Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31543 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 05/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27860/2015 R.G. proposto da:

S.M., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Cappellaro,

Sabrina Cestari e Alessandro Pietrangeli con domicilio eletto presso

lo studio di quest’ultimo in Roma, via B. Croce, n. 49;

– ricorrente –

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 1857/2015,

depositata il 29 aprile 2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre

2018 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. S.M. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano il Ministero della Salute chiedendone la condanna al risarcimento del danno subìto per aver contratto l’infezione da HCV in conseguenza della somministrazione di numerosi emoderivati, nel 1974, in occasione di un intervento chirurgico.

Il Ministero si costituì eccependo tra l’altro la compensazione del credito risarcitorio con le somme liquidate per indennizzo ex lege 25 febbraio 1992, n. 210.

All’esito della espletata c.t.u. il tribunale rigettò la domanda rilevando che, benchè il risarcimento spettante fosse maggiore delle somme già corrisposte a titolo di indennizzo, la differenza -quantificata in Euro 66.058 – sarebbe stata tuttavia compensata dalle somme che l’attrice avrebbe continuato a percepire a titolo di indennizzo, oltre interessi e rivalutazione.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello interposto dalla soccombente, confermando in ogni sua parte la decisione di primo grado; ha in particolare rilevato che “correttamente il primo giudice ha previsto che il calcolo del risarcimento del danno dovesse tener conto delle somme che la S. avrebbe percepito, previa ricapitalizzazione dell’indennizzo medesimo, dal quale stata poi sottratta la somma che alla vittima sarebbe spettata” e che altresì “correttamente sono stati calcolati anche gli interessi sulle somme riconosciute”.

3. Avverso tale decisione S.M. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste il Ministero della Salute, depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonchè dell’art. 2 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello confermato l’operato scomputo dal risarcimento dei ratei futuri dell’indennizzo spettante ex lege n. 210 del 1992.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia poi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di pronunciare sul motivo di gravame con il quale essa aveva rilevato che il tribunale, procedendo alla quantificazione del danno, e liquidandolo nell’importo di Euro 81.249, dichiaratamente espresso “in valori attuali”, aveva poi calcolato la parte di tale risarcimento non compensata dall’indennizzo già percepito (pari a (Euro 81.249 – Euro 15.191=) Euro 66.058) omettendo di calcolare nel primo elemento del computo gli interessi spettanti.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia infine, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 6, per avere la Corte d’appello affermato, contrariamente al vero, che il tribunale ha calcolato, sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento, anche gli interessi. Rileva infatti che il tribunale ha applicato lo scomputo su un risarcimento espresso in valori attuali.

Lamenta che sul punto la motivazione della Corte d’appello non è conforme al dettato normativo dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e tantomeno dell’art. 111 Cost., comma 6, “non potendo considerarsi idonea una motivazione che si fondi su circostanze non corrispondenti al vero”.

4. E’ infondato il primo motivo di ricorso, nei limiti e nei termini appresso precisati.

Non è in discussione l’applicabilità al caso di specie della regola della compensatio lucri cum damno.

Come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentt. nn. 12564 – 12567 del 22/05/2018) la compensatio opera certamente in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni.

Ciò che si verifica, paradigmaticamente, proprio nel caso dell’indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, il quale pertanto deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero della salute) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (Cass. Sez. U 11/01/2008, n. 584; Cass. 14/03/2013, n. 6573).

Trattandosi di erogazione periodica – assegno bimestrale calcolato in base alla gravità dei danni subiti (tabella B allegata alla L. 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dalla L. 2 maggio 1984, n. 111, art. 7:L. n. 210 del 1992, art. 2) – detta esigenza rimarrebbe in buona parte insoddisfatta ove il defalco dall’entità del risarcimento spettante venisse limitato ai ratei già corrisposti al momento della liquidazione del danno, con esclusione di quelli futuri, volta che nella specie deve ritenersi già determinato ovvero determinabile il loro preciso ammontare.

La decisione impugnata è pertanto corretta nella parte in cui implicitamente sottende la necessità di considerare ai detti fini anche i ratei futuri di una erogazione già determinata o comunque determinabile nel suo ammontare.

Lo è anche nella soluzione in concreto a tal fine adottata, consistita – siccome espressamente detto in motivazione, sul punto non fatta segno di censura alcuna – nella capitalizzazione di detti ratei, la quale a sua volta consiste nel moltiplicare il reddito futuro per un coefficiente di costituzione delle rendite vitalizie, ovvero un numero idoneo a trasformare il valore d’una rendita percepibile per n anni in un capitale di valore equivalente.

La necessità e la correttezza di tale operazione ai fini della compensatio trovano indiretta conferma nel recente arresto di Cass. Sez. U. n. 12567 del 2018 che, nel risolvere il contrasto di giurisprudenza sulla questione se nella liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza che una persona invalida sarà costretta a sostenere vita natural durante, debba tenersi conto, in detrazione, della indennità di accompagnamento erogata dall’istituto nazionale della previdenza sociale, hanno dato risposta positiva al quesito, identificando la posta da portare in diminuzione nel valore capitalizzato della indennità predetta.

Ponendosi nella diversa ipotesi qui in esame la medesima esigenza di defalcare dalla somma liquidata in moneta attuale a titolo di risarcimento quanto lo stesso debitore sarà tenuto a versare, nel tempo, attraverso ratei periodici ma con analoghe finalità compensative, non v’è motivo di non applicare il medesimo criterio che consente di rendere omogenei gli elementi del computo.

5. E’ altresì infondato il secondo motivo.

La Corte d’appello si è in realtà pronunciata sul motivo di gravame con il quale si lamentava l’omesso computo degli interessi compensativi spettanti sull’importo liquidato a titolo di danno biologico, affermando esplicitamente che “correttamente sono stati calcolati anche gli interessi sulle somme riconosciute” (v. sentenza impugnata, pag. 4); l’esistenza di una pronuncia del resto è implicitamente riconosciuta dalla stessa ricorrente che, con il terzo motivo, si duole per l’appunto proprio della mancanza di motivazione sul punto.

La sentenza non è pertanto tacciabile di omessa pronuncia, la quale come noto è configurabile solo quando manchi qualsiasi decisione, anche implicita, su di un capo di domanda su di un motivo d’appello, non anche quando una statuizione vi sia ma sia in ipotesi immotivata.

6. Proprio tale ultima doglianza si appalesa però fondata.

E’ noto che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 19881 del 2014, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

Proprio una di tali situazioni estreme si verifica nella fattispecie, atteso il contenuto meramente assertivo e apodittico della menzionata statuizione adottata sulla questione posta dall’appellante circa il mancato computo degli interessi compensativi: dalla lapidaria affermazione sopra riportata non è dato infatti in alcun modo comprendere le ragioni per le quali la Corte di merito ha ritenuto che, diversamente da quanto dedotto specificamente con il motivo di gravame, gli interessi compensativi fossero stati calcolati dal primo giudice, nè tantomeno perchè tale asserito calcolo debba ritenersi correttamente operato.

7. In accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo e il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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