Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31547 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26202-2016 proposto da:

D.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TUPINI

113, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RAMELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA CROCE giusta procura speciale in in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6248/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARIA CROCE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, D.G.L. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, resa pubblica in data 11 novembre 2015, che accoglieva il gravame interposto dal Ministero della salute avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, aveva accolto la domanda proposta dal D.G. di risarcimento dei danni (liquidati in Euro 77.500,00, oltre accessori) subiti in conseguenza della epatite C contratta a seguito di emotrasfusioni infette (da virus HCV) praticategli nell’ottobre del 1967 in occasione di ricovero ospedaliero.

1.1. – La Corte territoriale riteneva che, essendo l’emotrasfusione stata effettuata nell’ottobre del 1967 e dovendosi escludere “che prima degli anni ‘70 la scienza medica avesse raggiunto le necessarie conoscenze”, segnatamente, sulla infezione da virus dell’epatite B, non sussisteva il nesso causale tra condotta omissiva del Ministero della salute e l’evento lesivo e, inoltre, non era ravvisabile la colpa dello stesso Ministero, “perchè il danno non era in quel momento prevedibile mancando la possibilità materiale di rilevarne l’esistenza con appositi controlli”.

L’intimato Ministero della salute non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.M. ha depositato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è pervenuta alla presente udienza pubblica a seguito di ordinanza interlocutoria n. 9946 del 2018, in ragione della esigenza di puntualizzazione della giurisprudenza in tema di risarcimento danni per emotrasfusioni infette nei confronti del Ministero della salute.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti in relazione “alla erronea individuazione della data di conoscenza della epatite B e conseguente errata delimitazione temporale della responsabilità del Ministero anche per i contagi da epatite C”, dovendosi far risalire la conoscenza della prima già al 1965 con la scoperta dell’antigene “Australia”.

2. – Con il secondo mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti in relazione “alla erronea individuazione della data di consapevolezza da parte della scienza medica della trasmissibilità di patologie virali attraverso l’uso di sangue somministrato per via parentale con conseguente errata delimitazione temporale della responsabilità del Ministero anche per i contagi da epatite C”, avendo, peraltro, lo stesso Ministero (allora della sanità) emanato la circolare n. 50 del 28 marzo 1966 (richiamata anche dalla c.t.u. espletata in corso di giudizio) con cui si disponeva il test delle transaminasi sui donatori di sangue al fine di controllare la presenza di virus epatici.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. “per avere la Corte di appello basato il proprio convincimento su un fatto notorio, che tale non era” (ossia che non fosse noto il virus dell’epatite B, già scoperto, invece, nel 1965 e con la consapevolezza del Ministero sin dal 1966 del pericolo di contagio di epatiti virali e della esistenza di test surrogati che ne consentivano l’individuazione), “e non sul principio iuxta alligata et probata, così omettendo di valutare le risultanze probatorie rappresentate dalla certificazione del CMO e dalla c.t.u. del dott. D.L. in atti”.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 296 del 1958, art. 1, della L. n. 592 del 1967, art. 1, art. 2043 c.c., artt. 40 e 41 c.p., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso sia il nesso causale tra condotta omissiva del Ministero della salute (relativamente ai controlli sui donatori di sangue e poi sul sangue stesso da utilizzare a scopo curativo) ed evento lesivo (infezione da virus HCV), sia la colpa del medesimo Ministero (sussistendo numerosi precetti in diverse disposizioni di legge, già prima dell’ottobre 1967, epoca delle trasfusioni effettuate sul D.G., che imponevano i predetti controlli).

5. – I motivo – che possono essere congiuntamente scrutinati in quanto strettamente connessi – sono fondati.

5.1. – Va, anzitutto, ribadito il principio – enunciato dalle Sezioni Unite civili di questa Corte (Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576) e sempre confermato successivamente – secondo il quale, “in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell’assunzione di sangue infetto”.

Di qui il corollario – anch’esso affermato dalla citata pronuncia per cui, già a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B (quale accertamento di fatto rimesso al giudice del merito) sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.

5.2. – La divaricazione di orientamenti in seno alla giurisprudenza di questa Corte si è registrata quanto alla individuazione dell’anzidetta data e, dunque, del momento a partire dal quale il Ministero doveva ritenersi tenuto a vigilare sul sangue utilizzato per le trasfusioni o gli emoderivati.

