto dal detenuto, con tutta la complessità che tale giudizio coinvolge, l’utilizzo di tale strumento potrebbe contribuire ad arricchire un procedimento valutativo di prove diversamente acquisite, ma non a colmare un vuoto probatorio. Il fatto “notorio” introduce nel processo fatti acquisiti dalla collettività con un tale grado di certezza da apparire indubitabili o incontestabili, non potendo quindi concernere quegli elementi valutativi che implicano nozioni particolari che non posseggono un grado di univocità e di sicura percezione (Sez. 5, Sentenza n. 14063 del 20/06/2014; Sez. 2, Sentenza n. 16881 del 05/07/2013).

34. Conseguentemente, ove – come nel caso in questione – lo Stato si sia costituito, il semplice fatto che contesti i fatti addotti dalla controparte mediante produzioni documentali, e il ricorrente non sia stato in grado di contrastare adeguatamente la documentazione offerta e di fornire la prova contraria con documentazione più attinente al trattamento effettivamente ricevuto, alla luce della regola di vicinanza della prova deve ritenersi che tale circostanza non esoneri lo Stato dallo specifico obbligo di provare, attraverso idonea documentazione, l’adempimento specifico dei propri obblighi in tutto il periodo di trattamento, senza possibilità di avvalersi del principio di non contestazione, alla luce dell’insegnamento della stessa Corte EDU (Corte EDU, Ogica c. Romania, n. 24708/03 del 27 maggio 2010).

35. Ove lo Stato non si costituisca e rimanga contumace, tale fatto non è poi idoneo ad invertire la regola probatoria come sopra delineata, che rimane a carico dello Stato stesso, indicato come inadempiente.

36. Qualora, poi, la documentazione prodotta dal ricorrente si dimostri insufficiente a delineare i termini del complessivo “inadempimento” allegato, e ciò a prescindere dalla contestazione della controparte e dalla sua contumacia, vengono certamente in gioco, a favore della parte ricorrente, ma non dell’amministrazione resistente in grado di disporre di appropriati mezzi di prova – nei confronti della quale vale la cd. strong presumption di inadempimento, riferita nel precedente Mugic c. Croatia del 20 Ottobre 2016 sopra richiamato -, sia il ragionamento per presunzione, che i poteri integrativi e officiosi del giudice previsti dal rito camerale prescelto dal legislatore per dirimere tale controversia.

37. Nel rito camerale previsto dalla Legge Penitenziaria, art. 35 ter ove è oltretutto previsto che il ricorrente possa agire anche in assenza dì difesa tecnica, la possibilità d’intervento del pubblico ministero sta a significare che il giudice è chiamato a disporre non solo di diritti delle parti, ma soprattutto a regolare interessi di rilievo pubblico, con il potere/dovere di attivare, se del caso, i suoi poteri di acquisire informazioni ex officio utili per accertare l’effettivo trattamento ricevuto o per compiere ulteriori valutazioni tecniche sullo stato dei luoghi. In particolare, il giudizio de quo richiede al giudice di scrutinare se lo Stato, chiamato a rispondere del suo operato, abbia effettivamente assolto al suo primario obbligo di rispettare le disposizioni di legge volte a scongiurare che l’applicazione della pena detentiva si trasformi in un trattamento inumano e degradante, e pertanto impone la verifica dell’ effettivo -e non solo formale – adempimento degli obblighi di cui il ricorrente ha dedotto la violazione. Pertanto, in tale contesto, sebbene l’inerzia difensiva del titolare della potestà punitiva non potrà mai giocare a favore di quest’ultimo, tuttavia in talune ipotesi potrebbe rendersi necessario accertare la congruenza delle allegazioni offerte dal ricorrente, se ritenute troppo generiche.

38. A tal fine soccorre il potere d’ufficio del giudice di “assumere informazioni”, conferito dall’art. 738 c.p.c., comma 3, da intendersi certamente quale meccanismo riequilibratore di un procedimento in cui la parte ricorrente, nella maggior parte dei casi, non è nella possibilità di avere pronto e immediato accesso ai dati relativi ai luoghi effettivamente occupati durante il periodo di detenzione e al programma di trattamento cui in concreto è stato sottoposto (spesso in istituti diversi), dato il breve termine di decadenza (sei mesi) previsto per l’esperimento di tale procedimento.

39. Nel rito camerale di cui all’art. 738 c.p.c., comma 3, difatti, sebbene le regole processuali che lo disciplinano richiedano che gli oneri di prova siano ripartiti equamente tra le parti e che il giudizio si svolga nel rispetto del contraddittorio, ad armi pari, deve ravvisarsi un vero e proprio, parallelo dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento dei fatti rilevanti ove risulti che la parte che agisce sia privo di difesa tecnica e le prove non siano facilmente accessibili per la parte che vi è onerata, e ciò in ragione del principio di effettività della tutela accordata dall’ordinamento a diritti di indubbia matrice costituzionale e convenzionale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27310 del 17/11/2008, in materia di poteri del giudice con riguardo all’accertamento dello status di rifugiato; v. anche l’espresso richiamo al consolidato principio di effettività della tutela indicato nella sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 16 settembre 2014, nella causa Stella c. Italia, sopra citata).

40. Dovendo trarre conclusioni con riferimento alla fattispecie in esame, appare dunque evidente che il rigetto della domanda del ricorrente scaturisce dalla mancata applicazione dei principi che regolano la responsabilità “contrattuale” dello Stato ex art. 1173 c.c. in tale materia sul piano della distribuzione degli oneri probatori, nonchè dal malgoverno dei poteri regolatori e officiosi assegnati al giudice dall’art. 738 c.p.c., comma 3, e dall’art. 35 ter Legge sull’ordinamento penitenziario, a garanzia di una effettiva tutela dei diritti fondamentali e degli interessi superiori coinvolti.

41. Conclusivamente, il ricorso è accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio del procedimento a diverso giudice del Tribunale di Milano, che, in applicazione dei principi di diritto, provvederà, anche in merito alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia il procedimento a diverso Giudice del Tribunale di Milano, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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