Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31554 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29043-2016 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA ADRIANA 15,

presso lo studio dell’avvocato WALTER DE AGOSTINO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso 29-12-2014, notificato il 26-2-2015, C.E. adì il Tribunale di Roma per sentir condannare il Ministero della Giustizia al pagamento della somma prevista dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter (introdotto dal D.L. n. 92 del 2014 del 26-6-2014, convertito in L. n. 117 del 2014) per trattamento inumano (non conforme a quanto previsto dall’art. 3 CEDU) da lei sofferto durante il periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di (OMISSIS) tra il 29-8-2006 ed il 29-3-2008 per complessivi gg. 378.

Con decreto 10/5-11/5/2016 l’adito Tribunale, in accoglimento della sollevata eccezione del Ministero, qualificata la domanda come richiesta di risarcimento per fatto illecito ex art. 2043 c.c., ha ritenuto applicabile alla stessa il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c., dichiarando conseguentemente estinto il diritto al risarcimento.

Avverso detto decreto C.E. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando violazione e/o erronea e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2947 c.c., art. 12 preleggi, artt. 107 e 111 Cost. e art. 3 CEDU nonchè omessa violazione di legge per omessa applicazione dell’art. 1173 c.c., art. 2051 c.c., comma 2, art. 2946 c.c., si duole che il Tribunale abbia qualificato la proposta domanda risarcitoria come extracontrattuale, quando invece la stessa era da ritenere di natura contrattuale, con conseguente applicazione dell’ordinario termine di prescrizione decennale.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2043 e 2947 c.c., art. 111 Cost. e art. 3 CEDU, nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si duole che il Tribunale abbia fatto coincidere il “dies a quo” della prescrizione con i fatti contestati, e non con la data di entrata in vigore (28/6/2014) dell’art. 35 ter ordinamento penitenziario; ribadisce, inoltre, nel merito, le condizioni disumane di detenzione, non esaminate dal Tribunale per effetto della intervenuta prescrizione.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati.

Come, invero, di recente statuito da Cass. sez. unite 11018/2018 “il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 CEDU, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1 conv. con modif. dalla L. n. 117 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti “ex lege” sull’amministrazione penitenziaria. Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2 il termine comincia a decorrere solo da tale data”.

Erroneamente, pertanto, il Tribunale, qualificando la richiesta come risarcimento per fatto illecito ex art. 2043 c.c. e ritenendo quindi applicabile alla stessa il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c., ha dichiarato estinto il diritto al pagamento della somma richiesta.

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassato l’impugnato decreto, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, in persona di diverso Magistrato, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnato decreto, con rinvio per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità al Tribunale di Roma, in persona di diverso Magistrato.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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