Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3154 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10421-2018 proposto da:

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PRATI

DEGLI STROZZI 21, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO FLAMINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIDIA DIOMEDE;

– ricorrente –

contro

LO.GI., F.L., S.A.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato LADISLAO KOWALSKI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 791/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIISTE,

depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto notificato in data 15.4.2003 L.V., proprietario unitamente alla moglie di una casa e di taluni terreni agricoli in (OMISSIS), citava a comparire innanzi al Tribunale di Pordenone, F.O., F.L. ed S.A.M., proprietari dei fondi confinanti. Lamentava che i convenuti avevano costruito sul suo terreno un tratto di condotta fognaria ed un muretto. D’intesa con le controparti l’incarico era stato affidato a tecnici di rispettiva fiducia, i quali avevano individuato l’esatta linea di confine ed acclarato il denunciato sconfinamento;

all’esito della trattativa all’uopo intercorsa, in data 8.5.2000 aveva sottoscritto un documento denominato “accordo tra confinanti”, mercè la quale si dava atto degli esatti confini tra le rispettive proprietà con l’impegno “ad eseguire alcune opere volte a ricalibrare il flusso delle acque dei fossi di confine, realizzare una nuova condotta fognaria ed una nuova recinzione”. Esponeva altresì che i vicini non avevano provveduto alla rimozione della porzione della “condotta fognaria indebitamente realizzata”. Inoltre, “a causa di un tombinamento realizzato in maniera errata, per un errore di pendenza dai convenuti (…), era stato di fatto invertito il flusso naturale delle acque (…), con la conseguenza che nel tratto a confine tra i mappali (OMISSIS)8 l’acqua ristagnava, provocando notevoli danni al terreno”. Chiedeva la condanna dei convenuti “alla rimozione della vecchia condotta fognaria dagli stessi illecitamente realizzata. Costituitisi, i convenuti instavano per il rigetto dell’avversa domanda;

con sentenza n. 280/2006 il Tribunale di Pordenone, respinta ogni altra domanda, così statuiva: “dispone che l’attore dia corso, unitamente ai convenuti, alla realizzazione dei lavori entro sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza secondo le modalità indicate nella relazione”;

interponeva appello L.V.. Resistevano F.O., F.L. ed S.A.M.;

con sentenza del 3.12.2010 la Corte d’Appello di Trieste rigettava il gravame e condannava l’appellante a rifondere agli appellati le spese del grado. Esplicitava la Corte territoriale che le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio circa la necessità che i lavori dovessero essere eseguiti contestualmente, erano conformi alle previsioni della scrittura privata in data 8.5.2000 ed erano inoltre confortate dal principio di buona fede in tema di interpretazione dei contratti, nonchè da ragioni di economicità e di buon senso; che “il resto dei lavori doveva essere pagato in parti uguali e la demolizione del muretto non costituiva che il presupposto necessario per la ricalibratura del fosso e delle fogne, motivo per cui non è dato comprendere perchè essa non dovesse essere pagata in parti uguali”;

avverso tale sentenza proponeva ricorso L.V.. Depositavano controricorso F.L., in proprio e quale erede di F.O., Lo.Gi., quale erede di F.O., ed S.A.M.;

questa Corte/con sentenza del 2 marzo 2016 n. 4126/accoglieva il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigettava il terzo, cassava la sentenza della Corte d’Appello di Trieste in relazione e nei limiti dei motivi accolti e rinviava anche per le spese;

riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza del 19 ottobre 2017, statuendo in sede di rinvio, accoglieva l’appello e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, condannava F.L., Lo.Gi. e S.A.M. ad eliminare il tratto di condotta fognaria insistente sulla proprietà, nei termini individuati nella consulenza di ufficio, compensando le spese di tutti i gradi di giudizio;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione L.V. affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso F.L., Lo.Gi. e S.A.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte d’Appello avrebbe qualificato come domanda nuova e inammissibile quella formulata “nelle conclusioni relative alla richiesta che sono stati malamente compiuti lavori di tombinamento del fossato esistente”, mentre si tratterebbe di domanda formulata dall’attore sin dall’atto di citazione in primo grado e riproposta nei gradi successivi. In particolare, la domanda sarebbe stata formulata nel primo scritto difensivo del 2 aprile 2003, come riportato a pagina 3 dell’atto di citazione (“i convenuti hanno tombinato in maniera scorretta il tratto di fossato… impedendo, in tal modo, all’acqua di defluire correttamente. Condannare gli stessi ed eseguire le opere necessarie per consentire il normale deflusso dell’acqua verso il mappaele (OMISSIS)”). La domanda sarebbe stata riproposta a pagina 10 dell’atto di appello che, nel quarto motivo, presentava uno specifico rilievo riguardante l’esecuzione dei lavori presso il tombino. Anche in sede di rinvio la domanda sarebbe stata riproposta. Sulla base di tali elementi sarebbe errata la valutazione della Corte territoriale in ordine alla novità della domanda;

con il secondo motivo si deduce la violazione di artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 perchè la Corte d’Appello avrebbe compensato le spese di lite con riferimento a tutti i gradi del giudizio, giustificando tale pronunzia con l’ipotesi di reciproca soccombenza, in realtà insussistente. Al contrario, poichè la domanda individuata con il motivo precedente non avrebbe dovuto essere dichiarata nuova, non sussisterebbe l’ipotesi di soccombenza reciproca;

a prescindere dai profili di inammissibilità derivanti dalla riscontrata assenza della procura speciale alle liti tra i documenti allegati in originale, il ricorso è infondato, quanto al primo motivo, perchè nonostante la Corte abbia erroneamente definito domanda nuova (in quanto tale inammissibile), quella di accertamento della cattiva esecuzione dei lavori di “tombinamento”, in realtà, la stessa è, comunque, inammissibile perchè è stata esaminata e disattesa dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento con rinvio, esaminando il terzo motivo;

il secondo motivo è infondato perchè la Corte d’Appello ha correttamente individuato la soccombenza reciproca nel rigetto da parte della Corte di Appello, in sede di rinvio, della predetta domanda, già disattesa dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4126 del 2016.

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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