Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31553 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15466-2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

contro

F.F.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.F. adì il Tribunale di Udine per sentir condannare il Ministero della Giustizia al pagamento della somma prevista dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter (introdotto dal D.L. n. 92 del 2014 del 26-6-2014, convertito in L. n. 117 del 2014) per trattamento inumano (non conforme a quanto previsto dall’art. 3 CEDU) da lui sofferto durante il periodo di detenzione presso i penitenziari di (OMISSIS) tra il 27-6-2008 ed il 24-2-2014.

Con decreto 27/11-14/12/2015 l’adito Tribunale, in accoglimento della sollevata eccezione del Ministero, qualificata la domanda come richiesta di risarcimento per fatto illecito ex art. 2043 c.c., ha ritenuto alla stessa applicabile il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c., dichiarando conseguentemente estinto il diritto al risarcimento relativo alla detenzione presso la Casa Circondariale di Udine terminato il 23-8-2008; ha invece accertato la violazione dell’art. 3 CEDU per il periodo di reclusione presso il penitenziario di Padova, condannando il Ministero al pagamento della somma di Euro 6.006,61; in particolare, al riguardo, ha osservato che, secondo quanto affermato dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, la mancanza di uno spazio personale concesso al detenuto inferiore a mq 3 è da sola sufficiente a ritenere violato l’art. 3 CEDU (in base al quale “nessuno può essere sottoposto a tortura nè a pene o trattamenti inumani o degradanti); siffatta misura di mq 3 non può essere ulteriormente ridotta comprendendo nella stessa anche lo spazio del letto, degli arredi o mobili (armadi, tavoli e simili) e del vano bagno; nel caso di specie dalla documentazione integrativa allegata dal Ministero risultava che il ricorrente aveva avuto a disposizione, presso la Casa di reclusione di Padova, uno spazio inferiore a mq 3 per 895 gg.

Avverso detto decreto il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

L’intimato F.F. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter e dell’art. 3 CEDU, si duole che il Tribunale abbia calcolato lo spazio a disposizione del detenuto al netto, cioè con “esclusione dell’ingombro dei letti, arredi e mobili e della superficie dei servizi igienici”.

Il motivo è infondato.

Va preliminarmente evidenziato che non vi è impugnazione sulla qualificazione della domanda, da parte del Tribunale, come richiesta di risarcimento per fatto illecito ex art. 2043; di conseguenza, stante l’intervenuto giudicato, benchè sul punto sia intervenuta la recente decisione di questa Corte a sezioni unite 11018/18 (secondo cui “il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della CEDU, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1 conv. con modif. dalla L. n. 117 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti “ex lege” sull’amministrazione penitenziaria. Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del d.l. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2 il termine comincia a decorrere solo da tale data”), il periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di Udine terminato il 23-8-2008 non può più costituire oggetto di giudizio.

Per ciò che concerne il periodo successivo, va rilevato che, come già statuito da questa S.C., in tema di risarcimento del danno conseguente alla violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte sia l’area destinata ai servizi igienici sia quella occupata da strutture tendenzialmente fisse” (Cass. 29323/2017); tanto appare in linea anche con la sentenza 8-1-2013 emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella causa Torreggiani ed altri c. Italia, secondo cui “cez espace, dejà insuffisant, etait por ailleurs ancor restreint per la presence de mobilier dens les cellules”.

Correttamente, pertanto, il Tribunale, in conformità ai su esposti principi, ha calcolato lo spazio a disposizione del detenuto al netto, sicchè, come detto, il ricorso va respinto.

Nulla per le spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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