Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3155 del 11/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 11/02/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 11/02/2010), n.3155
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12 domiciliano;
– ricorrente –
contro
D.F.G., rappresentato e difeso dall’avv. Caterino
Alfonso in forza di procura speciale a margine del presente atto,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Velletri n. 35, nello studio e
presso la persona dell’Avv. Casale Marsilio;
– controricorrente –
avverso la sentenza 1/02/05 pronunciata dalla 2 Sez. della
Commissione Tributaria Regionale di Milano, non notificata;
udite le conclusioni dell’ Avv. Alfonso Caterino che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udita la relazione la relazione del Consigliere POLICHETTI Renato;
lette e conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del
ricorso in quanto manifestamente infondato;
Letto il ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha
riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP
corrisposto con riferimento al periodo di cui è causa.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il ricorso è manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte, secondo cui l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nel testo vigente fino al 31/12/2003) e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1 (nel testo vigente dal 1/1/2004) è soggetto all’applicazione dell’imposta soltanto se si tratti di attività autonomamente organizzata, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 3677 del 2007).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la sentenza impugnata è fondata sull’accertamento, congruamente motivato e non adeguatamente censurato, nel difetto di tale requisito il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
Causa il decesso del (OMISSIS) P.G. purtroppo intervenuto dopo la decisione adottata in Camera di consiglio il ricorso verrà sottoscritto dal consigliere di maggiore anzianità de Collegio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010