Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3155 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1226/2016 proposto da:

V.L., domiciliato – in difetto di elezione di domicilio in

Roma – per legge presso la CANCELLERIA della SUPREMA CORTE DI

CASSAZIONE in ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato DAMIANO

PALO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2748/2015 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 21.9.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti (a mezzo p.e.c. il 22.10.16), relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Salerno n. 2748 del 17.6.15, del seguente letterale tenore:

“1.- V.L. ricorre a questa Corte, sulla base di non meno di due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato in parte accolto il suo appello avverso la reiezione della sua domanda di risarcimento danni da circolazione stradale proposta contro S.M. e la sua assicuratrice Rca Milano Ass.ni, ma con compensazione parziale delle spese del doppio grado di lite. Le intimate non svolgono attività difensiva in questa sede.

2.- Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) parendo dovervisi rigettare.

3.- Il ricorrente articola due motivi:

– un primo, di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sotto un duplice profilo (v. pag. 15 del ricorso): in rapporto all’art. 2054 c.c., commi 1 e 3 e artt. 140, 143, 144, 145, 154 C.d.S. (e art. 349 reg. C.d.S.), nonchè in rapporto agli artt. 2697, 2700 c.c. e artt. 115-116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3, “per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione al valore probatorio raccolto”; dolendosi del mancato superamento, da parte del giudice i di appello, della presunzione di pari responsabilità prevista dalla prima delle norme richiamate in base a diversa valutazione del materiale probatorio;

– un secondo, di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di “omessa, errata, insufficiente e/o contraddittoria motivazione” in merito alla compensazione delle spese.

4.- Sono radicalmente ed irrimediabilmente inammissibili le doglianze di vizio motivazionale basate su di un testo normativo quale dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non più applicabile fin dal giorno 11.9.12, per essere la sentenza di appello stata pubblicata in tempo successivo a tale data.

5.- Ciò posto, il primo motivo è inammissibile: ciascuno dei profili con esso affrontati involge apprezzamenti di fatto, istituzionalmente riservati al giudice del merito (per consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2015, n. 20412; Cass. 27 ottobre 2015, n. 21776 e n. 21779; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21091; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21090; Cass. 16 ottobre 2015, n. 20941; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 18 maggio 2006, n. 11670; Cass. 17 novembre 2005, n. 23286), a maggior ragione (per tutte, v. Cass. 3 maggio 2016, n. 8643) ora che (Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881) il sindacato sulla motivazione è ormai ristretto ai casi di inesistenza della motivazione in sè, cioè alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, alla “motivazione apparente”, al “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, alla “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, mentre il controllo previsto dal nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

6.- Il secondo motivo, poi, è infondato: la compensazione delle spese è stata correttamente disposta, in estrinsecazione legittima della relativa facoltà del giudicante dinanzi ad un accoglimento soltanto parziale ed al riconosciuto concorso di colpa dello stesso attore: ciò che integra, stando se non altro alla prevalente giurisprudenza di questa Corte, un’ipotesi di soccombenza parziale (per una compiuta disamina delle posizioni al riguardo, v. Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438), riguardo alla quale comunque sussiste la discrezionalità piena del giudice nel disporre o meno la compensazione (fin dalle remote Cass. 26 gennaio 1978, n. 375 e Cass. 11 gennaio 1979, n. 199, sia pure al fine di escludere un diritto del soccombente in tal senso).

7.- Pertanto del ricorso, inammissibile il primo ed infondato il secondo motivo, non può che proporsi al Collegio il rigetto”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria o sono comparse in Camera di consiglio per essere ascoltate.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva le intimate.

5.- Deve, infine, trovare applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo) unificato) pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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