Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31550 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15718-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

contro

D.L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMAGNA 26,

presso lo studio dell’avvocato ENRICA GIOVANNA MARIA ISIDORI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA CACCIA giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il

04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. Il Ministero della Giustizia ricorre, affidandosi ad un unico motivo, avverso il decreto del Tribunale dell’Aquila con il quale era stata accolta la domanda di D.L.F., proposta per ottenere, L. n. 354 del 1975, ex art. 35 ter il risarcimento previsto per il trattamento degradante e contrario all’art. 3 della CEDU da lui subito durante la detenzione trascorsa in vari periodi, fra il 1995 ed il 2013, nelle case circondariali di Aquila, Ancona, Pesaro, Bologna e Teramo.

2. L’intimato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico articolato motivo, il Ministero della Giustizia deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. nonchè della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter: lamenta, al riguardo, che il Tribunale aveva erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata (e riferita ai periodi di detenzione anteriori al quinquennio antecedente alla data di proposizione del ricorso), avendo escluso, da una parte, che potessero decorrere i termini di prescrizione per l’esercizio dell’azione a tutela di un diritto che la normativa interna non aveva ancora riconosciuto durante tutto il periodo di espiazione della pena; e, dall’altra, che essendo stato previsto un termine di decadenza, la decorrenza della prescrizione era con esso incompatibile.

2. Assume che:

a. l’art. 35 ter dell’Ordinamento Penitenziario, introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1 convertito con modificazioni dalla L. n. 117 del 2014, prevedeva una misura compensativa, per la detenzione in carcere espiata in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 CEDU, definita dalla stessa norma come “risarcitoria”, con conseguente necessità di ricondurla all’art. 2043 c.c. ed al termine di prescrizione quinquennale conseguentemente applicabile che andava esteso anche ai periodi di detenzione anteriori al quinquennio a far data dalla proposizione del ricorso;

b. in relazione a ciò, l’arresto portato dalle SSUU 16783/2012 sul quale si era fondato il provvedimento impugnato, riguardante, L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 4 una fattispecie assimilabile ma riferita all’equo indennizzo per il ristoro dei danni subiti a causa dell’irragionevole durata del processo, doveva ritenersi inconferente.

3. Circoscritta la censura alla questione concernente la prescrizione – essendo del tutto generici ed, in quanto tali, inammissibili i rilievi concernenti la valutazione dei presupposti per il riconoscimento delle misure compensative previste – il Collegio ritiene che il motivo sia infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciandosi sulla medesima questione ritenuta di massima importanza, ha affermato che “il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 CEDU, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1 conv. con modif. dalla L. n. 117 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti “ex lege” sull’amministrazione penitenziaria. Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2 il termine comincia a decorrere solo da tale data” (Cass. SSUU 11018/2018).

4. Quanto alla natura della responsabilità e alla conseguente durata del termine prescrizionale, la Corte ha affermato che la forfettizzazione della somma che il danneggiato può ottenere e dunque l’assenza di ogni rapporto tra specificità del danno e quantificazione economica, deve far propendere per la natura indennitaria del diritto; e che la responsabilità trae origine dalla violazione “di obblighi gravanti “ex lege” sull’amministrazione penitenziaria nei confronti dei soggetti sottoposti alla custodia carceraria”, il che conduce ad escludere l’applicabilità della regola specifica dettata dall’art. 2947 c.c., comma 1, per la responsabilità da fatto illecito e a ricondurre la fattispecie alla regola generale della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.

Il Tribunale, nel rigettare l’eccezione di prescrizione, ha correttamente risolto il caso concreto anche se la motivazione resa deve essere modificata come segue, con espresso richiamo alla motivazione della pronuncia sopra citata che ha affrontato anche la questione relativa alla compatibilità fra termine di decadenza e termine di prescrizione.

5. Al riguardo è stato chiarito che:

a. “la prescrizione non è in via generale incompatibile con la decadenza. Nè possono essere meccanicamente applicati alla materia in esame i principi affermati dalla sentenza 2 ottobre 2012, n. 16783 in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo. Le due discipline e, più a monte, le situazioni regolate, presentano elementi di analogia, ma anche incisive differenze che impongono di evitare sovrapposizioni ricostruttive, fonte di possibili confusioni. Se nell’ambito della disciplina transitoria dettata dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2 la prescrizione decorre dall’entrata in vigore della legge, questa forma di estinzione rimarrà assorbita in tutti i casi in cui il diritto viene meno perchè l’azione non è stata proposta nel termine di decadenza di sei mesi dalla entrata in vigore della legge”;

b. “Nonostante la terminologia utilizzata dal legislatore, che, tanto con riferimento alla riduzione della pena, quanto con riferimento al compenso in denaro, assume che vengono riconosciuti “a titolo di risarcimento del danno”, deve concordarsi con quanto già più volte affermato dalle sezioni penali di questa Corte circa il fatto che si è in presenza di un mero “indennizzo”.In particolare, deve ritenersi che la previsione di “una somma di denaro pari ad otto Euro per ciascuna giornata” in cui è stato subito il pregiudizio, indica che il legislatore si è mosso in una logica di forfetizzazione della liquidazione, che considera solo l’estensione temporale del pregiudizio, senza nessuna variazione in ragione della sua intensità e senza alcuna considerazione delle eventuali peculiarità del caso. Manca il rapporto tra specificità del danno e quantificazione economica che caratterizza il risarcimento e manca ogni considerazione e valutazione del profilo soggettivo. Al fine di contenere i costi, semplificare il meccanismo di calcolo e ridurre le variabili applicative, si è scelta la via dell’indennizzo, cioè di un compenso di entità contenuta e di meccanica e uniforme quantificazione.”

6. La Corte ha concluso che la natura di mero indennizzo e il radicarsi della responsabilità nella violazione di obblighi gravanti “ex lege” sull’amministrazione penitenziaria nei confronti dei soggetti sottoposti alla custodia carceraria, convergono nell’escludere l’applicabilità della regola specifica dettata per la prescrizione del “diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito” dall’art. 2947 c.c., comma 1; e che pertanto vale la regola generale della prescrizione decennale.”

7. In tal senso, dunque, la motivazione del provvedimento impugnato deve essere modificata, pur confermandosi la dichiarazione di rigetto dell’eccezione di prescrizione in ragione della data in cui la domanda è stata proposta, immediatamente successiva all’entrata in vigore della L. n. 117 del 2014, a fronte di periodi di detenzione terminati nel 2013.

8. Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate in quanto l’orientamento sul quale si fonda la decisione (cfr. Cass. SSUU 11018/2018) è intervenuto recentemente rispetto alla data di deposito del ricorso, dandosi atto dell’ammissione del controricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in ragione della qualità della parte ricorrente, amministrazione pubblica, istituzionalmente esonerata dal materiale versamento del contributo stesso mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. 9938/2014).

PQM

La Corte,

rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità, dando atto dell’ammissione del contro ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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