Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3154 del 08/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2018, (ud. 05/12/2017, dep.08/02/2018),  n. 3154

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – Con la sentenza impugnata il Giudice di Nola, nell’ambito di controversia avente ad oggetto impugnativa del licenziamento, ha declinato la propria competenza a favore del Tribunale di Venezia (nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’impresa datrice), sul rilievo che il domicilio della lavoratrice, in (OMISSIS), rientrante nel circondario del Tribunale di Nola, non integri la “dipendenza dell’azienda”.

L’impresa datrice non si è costituita.

Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La lavoratrice ha depositato memoria ex art. 380-ter c.p.c., comma 2.

2 – D.V.V., con il proposto ricorso, ribadisce, conformemente a quanto già evidenziato nell’atto introduttivo del giudizio, di aver svolto, alle dipendenze dell’azienda, la propria attività lavorativa – i.e.: seguire le richieste dei clienti in ordine al noleggio delle biciclette ed invio tramite e-mail di appositi preventivi personalizzati in base alle esigenze della clientela, con successive indicazioni su itinerari da seguire e strutture ove alloggiare – dalla propria abitazione, dotata di organizzazione e strutture materiali, quali pc e account istituzionale (“(OMISSIS)”), con accesso alla piattaforma “(OMISSIS)” mediante apposita password, con reperibilità 24h su 24h, anche il sabato e la domenica (nonchè nei giorni festivi), sia nei confronti dei clienti che del titolare dell’azienda, e con obbligo di comunicazione al datore di qualsiasi spostamento e/o assenza nonchè di predisposizione di risposta automatica alle mail pervenute alla casella di posta elettronica.

3 – Tale illustrata attività – caratterizzata, in particolar modo, dal possesso, in capo alla lavoratrice, di un account istituzionale fornito dall’azienda per accedere alla piattaforma -, è inevitabilmente espressione dell’iniziativa del datore nell’organizzazione del lavoro, essendo certa la riconoscibilità, nel caso, di un complesso di beni munito di propria individualità tecnico-economica e di un collegamento funzionale con il predetto datore, tale da rendere configurabile la coincidenza tra dipendenza dell’azienda ed abitazione del lavoratore, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 4767/2017, sulla scia di Cass. n. 17347/2013, ove è precisato che la nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore”, di cui all’art. 413 c.p.c., deve essere interpretata in senso estensivo, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora, potendo coincidere anche con l’abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell’attività lavorativa. Condizione minima, ma sufficiente a tal fine, è che l’imprenditore abbia configurato tale organizzazione del lavoro e che l’azienda disponga in quel luogo di un nucleo di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, cioè destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali, anche se modesto e di esigue dimensioni; è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali e le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi).

4 – Il ricorso deve essere accolto, con declaratoria della competenza territoriale del Tribunale di Nola, che regolerà anche le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

dichiara la competenza territoriale del giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA