Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31546 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 03/12/2019), n.31546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15784-2017 proposto da:

FINO 2 SECURITISATION SRL” e per essa quale mandataria DOBANK SPA, in

persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO, 95, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE FERRARI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO ADL SRL;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 23714/2015 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato l’11/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Do Bank S.p.a., quale mandataria di Unicredit S.p.a., poi FINO 2 SECURITISATION S.r.l., propone ricorso per cassazione per un mezzo, illustrato da memoria, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., contro il decreto dell’11 maggio 2017, con cui il ‘Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta dalla stessa Unicredit S.p.a., volta ad ottenere l’ammissione di un proprio credito di Euro 2.093.920,46.

Ha ritenuto il Tribunale, contrariamente alla tesi svolta dalla società opponente con l’opposizione, che Unicredit S.p.a. avesse spiegato domanda di insinuazione al passivo con lettera del 3 ottobre 2014, domanda che il giudice delegato, su conforme parere del curatore, aveva correttamente disatteso poichè l’istanza così proposta era carente dei requisiti richiesti dall’art. 93 L. Fall..

2. – Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – La ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 93 L. Fall., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che la missiva del 3 ottobre 2014 inviata al curatore costituisse domanda di ammissione al passivo, mentre si trattava di una mera informativa dell’esistenza di un credito destinato ad essere successivamente azionato in sede concorsuale, tant’è che detta lettera era carente dei requisiti di cui al citato art. 93.

RITENUTO CHE:

4. Il collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. Il ricorso e inammissibile.

Il Tribunale ha ritenuto che la lettera in questione, come già affermato dal giudice delegato, costituisse domanda di ammissione al passivo, mancante però dei requisiti richiesti dalla legge, con conseguente rigetto dell’opposizione. Ha in particolare sottolineato il giudice di merito:

-) che la missiva del 3 ottobre 2014, proveniente dalla pretesa creditrice, faceva seguito all’avviso della curatela di cui all’art. 92 L. Fall.;

-) che detta missiva non recava alcuna riserva di successiva proposizione della domanda di ammissione al passivo;

-) che la curatela, con lettera del 30 ottobre 2014, aveva sollecitato senza esito l’integrazione della domanda.

Orbene, l’inammissibilità discende dall’estraneità della censura all’ambito di applicazione del numero 3 dell’art. 360 c.p.c., giacchè essa non pone in discussione il significato e la portata applicativa della disposizione richiamata in rubrica, bensì la concreta applicazione che il Giudice di merito ne ha fatto in funzione delle risultanze istruttorie ritenute meritevoli di considerazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313), così da pervenire ad affermare che la citata lettera costituiva domanda di ammissione al passivo, carente dei requisiti richiesti.

Il motivo risulta dunque in realtà diretto a ribaltare l’interpretazione della domanda e delle eccezioni, che rientra nel compito del giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere sindacato in Cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione e non anche per il suo contenuto (v. p. es. già Cass. 13 luglio 1965, n. 1479), naturalmente entro i limiti in cui il sindacato della motivazione è tuttora consentito, e cioè nell’ipotesi in cui essa non soddisfi il requisito del “minimo costitrqionale” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053): soglia, quella del “minimo costitiqionale”, nel caso di specie senz’altro rispettata, giacchè la qualificazione della domanda è stata compiuta sulla base delle specifiche considerazioni di cui si è appena dato conto.

E, se è pur vero che il principio testè ricordato, secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21421; Cass. 25 ottobre 2017, n. 25259 tra le tante), è altrettanto vero che, nel caso in esame, il ricorso non contiene una censura di inosservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Sicchè, in definitiva, anche a prescindere dal riferimento della rubrica al numero 3 dell’art. 360 c.p.c., il motivo è inammissibile, in quanto volto a rimettere in discussione il giudizio di fatto riservato al giudice di merito.

6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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