Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31548 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17520-2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE

102, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FRANCESCO CLAUSI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo di

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 18 ottobre 1999, M.A. conveniva dinanzi al Tribunale di Catanzaro il Ministero della salute, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a causa delle ripetute trasfusioni cui era stato sottoposto presso l’Ospedale (OMISSIS), in ragione delle quali aveva contratto infezione da HCV, meglio nota come epatite C. Affermava di aver prodotto istanza ex L. n. 210 del 1992, in seguito alla quale la Commissione Medica Ospedaliera riconosceva il nesso di causa tra le trasfusioni e l’infezione contratta. Parte convenuta si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l’intervenuta prescrizione del diritto azionato dall’attore; nel merito, eccepiva l’infondatezza in fatto ed in diritto della domanda risarcitoria. Con sentenza 90/2009, il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda del M.. In particolare, riconosceva la legittimazione passiva del convenuto e respingeva l’eccezione di prescrizione, dovendosi fare risalire la consapevolezza del fatto lesivo al momento della presentazione della domanda amministrativa, cui poi faceva seguito la citazione in giudizio. Ciò malgrado, il Giudice di prime cure riteneva non raggiunta la prova che la patologia fosse stata contratta in ragione di un comportamento colposo del Ministero, tenuto conto delle conoscenze scientifiche proprie dell’epoca dei fatti e del principio secondo cui ad impossibilia nemo tenetur.

2. M.A. proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. Si costituiva il Ministero della Salute, che insisteva sulla conferma della pronuncia; in via subordinata, chiedeva venisse riconosciuta l’impossibilità di cumulare l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 con il risarcimento del danno richiesto.

Con sentenza n. 80/2015, del 27/01/2015, la Corte d’Appello di Catanzaro accoglieva l’impugnazione. Si rilevava preliminarmente che il Ministero della Salute fosse responsabile a titolo di responsabilità extracontrattuale, condividendosi l’assunto secondo il quale anche prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 1990 doveva ritenersi che sussistesse in materia di emotrasfusioni e produzione di emoderivati l’obbligo di controllo, direttive e vigilanza da parte del Ministero della Salute, a nulla valendo il rilievo secondo cui prima dell’acquisizione delle relative conoscenze scientifiche non fosse possibile evitare le infezioni da HCV; invero, come precisato dalle Sezioni Unite con sentenza 581/2008 le diverse epoche di scoperta dei virus di epatite B, di epatite C, e dell’HIV non frazionano il nesso causale, dovendo questo ritenersi unico ed unitario.

Con specifico riguardo alla domanda formulata in via subordinata da parte appellata, la Corte territoriale riconosceva l’operatività del principio della compensatio, posto che, assolvendo sia l’indennità che il risarcimento ad una stessa funzione riparatoria del danno, il cumulo avrebbe assicurato al danneggiato un ingiustificato arricchimento.

In ultimo, il Giudice dell’impugnazione riteneva che la misura della lesione dovesse quantificarsi nel 20%, conformemente alle risultanze della CM medico-legale, tenuto conto dell’incidenza fisica della patologia e della modificazione peggiorativa della vita di relazione del M.. Il Giudice del gravame procedeva, dunque, alla quantificazione del danno biologico sulla scorta dei parametri di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni, aumentato del danno morale, sì da garantire contemporaneamente unità e personalizzazione del danno non patrimoniale, conformemente a Cass. SU, 26972/2008.

3. Avverso tale pronunzia M.A. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

3.1 Resiste con controricorso il Ministero della Salute.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la Corte territoriale tenuto conto, nello scomputo dal credito risarcitorio dell’indennità ex art. 210/92, della diversa funzione, meramente assistenziale, che quest’ultima svolge. Ed in ogni caso il ricorrente censura anche il difetto di prova della erogazione dell’indennizzo e il suo ammontare.

4.2. Con la seconda censura il ricorrente si duole della violazione ed errata applicazione della legge 210/92, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dovendosi qualificare l’indennizzo come misura economica di sostegno aggiuntiva, non defalcabile dalla liquidazione del risarcimento del danno.

5. I due motivi congiuntamente esaminabili sono fondati per quanto di ragione.

L’eccezione di compensatio lucri cum damno è un’eccezione in senso lato, vale a dire non l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass. civile Sez. Un. n. 12566/2018).

Tuttavia, questa Corte ha già più volte statuito che, l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno per emotrasfusione di sangue infetto, qualora non sia stato corrisposto o quantomeno sia determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l’astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l’esatto ammontare, nè il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il lucrum opposto in compensazione, il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento (da ultimo Cass. civ. Sez. 3, 22-08-2018, n. 20909).

Nel caso di specie il Ministero non ha dato la prova della corresponsione dell’indennizzo nè tantomeno del suo preciso ammontare, onere che è a carico del Ministero della Salute.

6. Pertanto la Corte accoglie i due motivi di ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna il Ministero al pagamento della somma di Euro 166.253,57 oltre accessori come stabilito dalla sentenza impugnata. Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Pertanto la Corte accoglie i due motivi di ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna il Ministero al pagamento della somma di Euro 166.253,57 oltre accessori come stabilito dalla sentenza impugnata. Condanna il controricorrente al pagamento in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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