Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31544 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 05/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27289/2016 R.G. proposto da:

L.M., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Perruccio e

Umberto Ingargiola, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria, n.

5, presso lo studio dell’Avv. Salvatore Pinò;

– ricorrente –

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, n. 735/2016,

depositata il 26 aprile 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre

2018 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale Dott. Patrone Ignazio, che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. L.M. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Palermo il Ministero della Salute chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito per aver contratto l’infezione da HCV a seguito di emotrasfusione cui era stata sottoposta nell’anno 1966.

Il Ministero si costituì eccependo che all’epoca del contagio non poteva ravvisarsi alcuna omissione colposa da parte della pubblica amministrazione dal momento che solo nell’anno 1978 vennero approntati i primi test diagnostici per l’individuazione del virus HCV (epatite C).

Il tribunale accolse la domanda.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha accolto l’appello interposto dall’amministrazione soccombente e ha conseguentemente rigettato, in riforma della decisione di primo grado, la domanda di risarcimento, con integrale compensazione delle spese.

Ha in motivazione premesso che è incontestato che l’appellata venne sottoposta ad emotrasfusione nell’anno 1966, che nell’anno 2004 le fu diagnosticata l’epatite cronica, che sussista il nesso di causa tra emotrasfusione e patologia. Ha tuttavia escluso la responsabilità dell’amministrazione non potendosi ritenere, con sufficiente certezza, che all’epoca dell’emotrasfusione vi fosse la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione del virus attraverso sangue infetto.

3. Avverso tale decisione L.M. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste il Ministero della Salute, depositando controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di rilevare l’inammissibilità del gravame per carenza dei requisiti prescritti dall’art. 342 c.p.c. (contenendo l’atto d’appello una mera riproposizione delle argomentazioni formulate nel primo grado di giudizio) e per non essersi pronunciata sulla relativa eccezione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce poi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. 13 marzo 1958, n. 296, art. 1 degli artt. 2043 e 2058 c.c. e dell’art. 40 c.p. per avere la Corte territoriale ritenuto che alla data della trasfusione non sussistesse per il Ministero alcun obbligo di vigilanza e di controllo in ordine alla pratica terapeutica pericolosa della trasfusione del sangue e dell’uso di emoderivati e per non avere tenuto conto del regime probatorio di cui all’art. 2050 c.c. che regola l’esercizio delle attività pericolose, cui deve essere equiparata l’attività di vigilanza e controllo sulle medesime da parte del Ministero.

3. Con il terzo motivo la ricorrente infine denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale esonerato il Ministero dall’onere della prova di avere adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo dell’attività di emotrasfusione imposti dalla legge e dalle conoscenze dei più alti livelli della comunità medico/scientifica.

4. Il primo motivo di ricorso è in parte infondato, in altra parte inammissibile.

4.1. E’ infondato laddove lamenta vizio di omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell’appello per l’inosservanza dei requisiti di forma/contenuto imposti dall’art. 342 c.p.c..

L’eccezione infatti deve ritenersi implicitamente disattesa per il fatto stesso dell’accoglimento del gravame.

Occorre al riguardo rammentare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (v. in particolare, Cass. n. 5351 del 2007, che ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame), ed inoltre che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (v. Cass. n. 10636 del 2007).

4.2. La censura è invece inammissibile, per difetto di autosufficienza, laddove censura l’omesso rilievo della dedotta causa di inammissibilità.

E’ noto al riguardo che, come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, anche in ipotesi di denuncia di un error in procedendo, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone, comunque, l’ammissibilità del motivo di censura, cosicchè il ricorrente è tenuto – in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell’iter processuale – non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l’interpretazione da lui prospettata (cfr. ex plurimis Cass., nn. 5148/2003; 20405/2006; 21621/2007).

Merita, in particolare, rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sull’esegesi del diverso onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, hanno confermato, anche per gli atti processuali, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, del contenuto degli stessi atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari al loro reperimento (cfr. Cass. Sez. U. 03/11/2011, n. 22726) e, con più specifico riferimento alla deduzione dell’error in procedendo, hanno, altresì, puntualizzato che il Giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. Cass. Sez. U. 22/05/2017, n. 8077).

Nel caso di specie la ricorrente omette di trascrivere o comunque dar conto in modo specifico e circostanziato dei termini nei quali l’appello è stato proposto e delle ragioni per le quali debba ritenersi che questi non consentono di ritenere sussistenti i requisiti prescritti dalla norma processuale citata.

Si limita a rilevare che l’atto d’appello contiene “una mera riproposizione delle argomentazioni formulate nel primo grado di giudizio”, il che però non dimostra affatto di per sè la dedotta inosservanza dei requisiti di specificità dell’atto d’appello, essendo una tale riproposizione ben compatibile con lo scopo e i requisiti dell’atto (v. Cass. 08/02/2018, n. 3115, secondo cui “l’appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sè l’inammissibilità dell’appello”).