L’orientamento prevalente ha ritenuto che la data di conoscenza del rischio del contagio dell’epatite 13 era risalente ad epoca precedente all’anno 1978, “in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica” (così, tra le molte, Cass., 29 agosto 2011, n. 17685, Cass., 30 agosto 2013, n. 19995, Cass., 2 aprile 2015, n. 6746).

Dissonante rispetto a tale approdo è stata Cass., 20 maggio 2015, n. 10291, secondo cui “la responsabilità del Ministero della salute per contagio da trasfusioni di sangue infetto, postula – oltre al riscontro dell’omissione dell’attività di controllo, di direttiva e di vigilanza, nonchè dell’esistenza della patologia e dell’assenza di altri fattori causali alternativi – l’accertamento, avuto riguardo all’epoca di produzione del preparato, della conoscenza oggettiva, ai più alti livelli scientifici, della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto, sì da far ritenere, secondo un giudizio ipotetico, che l’azione omessa avrebbe potuto impedire l’evento perchè obbiettivamente prevedibile che ne sarebbe potuta derivare come conseguenza la lesione. La prova di tale conoscenza deve ritenersi raggiunta a partire dal 1978, con il riconoscimento del virus dell’epatite “B” da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sempre che non emerga altra data antecedente con lo stesso livello di oggettività”.

L’indirizzo prevalente è stato, quindi, riaffermato dalla recente Cass., 11 luglio 2017, n. 17084, che ha enunciato il principio così massimato: “In caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l’evento obiettivo dell’infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica”.

A tale approdo – che riporta l’indagine sul nesso causale interamente entro i confini oggettivi suoi propri (e in base alle conoscenze scientifiche presenti al momento del relativo accertamento), depurandolo dal criterio della prevedibilità, operante piuttosto sul piano soggettivistico della colpa dell’agente (criterio pur presente anche nell’orientamento di cui viene data conferma) – il Collegio intende aderire e dare continuità. E ciò senza necessità di dover rimettere la questione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 3, giacchè (come evidenziato dalla stessa Cass. n. 17084/2017 citata) non è dato apprezzare alcun contrasto con il principio cardine enunciato dalle Sezioni Unite del 2008 (ossia quello dell’unicità dell’evento lesivo), che opera da presupposto orientativo della soluzione “in termini puramente probabilistici del nesso di causalità riferito al fatto dell’infezione” (così ancora Cass. n. 17084/2017).

5.3. – Ciò posto, la efficienza causale dell’omissione da parte dell’autorità amministrativa è suscettibile di imputazione giuridica (art. 40 c.p., comma 2) per gli obblighi di vigilanza e controllo sul sangue umano cui la medesima autorità era tenuta in forza di una normativa anche assai risalente nel tempo – L. n. 296 del 1958, L. n. 592 del 1967 e D.P.R. n. 1256 del 1971 (peraltro, nel ricorso è indicata anche la circolare n. 50 del 1966, siccome considerata dalla c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, di cui la Corte territoriale ha fatto mostra di ignorare) -, tanto che sino “dalla metà degli anni ‘60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT – indicatori della funzionalità epatica – fossero alterati rispetto ai limiti prescritti” (in tal senso, l’orientamento prevalente di questa Corte: tra le tante Cass. n. 9315/2010).

Dunque, sul piano dell’eziologia del danno occorre interrogarsi soltanto in ordine al collegamento probabilistico tra trasfusione effettuata in ambiente sanitario e insorgenza dell’infezione, a prescindere dalla sua specificazione come malattia tipica.

Quanto, poi, al piano soggettivo dell’illecito, esso trova rilievo nella (prova della) incauta somministrazione di sangue in violazione di specifiche regole (quelle innanzi rammentate), spettando poi all’autorità sanitaria l’onere di dimostrare che il sangue utilizzato era stato oggetto di tutti i controlli imposti normativamente.

5.4. – Ne consegue che è errata la decisione assunta dalla Corte di appello che, in difformità ai principi innanzi ribaditi, ha negato il diritto al risarcimento del danno in favore del D.G., affetto da epatite C per una somministrazione di sangue infetto avvenuta nel 1968, reputando insussistente sia il nesso causale tra condotta omissiva del Ministero convenuto e l’anzidetta patologia, sia la colpa del Ministero stesso.

Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che, in applicazione dei principi sopra enunciati, dovrà nuovamente delibare l’appello del Ministero della salute e provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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