Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3155 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23983-2019 proposto da:

PROVINCIA DI BRINDISI, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentata e difesa dall’Avvocato MARIO MARINO GUADALUPI;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II, n. 18, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE

PECORILLA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FANELLI,

DANTE MESSINESE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè da:

– ricorrenti incidentali-

avverso l’ordinanza RG 438/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Provincia di Brindisi propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la ordinanza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Lecce – decidendo sulla domanda di determinazione della giusta indennità aggiuntiva di esproprio, spettante ex art. 42 TUE, all’espropriato imprenditore agricolo e fittavolo, del signor C.C., proprietario di un’area espropriata dalla Provincia per la realizzazione di un raccordo tra strade provinciali e, ancora, per lavori di adeguamento – ha determinato l’ammontare della indennità base come proprietario, esclusa quella aggiuntiva, nella misura di Euro 1.690,59, disponendone il deposito secondo adempimenti di legge.

2. La Corte di merito ha rilevato che: a) l’Amministrazione aveva dapprima con determina n. 646 del 2014 quantificato l’indennità complessivamente dovuta, comprensiva di quella aggiuntiva, in Euro 27.612,90 per poi, in autotutela, escludere quella aggiuntiva pervenendo così, con determina n. 175 del 2017, ad una stima della sola indennità di base di Euro 1.690,59; b) il tribunale di Brindisi adito ex art. 702-bis c.p.c., dal signor C. per il pagamento delle indennità aveva statuito su quella di esproprio in accoglimento di domanda formulata in sede di discussione e non su quella aggiuntiva, ritenendo che dopo la determinazione n. 175 del 2017, quest’ultima rientrasse nella competenza in unico grado della corte di appello dinanzi alla quale rimetteva le parti.

3. Con il primo motivo il ricorrente fa valere “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame pendenza altro contenzioso tra le parti e relative risultante fattuali e processuali anche in relazione all’art. 112 c.p.c.. Accertamento giudiziale avvenuta pagamento. Presenza giudicato. Difetto di motivazione”.

La corte di appello con l’impugnata ordinanza non aveva tenuto in considerazione quanto accertato con la coeva sentenza n. 107 del 2019 con cui la medesima corte di merito, pronunciando sull’appello proposto dalla Provincia di Brindisi avverso l’ordinanza del tribunale di Brindisi,, aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta in udienza di “discussione dal signor C. per il pagamento della somma di Euro 1.690,59, pur dando atto dell’intervenuto pagamento della somma a titolo di indennità di esproprio in data (OMISSIS) come riconosciuto dal privato.

Con l’ordinanza impugnata la stessa corte di merito, nella medesima composizione ed in persona dello stesso relatore, accoglieva il ricorso del signor C. limitatamente all’importo di Euro 1.69.0,59 e compensava le spese per 2/3 condannando la provincia al pagamento del restante 1 /3, spese liquidate per l’intero in Euro 3.000,00.

In tal modo la corte aveva ignorato quanto accertato con la sentenza n. 107 del 2019 non provvedendo a dichiarare la litispendenza tra i due giudizi o la sospensione di quello definito con l’ordinanza impugnata, ritenendo di poter decidere autonomamente i due giudizi.

La ricorrente deduce che medio tempore la sentenza n. 107 del 2019 è passata in giudicato, ragione per la quale richiede a questa Corte di cassazione, nel valutarne gli effetti, di rilevare il giudicato esterno sull’intervenuto pagamento da parte della Provincia di Brindisi a titolo di indennità di esproprio della somma di Euro 1.690,59 in data (OMISSIS), come indicato a pagina 6 della sentenza n. 107 e “come confessoriamente dichiarato dal dott. C. C. nei propri scritti difensivi nel giudizio r.g.n. 499/2017” (p. 11 ricorso).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce “In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e/o falsa applicazione dell’art. nn. 2697 c.c., anche in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c.”.

La corte di appello: a) aveva introdotto una domanda abbandonata in giudizio dal signor C. e relativa alla corresponsione della indennità di base in violazione dell’art. 112 c.p.c.; b) aveva onerato la Provincia di Brindisi di provare l’intervenuto pagamento là dove invece il signor C. avrebbe dovuto provare di non aver ricevuto il pagamento per produzione degli estratti di conto bancali; e) aveva violato l’art. 115 c.p.c., non considerando che la Provincia aveva fatto valere il pagamento per l’intervenuta emissione del relativo mandato.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1182 e 1269 c.c., anche in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c.”.

La Corte di merito non aveva tenuto conto che la percezione delle somme da parte del signor C. era intervenuta il (OMISSIS) e quindi “diversi giorni prima” dell’emissione del relativo mandato dell’Amministrazione su cui pertanto non potevano gravare i tempi dell’accredito su conto corrente bancario, relativi invece al rapporto tra il privato e la sua banca.

4. Nel controricorso la difesa del signor C. deduce la fondatezza del ricorso quanto alla violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere egli mai richiesto la condanna della Provincia al deposito della somma di Euro 1.690,59, avendo, invece, sempre mantenuto distinta l’indennità di base di esproprio, richiesta dinanzi al Tribunale di Brindisi e quindi in appello definito con la sentenza n. 107 del 2019, e quella aggiuntiva ex art. 42 T.U.E., coltivata davanti alla Cotte di appello in unico grado.

Il signor C. nelle more del giudizio aveva poi “ricevuto detta indennità con la conseguenza che, proprio in base alla formula riportata nel dispositive dell’ordinanza impugnata – “condanna Provincia di Brindisi…a provvedere al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti…delta suddetta somma (salvo somme già erogate nelle more)” – la portata dispositiva del provvedimento impugnata si limita alla condanna alle spese” (così il controricorso).

5. Con ricorso incidentale il signor C.C. fa valere la “violazione di legge per falsa ed erronea applicazione del D.P.R n. 327 del 2001, art. 42, in combinato disposto con la L. n. 203 del 1982, art. 7 (art. 360 c.p.c., n. 3)”. La Corte leccese aveva ritenuto erroneamente per il riconoscimento dell’indennità aggiuntiva la necessità della coltivazione diretta che non poteva essere provata attraverso l’equiparazione del laureato in agraria al coltivatore diretto L. n. 203 del 1982, ex art. 71. Il ricorrente in via incidentale ha depositato memoria tardiva ex art. 380-bis.1 c.p.c..

6. Quanto al ricorso principale i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente perchè connessi sono manifestamente fondati ed al loro accoglimento consegue la cassazione senza rinvio dell’impugnata ordinanza e l’assorbimento del terzo, nei termini di seguito indicati.

6.1. La Corte di appello con l’impugnata ordinanza ha pronunciato su una domanda, quella di condanna al pagamento della “indennità di esproprio di base” per Euro 1.690,59, non formulata dal signor C., come finanche dedotto dallo stesso in controricorso, e tanto in violazione dell’art. 112 c.p.c..

6.2. La sentenza è altresì violativa del giudicato esterno formatosi, nelle more, come da – produzione curata dalla ricorrente, sulla distinta sentenza n. 107 del 2019 pronunciata dalla stessa corte di appello tra le stesse parti all’esito di distinto giudizio in cui è stato accertato che la pretesa del sig. C. era stata integralmente soddisfatta il (OMISSIS).

Nel giudizio di cassazione infatti il giudicato esterno, di carattere pubblicistico ed avente ad oggetto questioni assimilabili a quelle di diritto anzichè di fatto, è finanche rilevabile d’ufficio non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nel caso in cui si sia formato successivamente alla sentenza impugnata (si veda: Cass. n. 11754 del 15/05/2018; Cass. n. 16847 del 26/06/2018) e tanto al fine di evitare la formazione di giudicati in conflitto tra loro.

6.3. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata senza rinvio ben potendo questa Corte di legittimità decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti.

La Corte di appello ha pronunciato sulla indennità di esproprio per l’importo di Euro 1.690,59 in difetto di domanda, come risulta in atti, e comunque di contro all’intervenuta formazione, nelle more, del giudicato sulla sentenza n. 107 del 2019 in punto di intervenuto pagamento da parte della Provincia di Brindisi della medesima indennità. Il terzo motivo del ricorso principale è assorbito.

7. E’ poi inammissibile il motivo introdotto con il ricorso incidentale perchè reiterativo, senza confronto con le ragioni della decisione, delle difese su cui la corte di appello ha risposto in applicazione della giurisprudenza di questa Corte di cassazione sul diritto alla percezione dell’indennità aggiuntiva L. n. 865 del 1971, ex art. 17, espressiva del principio per il quale “in tema di espropriazione di suoli agricoli, (L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17, mi riconoscere il diritto alla cosiddetta “indennità aggiuntiva” in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivatone del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), condiziona la concreta erogazione del beneficio all’utilizzazione diretta agraria del terreno, ravvisatile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell’istante avvenga con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia. Pertanto, è escluso dal novero dei soggetti aventi diritto a tale beneficio (imprenditore agricolo – il quale esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata – senza che tale esclusione possa ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza, avuto riguardo alla differenza esistente tra il predetto e i soggetti menzionati dalla L. n. 865 del 1971, art. 17″ (Cass. n. 3706 del 24/02/2015; in termini: Cass. n. 20658 del 31/07/2019).

8. Conclusivamente, manifestamente fondati i primi due motivi di ricorso principale, assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio con decisione nel merito di riforma della statuizione sulla indennità di esproprio per l’importo di Euro 1.690,59; è inammissibile il motivo del ricorso incidentale.

La sentenza di appello va altresì cassata in punto di spese di lite che vanno liquidate per quel grado in Euro 3.200,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Il ricorrente incidentale va altresì condannato al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio di cassazione secondo soccombenza, come in dispositivo indicato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale proposto dalla Provincia di Brindisi, assorbito il terzo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da C.C., cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande.

Condanna C.C. a rifondere alla Provincia di Brindisi le spese del giudizio di appello che liquida in Euro 3.318,50 di cui Euro 118,50 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge; condanna C.C. a rifondere alla Provincia di Brindisi le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi 3.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA