Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31543 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHES Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20073-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

T.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 525/2017 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata

il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

I tribunale di Crotone, con sentenza n. 525/2017 resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., per quel che in questa sede rileva, aveva dichiarato che T.B. era in possesso dei requisiti sanitari utili per la concessione dell’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.7.2012, con condanna dell’Istituto. Il tribunale a seguito della eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Inps per carenza della domanda amministrativa relativa alla prestazione in oggetto, rilevava che la domanda in questione era stata redatta su un modulo che non conteneva alcuna indicazione sulla indennità di accompagnamento e che pertanto non poteva essere preso in considerazione quale accertamento negativo reso a riguardo dal medico curante. Il tribunale aveva quindi provveduto ad espletare l’accertamento medico legale che aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni medico legali utili all’indennità di accompagnamento.

Avverso detta decisione l’Inps aveva proposto ricorso affidato a un motivo. Il Tisci rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico articolato motivo l’Inps denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 7, dell’art. 443 c.p.c.; dell’art. 2697 c.c., del D.M. 19 novembre 1990, artt. 1 e 2, in relazione alla L. n. 18 del 1980, del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1, del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

L’Istituto ha riferito che nel caso di specie i fatti di causa erano pacifici avendo il Tribunale rilevato la mancata attestazione nel certificato medico,allegato all’istanza amministrativa, della sussistenza delle condizioni per l’indennità in questione; da ciò derivava, a suo dire,la carenza della domanda amministrativa e la improponibilità di quella giudiziaria.

Oggetto della censura è dunque l’accertamento della presenza di idonea documentazione utile ai fini della prestazione rischiesta

Deve premettersi che lo stesso Istituto ricorrente dà atto della presenza nel caso di specie di domanda amministrativa e certificazione medica, e che le censure riguardano quindi l’adeguatezza di siffatti documenti rispetto alla prestazione domandata (indennità di accompagnamento). L’assistito aveva in origine presentato domanda amministrativa utilizzando i moduli predisposti dall’Inps ed in particolare aveva sottoscritto il modello A nel quale era barrata la casella riferita a ” invalido civile ai sensi della L. 30 marzo 1971, e successive modifiche “, ed alla domanda era allegato il certificato medico redatto sull’apposito modello C, nel quale non era, invece, barrata la casella che individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non essendo stato certificato che la persona richiedente fosse ” impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore “, o “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”.

Secondo l’Istituto tale situazione,caratterizzata dal fatto che il medico non avesse “spuntato” nel certificato, allegato alla domanda, la casella riguardante la condizione di non essere in grado di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita, rendeva improcedibile il ricorso non essendo stata individuata la prestazione richiesta.

Questa Corte, recentemente (Cass. n. 14412/2019) ha affrontato fattispecie analoga alla presente rilevando che “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.”

Rispetto a tale orientamento, assolutamente coerente con la fattispecie in esame, le argomentazioni attualmente utilizzate dall’Inps non riescono a scalfire la decisione già in precedenza assunta. La sentenza infatti rileva che ” il disposto del DL. 01/07/2009, n. 78, conv. con modif. dalla L. n. 102 del 2009, che ha modificato il sistema precedente di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993, disciplinante il procedimento per l’accertamento sanitario dell’invalidità, stabilisce all’art. 20,comma 3, che “a decorrere dal gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali”. La norma, dunque, nel richiedere che sia allegata la certificazione medica con indicazioni delle infermità, nulla aggiunge con riferimento all’indennità di accompagnamento, ma il modello predisposto dall’Inps reca la dicitura persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, oppure ” persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, prevedendo che sia barrata l’ipotesi ritenuta sussistente ma,la spuntatura di una di dette ipotesi, non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa in base alla norma suddetta”. Il ragionamento seguito da questa Corte evidenzia la discrasia esistente tra disposizione legislativa dispositiva di una generale necessità di attestazione della infermità invalidanti nella domanda amministrativa proposta e la specifica richiesta dell’Inps di “barrare”, nel modulo predisposto, l’indennità di accompagnamento ovvero le condizioni che ne impongano il riconoscimento. La estraneità di siffatta ultima circostanza al dettato normativo deve far quindi escludere che ” l’istituto previdenziale (possa) introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.” (Cass.n. 14412/2019).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese devono essere compensate in ragione delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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