Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31541 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 06/12/2018), n.31541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7762-2016 proposto da:

G.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIERGIORIO DELLA PORTA RODIANI giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE SULMONA, in persona del Commissario Straordinario, Dott.

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 191, presso

lo studio dell’avvocato LUCA FRANCANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ADRIANO CHIULLI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2015 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata

il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/07/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.A. convenne, dinanzi al Tribunale di Sulmona, il Comune della stessa città per sentire accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità del medesimo per i danni conseguenti ad una caduta, avvenuta in data (OMISSIS), verificatasi a causa di una spessa lastra di ghiaccio mista a neve che il Comune non aveva rimosso dalla strada.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 15 del 21/1/2015, rigettò la domanda, ritenendo che la causa esclusiva dell’evento, dal quale il danneggiato aveva riportato frattura al malleolo peroneale, era da attribuirsi al comportamento del danneggiato stesso che, pur conoscendo o dovendo conoscere lo stato dei luoghi abitando egli a circa 100 metri dal luogo in cui il sinistro si era verificato, e dovendo il medesimo essere consapevole del fatto che le precipitazioni nevose erano iniziate i primi giorni del mese di febbraio, non avrebbe posto in essere la diligenza e l’attenzione richiesta dalla probabile presenza di ghiaccio e neve.

Reputando che la sua condotta, interrompendo il nesso causale tra l’obbligo di manutenzione delle strade a carico del Comune ed il danno, fosse causa esclusiva dell’evento e che non vi fosse neppure prova certa che la caduta fosse avvenuta a causa del ghiaccio, il Giudice rigettò, per l’appunto, la domanda.

La Corte d’Appello de L’Aquila, adita dal G., con ordinanza n. 605 del 20/1/2016, richiamati i principi relativi all’applicazione dell’art. 2051 c.c. anche nel caso in cui il nesso causale sia interrotto da fatto e colpa del danneggiato, ha dichiarato l’appello inammissibile ex art. 348 bis e ter c.p.c., confermando le statuizioni del giudice di primo grado, e condannando l’appellante alle spese del grado.

Avverso quest’ultima sentenza G.A. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Sulmona.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo (l’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2051 e 113,115 e 116 c.p.c.), il ricorrente censura l’impugnata sentenza per aver fatto malgoverno dei principi, sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità da cose in custodia. Perchè sorga la responsabilità del custode, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale del bene o per l’insorgenza di un evento dannoso e dall’altro che la cosa, pur combinandosi con l’elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Sulla base di questi richiamati principi, la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere che, a seguito delle abbondanti nevicate, la pericolosità intrinseca della “res” fosse da considerare massima, con conseguente riduzione dell’efficienza causale della condotta del G. rispetto all’evento e alle lesioni. La Corte d’Appello avrebbe omesso ogni valutazione in merito alla responsabilità del Comune nella causazione del sinistro, per non aver provveduto alla corretta manutenzione della strada, e non per non aver valutato l’adozione di misure idonee a prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade. Ad avviso del ricorrente la sentenza dovrebbe essere cassata per non avere il Giudice dimostrato l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, fosse idoneo ad interrompere il nesso causale, sussistendo l’obbligo del Comune di custodire l’area pubblica sita nel centro della città. Il Comune, infine, non avrebbe ottemperato all’onere della prova su di esso incombente di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

1.1 Il motivo è inammissibile per più concorrenti profili.

Innanzitutto il ricorrente non si è dato carico di indicare gli elementi necessari per accertare la tempestività del ricorso, decorrendo il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, di guisa che la data di quest’ultima è non solo presupposto dell’impugnazione ma anche requisito essenziale del ricorso introduttivo. Per questo primo profilo, pertanto, il ricorso è inammissibile. In secondo luogo il ricorso è del pari inammissibile per difetto del requisito di specificità dei motivi di cui all’art. 366 c.p.c., comma 3, n. 3 per avere il ricorrente riprodotto pedissequamente il contenuto degli atti processuali dei gradi di merito, senza provvedere ad una autonoma e sintetica esposizione dei fatti di causa: secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale l’esposizione sommaria dei fatti sia compiuta attraverso l’integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito (Cass., S.U., 9/9/2010 n. 19255; Cass. 6-5 n. 1024 del 2/5/2013; Cass., 6-5 n. 18020 del 24/7/2013; Cass., 5, n. 8245 del 4/4/2018).

Il ricorso è altresì inammissibile perchè la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa. La sentenza si è posta in continuità con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’appellante avrebbe dovuto prevedere che, sulla strada, ci fosse del ghiaccio e, nel procedere a piedi, avrebbe dovuto prestare la massima attenzione allo stato del piano di calpestio, adottando tutte le cautele del caso. Motivando con riguardo alle abbondanti nevicate che avevano colpito la città, e all’obbligo di cautela incombente su chi non poteva non conoscere lo stato dei luoghi, la sentenza ha correttamente ritenuto che la responsabilità del Comune, ai sensi dell’art. 2051 c.c. dovesse essere esclusa per l’intervento di una serie causale autonoma, interruttiva del nesso di causalità tra la custodia ed il danno, consistente nel comportamento dello stesso danneggiato (Cass., 3, n. 12895 del 22/6/2016; Cass., 3, n. 2483 del 1/2/2018; Cass., 6-3, n. 11526 dell’11/5/2017; Cass., 6-3, n. 30775 del 22/12/2017).

2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, e al cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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