Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31550 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 03/12/2019), n.31550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18562-2018 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CASIMIRO LUCIANO GAETANO MASTINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI;

– intimato –

avverso il decreto n. 9433/17 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato

il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- S.I., di origine maliana, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Cagliari avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 13 aprile 2018, il Tribunale molisano ha rigettato il ricorso.

2.- Il decreto ha rilevato, in particolare, che non poteva essere accolta la domanda intesa al riconoscimento della protezione sussidiaria, come basata su un’assunta situazione di violenza generalizzata corrente nel Paese del Mali, in quanto il richiedente proveniva, nello specifico, dalla regione di Kayes (posta a sud ovest), risultante, secondo quanto riferito dal report del 2016 dell’Unità C.O.I. del Ministero dell’Interno (nonchè quanto ritraibile dal sito www.viaggiare sicuri.it e da quello www.acleddata.com), “saldamente in mano al legittimo governo centrale”.

Ha poi rilevato, con riferimento alla protezione umanitaria, che la stessa non può essere riconosciuta “in ragione dell’asserita condizione di povertà del Paese di origine”. Chè, se così fosse, “la stessa funzione della protezione umanitaria verrebbe a essere frustrata”, posto che questa, nel sistema vigente, risponde all’esigenza di assicurare “una condizione protettiva in corso di natura temporanea”.

3.- Avverso questo provvedimento S.I. ha presentato ricorso, affidato a tre motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nell’ambito del presente giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il richiedente censura il provvedimento del Tribunale di Cagliari: (i) col primo motivo, “per carenza di motivazione del giudice in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4 e 32”, in ragione della “non corretta costituzione della Commissione territoriale, che appare avere deciso in composizione monocratica”; (ii) col secondo motivo, “per carenza di motivazione del giudice in relazione alla violazione dell’art. 10 Cost.”, in ragione del fatto che non è stato concesso asilo nel territorio italiano a un soggetto a cui “è palesemente impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche”; (iii) col terzo motivo, “per carenza di motivazione del giudice in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6″, non essendo stato in nessun motivato il mancato accoglimento della domanda di protezione sussidiaria”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Il promo motivo difetta, al di là di ogni altro rilievo, del necessario requisito dell’autosufficienza del ricorso, posto che il ricorso non indica gli atti e i modi in cui avrebbe rilevato l’assunto vizio nell’ambito del giudizio di merito. Il secondo motivo si limita a una generica affermazione di tratto del tutto astratto. Il terzo motivo, a sua volta, non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato (secondo quanto si è sopra riportato, nel contesto del n. 2), nè peraltro adduce situazioni di vulnerabilità specificamente riferibili alla persona del richiedente.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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