Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31545 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHES Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23672-2018 proposto da:

T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO NAVACH;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULII, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226/2018 del TRIBUNALE di “TRANI, depositata

il 02/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Trani, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con la sentenza n. 226/2017 aveva dichiarato la sussistenza del requisito sanitario in capo a T.R. utile per la pensione di inabilità civile a decorrere dal 26.1.2016, con condanna dell’Inps al pagamento delle spese di giudizio liquidate e distratte in complessivi Euro 2.143,00.

Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite, i predetti ricorrenti proponevano ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso l’Inps.

CONSIDERATO CHE

Con un solo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto quali le tabelle nn. 9 e 2 del D.M. n. 55 del 2014, L. n. 794 del 1942, art. 24; D.M. n. 585 del 1994, art. 4,L. n. 1051 del 1957, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rilevava il ricorrente che la assenza di motivazione sulla liquidazione delle spese non aveva consentito di comprendere quali fossero i parametri di riferimento utilizzati per la determinazione delle stesse. Rilevava comunque la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia, indicando in complessivi E. 7.360,00 l’importo invece dovuto per le due fasi del giudizio (da detrarsi quanto già a tale titolo liquidato).

Il motivo risulta fondato. Si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, di talchè, deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, di talchè, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 cit., art. 4).

Con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede un riduzione “fino al 70 per cento” dell’importo liquidato per tale fase. Avuto riguardo all’importo dianzi delineato, balza evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza sia inferiore a detti minimi, nè risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi Euro 3.162,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Tenuto conto dell’accoglimento solo in minima parte della domanda e della consequenziale sussistenza dei presupposti della soccombenza reciproca (cfr. in tal senso Cass. n. 21684 del 2013), le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti.

In considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in E. 3.162,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario. Compensa le spese relative al giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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