Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3154 del 17/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3154 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

zione allo stato pas-

sul ricorso proposto da

sivo

DE CAROLIS SANDRINA ANNA, elettivamente domiciliata in Roma, alla via
Cola di Rienzo n. 28, presso l’avv. ANDREA CIRCI, unitamente all’avv. GIOVANNI MAZZI, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a
margine del ricorso

RICORRENTE
contro
5

FALLIMENTO DELLA TRADING ASSET S.R.L.

INTIMATO
avverso il decreto del Tribunale di Noia depositato il 9 luglio 2014 nella causa ci-

vile n. 7130/2013 R.G.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino.

Fatto e Diritto
Ritenuto che, con il decreto di cui in epigrafe, il Tribunale di Nola ha rigetta-

NRG 19783-14 De Carolis-Fall Trading Asset Sri – Pag. 1

Data pubblicazione: 17/02/2016

I

to l’opposizione proposta da Sandrina Anna De Carolis avverso lo stato passivo
del fallimento della Trading Asset S.r.l., confermando il rigetto dell’istanza

I

ammissione al passivo del credito di Euro 36.735,03 fatto valere dall’opponente a

che avverso la predetta sentenza la De Carolis ha proposto ricorso per cassa-{
zione, articolato in cinque motivi;
che il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

Considerato che è stata depositata in Cancelleria una relazione ai sensi delld

i

art. 380-bis cod. proc. eiv., con la quale il Consigliere relatore ha proposto il rigeti
to del ricorso, per manifesta infondatezza, segnalando l’inammissibilità dei primi
tre motivi d’impugnazione, in quanto volti a sollecitare una nuova valutazione dei,
mezzi di prova, l’inammissibilità del quarto motivo, nella parte avente ad oggettd,
l’accertamento di fatto compiuto dal decreto impugnato in ordine alla sussistenza
dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1, colma 755, della legge 27 dicembre

1
2006, n. 296, e l’infondatezza del medesimo motivo, nella parte concernente la lei
gittimazione del prestatore di lavoro a far valere nei confronti del fallimento del
proprio datore di lavoro il diritto alle quote del trattamento di fine rapporto non
e

versate al Fondo di Tesoreria dell’INPS;
che in ordine a quest’ultima censura il relatore ha espresso l’avviso che la nai
tura previdenziale della prestazione posta a carico del Fondo di Tesoreria, dovuta
anche in caso di mancato versamento delle quote da parte del datore di lavoro, eci
il carattere obbligatorio della contribuzione posta a carico di quest’ultimo, assiini.
lata dalla legge ai contributi previdenziali, consenta d’individuare esclusivamente
nell’INPS il soggetto legittimato ad agire per il versamento delle predette quote;
con la conseguente infondatezza della pretesa avanzata dal prestatore di lavoro; ‘

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I

titolo di retribuzioni e trattamento di fine rapporto;

che il Collegio ritiene insussistenti i presupposti per la trattazione del ricorso
in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., reputando necessario
un approfondimento della questione sollevata con il quarto motivo d’impugnazio-

sprudenza di legittimità.

P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla
Prima Sezione civile, ai fini della trattazione del ricorso in udienza pubblica.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2015, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile

ne, in ordine alla quale non consta allo stato l’esistenza di precedenti nella giuri-

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