Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31555 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8751-2018 proposto da:

R.C., A.R.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

GIOVANNETTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALESSANDRO STRATTA;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2770/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

RITENUTO

che la Banca Montepaschi s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, i coniugi A.R.G. e R.C. chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto del 26 maggio 2009 col quale il marito aveva conferito in fondo patrimoniale, per fare fronte ai bisogni della loro famiglia, un immobile di sua proprietà;

che si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda;

che il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite;

che la pronuncia è stata impugnata dai coniugi soccombenti e la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 29 dicembre 2017, ha rigettato l’appello, ha confermato la decisione di primo grado ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Torino ricorrono A.R.G. e R.C. con unico atto affidato ad un solo motivo;

che la Banca Montepaschi s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che, successivamente alla proposizione del ricorso, i ricorrenti hanno fatto pervenire un atto di rinuncia al medesimo, in data 29 maggio 2019;

che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

che non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata;

che pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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