Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31551 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24631-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

contro

B.S.;

– intimato –

Nonchè da:

B.S., domiciliato ex lede in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO IGOR CONSORTINI giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il

27/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. Il Ministero della Giustizia ricorre, affidandosi a tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Catania con il quale era stata parzialmente accolta la domanda di B.S., proposta per ottenere, L. n. 354 del 1975, ex art. 35 ter la somma prevista a titolo risarcitorio per il trattamento degradante, inumano e contrario all’art. 3 della CEDU, da lui subito nel periodo di detenzione presso la casa circondariale di Enna e la casa di reclusione di Augusta.

2. L’intimato ha resistito proponendo ricorso incidentale sulla scorta di tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il Ministero ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. nonchè della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter: lamenta, al riguardo, che il Tribunale aveva erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata affermando altrettanto erroneamente che, essendo stato previsto un termine di decadenza per l’esercizio del diritto, esso era incompatibile con la decorrenza della prescrizione.

1.1. Con il secondo, motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter e dell’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

Assume, in sintesi, che il Tribunale aveva errato nel ritenere sussistente il trattamento degradante ed inumano calcolando lo spazio abitabile in cella, al netto dell’area del bagno privato di pertinenza della camera e del mobilio presente, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza della CEDU sulla specifica questione.

1.2. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 la violazione della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter e dell’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo anche per motivazione apparente.

Lamenta che il Tribunale, dopo aver dato atto che il ricorrente aveva goduto di un encomiabile attività trattamentale, aveva calcolato soltanto lo spazio della cella al netto degli arredi, non tenendo conto delle misure di compensazione trattamentale (palestra, campo di calcio, hobby e frequentazione di corsi) che avevano certamente attenuato la sua sofferenza rispetto alle ristrette dimensioni dei locali.

2. Il controricorrente ha proposto impugnazione incidentale.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 115 c.p.c.: assume che il Tribunale aveva valutato in maniera presuntiva la misura degli arredi in quanto, in mancanza di riscontro fornito dall’Amministrazione onerata, si era impropriamente riferito alle dimensioni di un altro carcere.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alle valutazioni del giudice concernenti le condizioni del trattamento nei carcere di Augusta definite “encomiabili” ad eccezione della detenzione in celle inferiori a tre metri; deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata valutazione delle altre condizioni generali di detenzione.

2.3. Con il terzo motivo, infine, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omessa valutazione della denunciata inverosimiglianza nella misura degli arredi in relazione alla detenzione presso il carcere di Augusta, ritenuta degradante soltanto nel periodo in cui era ristretto con tre detenuti, senza alcuna considerazione delle emergenze processuali concernenti gli altri aspetti del trattamento.

Preliminarmente, tuttavia, deve essere esaminata la questione, per la quale si impone il rilievo d’ufficio, riguardante la procedibilità del ricorso.

Questa Corte ha chiarito, con orientamento ormai consolidato, che ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9 bis convertito nella L. n. 221 del 2012, introdotto dal D.L. n. 90 del 2014, art. 92 convertito – con modificazioni – nella L. n. 114 del 2014 (che ha integrato la L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 92) in ogni caso, il procuratore è tenuto ad attestare la conformità all’originale digitale dei documenti prodotti in formato analogico, non essendo operative nel giudizio di cassazione le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali: in ragione di ciò, per quanto interessa in questa sede, ove la conformità non venga attestata dalla cancelleria dell’ufficio presso il quale il provvedimento oggetto di impugnazione è stato depositato, può provvedere il difensore mediante la sottoscrizione, necessariamente autografa (manuale) e non digitale, della dichiarazione allegata alla sentenza o in calce ad essa, depositata presso là cancelleria della Corte (cfr. Cass. n. 7443/2017 nonchè Cass. n. 17450/2017 e Cass. 28473/2017).

Nel caso in esame, manca una attestazione di conformità all’originale digitale del provvedimento impugnato idonea allo scopo, essendo stata versata in atti una mera riproduzione analogica della pronuncia del Tribunale di Catania, depositata in via telematica e priva di asseverazione con sottoscrizione autografa: nè può assumere effetto sanante la mancata contestazione del contro ricorrente, in quanto la materia non è nella disponibilità delle parti e l’omissione deve essere rilevata d’ufficio, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Cass. SU 9005/2009 richiamata anche da Cass. 30765/2017 par. 45, 46 e 47).

Ciò comporta, in definitiva, l’inidoneità della copia depositata a tener luogo della copia autentica prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2).

Il ricorso principale deve, quindi, essere dichiarato, in limine, improcedibile, dovendosi ritenere assorbito l’ulteriore rilievo d’ufficio riguardante la notifica telematica del provvedimento impugnato, privo di asseverazione con sottoscrizione autografa del difensore, in relazione al quale è prevista la medesima sanzione.

Il ricorso incidentale, notificato a mezzo PEC (il 30.11.2015) tardivamente e cioè oltre il termine breve decorrente dalla notifica del decreto oggetto del presente giudizio (17.7.2015), perde conseguentemente la propria efficacia. Questa Corte ha infatti affermato, con orientamento al quale questo Collegio intende dare seguito che “qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334 c.p.c., comma 2 – dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale – bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (cfr. Cass. SSUU 9741/2008; Cass. 2381/2014; Cass. 19188/2018)”.

L’esito del giudizio di legittimità rende opportuna la compensazione delle relative spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis; si dà altresì atto che tali presupposti sono assenti in capo al ricorrente principale, trattandosi di amministrazione pubblica, istituzionalmente esonerata dal materiale versamento del contributo stesso mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. 9938/2014).

PQM

La Corte,

dichiara improcedibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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