5. Sono invece fondati, nei termini di cui in motivazione, il secondo e il terzo motivo di ricorso.

Come sopra evidenziato, la Corte d’appello ha espressamente dato atto della pacifica sussistenza nella specie del nesso causale tra le emotrasfusioni subite dall’odierna ricorrente nel 1966 e l’infezione da virus HCV (epatite C) dalla stessa contratta.

L’esclusione della responsabilità dell’amministrazione – motivata in sentenza dal rilievo della mancanza di “sufficiente certezza che all’epoca dell’emotrasfusione vi fosse la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione del virus attraverso sangue infetto” e dalla ritenuta conseguente impossibilità di configurare “alcuna omissione colposa della p.a. causalmente connessa al contagio” – può dunque essere ricondotta, nell’argomentazione della Corte territoriale (al di là dell’equivoco e contraddittorio riferimento al criterio della causalità adeguata e della connessa citazione del precedente di Cass. n. 10291 del 2015, da ritenersi superato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua di quanto appresso sarà detto), non già alla mancanza di nesso eziologico tra il trattamento con emoderivati e l’evento di danno ma alla mancanza dell’elemento soggettivo della dedotta responsabilità.

Sul piano causale del resto questa Corte ha di recente compiutamente chiarito (v. Cass. 11/07/2017, n. 17084, cui in questa sede può farsi rimando pienamente adesivo) che la relativa indagine va svolta avendo riguardo alle cognizioni esistenti al tempo della valutazione (non già al tempo della condotta dell’agente, ossia della eseguita trasfusione), e che sussiste il legame eziologico allorchè si possa accertare la derivazione probabilistica dell’infezione, quale evento di danno, dalla trasfusione, a prescindere dalla sua specificazione in termini di malattia tipica.

Collocato dunque correttamente il thema decidendum sul diverso piano della colpa, ovvero della prevedibilità ex ante dell’evento lesivo quale criterio di imputazione giuridica dell’evento lesivo causalmente ricondotto alla trasfusione, non viene più in rilievo la conoscenza o conoscibilità effettiva che potesse aversi al momento della trasfusione del rischio di contrarre la specifica infezione ex post accertata, quale che ne sia il nomen, quanto piuttosto l’incauta omissione dei controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto cui l’autorità amministrativa fosse in ipotesi già tenuta al momento del trattamento terapeutico con emoderivati.

Al riguardo non può dubitarsi, e questa Corte lo ha ripetutamente evidenziato (v. da ultimo Cass. 13/07/2018, n. 18520; Cass. n. 17084 del 2017, cit.; ma v. già Cass. 14/06/2013, n. 14932; 30/08/2013, n. 19995; 28/02/2014, n. 4785; 08/10/2014, n. 21256; 02/04/2015, n. 6746; 09/04/2015, n. 7126; 04/02/2016, n. 2232), che all’esecuzione di controlli in materia di sangue umano l’autorità amministrativa era tenuta a partire da una normativa assai risalente nel tempo e certamente anteriore alla più risalente delle scoperte dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, individuabile nel 1978 (per quel che in questa sede rileva, trattandosi di trasfusione operata nel 1966, occorre rammentare che già la L. n. 286 del 1958 attribuiva al Ministero della Sanità il compito di provvedere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e degli Enti Pubblici e di emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono ai servizi sanitari): controlli che – come significativamente avvertivano già le sezioni unite nei richiamati precedenti del 2008 e ancora ripete Cass. n. 17084 del 2017 – comprendono “il dovere di adoperarsi per evitare o ridurre un rischio che è antico quanto la necessità della trasfusione”.

Una volta acquisita al processo la circostanza dell’incauta somministrazione in violazione di specifiche regole, diventa onere della struttura sanitaria dimostrare, sempre sul piano soggettivo dell’illecito, di aver utilizzato sacche di sangue opportunamente controllate secondo tutti i canoni normativi (così Cass. n. 17084 del 2017).

La Corte d’appello ha deciso la fattispecie al suo esame secondo criteri di imputazione che – oltre a operare in qualche passaggio, come detto, una impropria commistione con il piano della causalità -si discostano dalle indicate coordinate, erroneamente assumendo quale elemento rilevante la conoscibilità secondo la migliore scienza del momento dei rischi connessi alle emotrasfusioni e segnatamente del rischio di contagio dell’epatite B, laddove invece avrebbe dovuto valutare e dar conto se la somministrazione di sangue fosse stata preceduta dagli opportuni controlli richiesti secondo tutti i canoni normativi al tempo vigenti.

6. In accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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