Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3155 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3155 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

materiale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORRADETTI Domenico (CRR DNC 56S27 A462V), PAGANELLI Francesco (PGN FNC 45M15 D245X), TROIANI PERNA Anna (TRN NNA
39P52 A120M), rappresentati e difesi, per procura a margine
al ricorso iscritto al R.G. n. 23654 del 2012, dagli Avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate,
presso lo studio dei quali in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, sono elettivamente domiciliati;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –

Data pubblicazione: 12/02/2014

per la correzione di errore materiale nella sentenza della
Corte di cassazione n. 17411 del 2013, depositata in data
16 luglio 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di

Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Ranieri Roda, con delega.
Ritenuto che, definendo un giudizio di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposto da
Corradetti Domenico, Paganelli Francesco e Troiani Perna
Anna nei confronti del Ministero della giustizia, la Corte
di cassazione, con sentenza depositata in data 16 luglio
2013, n. 17411, così ha deciso: “La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito,
condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della
somma di euro 1187,5 in favore di ciascun ricorrente oltre
interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito, in euro
775,00, di cui euro 50,00 per esborsi, 280,00 per diritti e
445,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, e, per il giudizio di legittimità, in euro
506,25 per compensi, oltre a euro 100,00 per esborsi e agli
accessori di legge”;

consiglio del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.

che ricorrono gli originari ricorrenti, come rappresentati e difesi nel giudizio iscritto al R.G. n. 23654 del
2012, per la correzione di errore materiale, lamentando che
la Corte di cassazione, liquidando le spese sia del giudi-

disporne la distrazione, chiesta in ricorso, in favore dei
difensori antistatari Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e
Giovambattista Ferriolo;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti e al Pubblico Ministero:
«[(_)] L’istanza è fondata.
Dal testo del ricorso deciso da questa Corte risulta che i
difensori delle ricorrenti, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, avevano chiesto la distrazione in proprio favore delle spese e dei compensi, così
come dal testo del ricorso introduttivo del giudizio di merito emerge che analoga richiesta avevano formulato entrambi i difensori delle parti.
La sentenza di questa Corte ha tuttavia omesso di pronunciare al riguardo.

zio di legittimità che di quello di merito, ha omesso di

Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di

288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi
come domanda autonoma. La procedura di correzione, infatti,
oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per
il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il
credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità
lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo
esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art.
391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce
della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010,
n. 16037).
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare alla
sentenza n. 17411 del 2013 di questa Corte la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine,
dopo la parola “legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese, come liquidate, in favore dei difen-

correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e

sori dei ricorrenti, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e
Giovambattista Ferriolo, antistatari”»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione;

Corte occorre apportare la seguente correzione di errore
materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola “legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese,
come liquidate, in favore dei difensori dei ricorrenti, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo,
antistatari”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone che nella sentenza di questa Corte n.
17411 del 2013, sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola
“legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle
spese, come liquidate, in favore dei difensori dei ricorrenti, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista
Ferriolo, antistatari”. Dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9
gennaio 2014.

che, dunque, nella sentenza n. 17411 del 2013 di questa

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