Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31545 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 05/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11119/2016 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI, 288, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ANGELONI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO TREVISSON,

DARIO CUTAIA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 28 aprile 2004, F.G. evocava in giudizio il Ministero della Salute chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’infezione da HCV contratta a causa delle ripetute emotrasfusioni subite. Il Ministero si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande;

il Tribunale di Torino con sentenza del 27 settembre 2006 riteneva infondata la domanda in quanto, all’esito della consulenza, non sarebbe emersa la prova del nesso causale;

avverso tale decisione proponeva appello F.G., con atto di citazione del 10 novembre 2007, contestando la ricostruzione giuridica del Tribunale in tema di nesso causale. Si costituiva il Ministero chiedendo il rigetto dell’impugnazione;

la Corte d’Appello di Torino con sentenza del 6 giugno 2008 rigettava l’appello e compensava le spese di lite;

ritenendo errata tale pronuncia l’attore proponeva ricorso per cassazione e questa Corte con sentenza del 12 aprile 2011, n. 8430, accoglieva il ricorso principale, rigettava quello incidentale condizionato e cassava la sentenza impugnata, rilevando che sul Ministero gravava un obbligo di controllo sull’impiego del sangue per uso terapeutico e che, una volta accertata l’esistenza della patologia in un soggetto emotrasfuso e l’omissione da parte dell’ente pubblico, doveva ritenersi che tale condotta era stata la causa dell’insorgenza della malattia e che quella doverosa del Ministero, se fosse stato tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento;

con atto di citazione del 12 luglio 2011, F.G. riassumeva ai sensi dell’art. 392 c.p.c., il procedimento chiedendo l’accoglimento della domanda risarcitoria con riferimento al contagio di HCV subito a causa delle trasfusioni effettuate in occasione dell’intervento chirurgico del (OMISSIS) presso l’Ospedale (OMISSIS), allorchè era stato ricoverato dopo un grave incidente stradale. Costituitosi il Ministero della Salute chiedeva il rigetto della domanda per difetto di nesso causale, segnalava che all’epoca della trasfusione erano vigenti controlli del sangue idonei a elidere ogni concreto apporto causale dell’omissione ministeriale e insisteva per la detrazione delle somme già corrisposta a titolo di indennizzo, ai sensi della L. n. 210 del 1992;

la Corte d’Appello di Torino con ordinanza del 2 luglio 2013 disponeva supplemento di consulenza e, con ordinanza 15 luglio 2014, affiancava al medico legale uno specialista infettivologo; all’udienza del 16 luglio 2015, preso atto dell’omessa indicazione delle indennità già percepita ai sensi della legge citata, disponeva l’assunzione di informazioni presso la Asl competente, ai sensi dell’art. 213 c.p.c.;

con sentenza del 7 gennaio 2016 la Corte d’Appello di Torino, pur ritenendo sussistente il nesso causale e la responsabilità del Ministero della Salute per condotta omissiva, sul presupposto della non cumulabilità tra la erogazione assistenziale percepita dal danneggiato ai sensi della L. n. 210 del 1992 e la pretesa risarcitoria, e sulla base delle informazioni relative agli importi già corrisposti e alla capitalizzazione della rendita vitalizia futura, rilevava che l’ammontare del risarcimento riconoscibile era inferiore a quanto percepito a titolo di indennizzo, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione F.G. affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero della Salute;

il ricorrente deposita memoria in data 28 settembre 2018 con la quale fa presente di avere aderito all’offerta di equa riparazione D.L. n. 90 del 2014, ex art. 27 bis e di avere rinunciato alla pretesa risarcitoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2907,2697 c.c. e art. 112 c.p.c. e art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che alcuna compensatio lucri cum damno avrebbe dovuto essere operata tra l’indennizzo ed il risarcimento, poichè non era intervenuta alcuna erogazione indennitaria da parte dell’amministrazione convenuta. Sotto altro profilo, la compensatio lucri cum damno non poteva essere operata poichè l’indennità era genericamente determinata tra un limite massimo e uno minimo, in relazione alla patologia riconosciuta. In via ulteriormente gravata rilevava che l’importo corrisposto a titolo di indennità non avrebbe potuto essere detratto poichè il Ministero, sul quale gravava l’onere di dimostrare tale circostanza, non vi aveva ottemperato, pur trattandosi del soggetto che detiene le informazioni richieste;

preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal suo difensore, abilitatovi da mandato speciale conferito con la procura in calce al ricorso, nel quale si dà atto che il medesima ricorrente ha accettato l’equa riparazione ai sensi del D.L. n. 90 del 2014, art. 27-bis, convertito, con modificazione nella L. n. 114 del 2014, ed ha conseguentemente rinunciato all’azione risarcitoria, con previsione di compensazione delle spese giudiziali. Il Ministero ha erogato le somme oggetto di transazione;

la rinuncia è stata notificata alla controparte e, pertanto, stante la sua ritualità il processo di cassazione dev’essere dichiarato estinto.

Le spese possono compensarsi, atteso che sulla richiesta non v’è stata interlocuzione della controparte, che, dunque, concorda.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Compensa le spese del giudizio d cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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