Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3154 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 843/2016 proposto da:

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 12,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO RANCHETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA CARLA PAPA e dall’avvocato PAOLO PICCOLO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA, COMUNE DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 352/2015 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata

il 23/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STITANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 21.9.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Sulmona n. 352 del 23.11.15, del seguente letterale tenore:

“1.- R.D. ricorre a questa Corte, sulla base di almeno sei motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale, accolto parzialmente l’appello di Equitalia Centro spa è stata disposta la compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado nei rapporti tra lui e detto appellante, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale emessa per crediti del Comune di Napoli; in particolare, il giudice di secondo grado ha condiviso la tesi di detta appellante sull’impossibilità, per la medesima, di sottrarsi all’emissione della cartella, escludendo pertanto la sua responsabilità in caso di opposizione fondata sulla contestazione della stessa pretesa creditoria, nella specie dedotta come estinta per silenzio formatosi sui ricorsi dell’opponente avverso i verbali di contravvenzione posti a base di quella. L’intimata non espleta attività difensiva in questa sede.

2.- Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – parendo dovervisi accogliere.

3.- Il ricorrente si duole della disposta compensazione, contestandone quale fondamento la carenza di potere, in capo al concessionario e quale parte necessaria dell’opposizione, di rifiutare l’emissione della cartella, articolando ampie argomentazioni (fondate sull’art. 88 c.p.c. e sul principio della soccombenza, inquadrato nell’ambito della posizione istituzionale dell’agente della riscossione) e contestando pure la legittimità degli effetti di restituzione del contributo unificato e della pronuncia nei rapporti con l’altro soccombente in primo grado.

4.- Pare superflua l’analisi dettagliata dei singoli motivi, i quali si prestano ad una trattazione congiunta e paiono fondati, secondo quanto prospettato dalla recente presa di posizione di questa Corte su analoga questione con sentenza 11 luglio 2016, n. 14125, alla cui ampia motivazione è sufficiente qui fare integrale richiamo nel senso di ritenere corretta e legittima la condanna alle spese in proprio dell’agente della riscossione.

5.- L’erroneità della motivazione in diritto posta a fondamento della compensazione disposta per il primo grado dal giudice di appello – ove condivisa la premessa che le gravi ed eccezionali ragioni poste a base di quella non debbano essere giuridicamente scorrette – induce alla proposta al Collegio di accogliere i primi tre motivi di ricorso, congiuntamente esaminati, con cassazione della gravata sentenza e assorbimento degli altri, salva ogni definitiva determinazione sull’opportunità di una decisione nel merito.

6.- Infine, quanto alla domanda di condanna dell’intimata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., la controvertibilità della soluzione almeno fino all’espressa recentissima presa di posizione di questa Corte parrebbe escludere gli estremi del carattere temerario della resistenza dell’agente della riscossione, beninteso salva ogni finale valutazione del Collegio”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate, ma il ricorrente ha depositato memoria, invocando la riunione del ricorso ad altri due, iscritti ai nn. 837 e 839 del r.g. del 2016, per addotta identità dipetitum e di causa petendi, su cause vertenti con la stessa intimata.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di disattendere la richiesta di riunione, per la carenza di validi elementi ritualmente acquisiti (pure nel rispetto dell’art. 372 c.p.c.) sull’effettivo oggetto degli altri due ricorsi, con conseguente insussistenza di prova sui requisiti per una riunione.

4.- Ciò posto, reputa il Collegio di condividere, con le seguenti precisazioni, le conclusioni cui perviene la detta relazione, avverso le quali le parti non hanno ritualmente mosso critiche osservazioni.

5.- Devono infatti condividersi, così complessivamente esaminati tutti i motivi di ricorso per la loro intima connessione, almeno le conclusioni del precedente richiamato nella relazione, cioè della sentenza di questa Corte n. 14125 del giorno 11 luglio 2016, sia pure prendendo decisamente le distanze dalla sua premessa circa la non configurabilità dell’opposizione c.d. recuperatoria (soggetta agli stessi termini di impugnazione previsti per l’atto del procedimento culminato nel titolo posto a base della cartella, del quale si lamenta la mancata o inesistente notifica) e la qualificazione esclusivamente quale opposizione ad esecuzione di una controversia come quella per cui è causa: entrambe tali premesse – sulla questione sottesa dalla prima delle quali si è avuta oltretutto la rimessione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria 28 ottobre 2016, n. 21957 – sono invero non necessarie, ad avviso del Collegio, a fondare la conclusione di una piena responsabilità dell’agente della riscossione anche quanto alle spese di lite della controversia che abbia ad oggetto una contestazione della pretesa esattoriale fondata su vizi pure non ad esso ascrivibili.

6.- A questi fini, lasciate invece impregiudicate le altre questioni erette dal richiamato precedente a premessa della sua conclusione, è qui sufficiente rilevare che l’unico ed immancabile soggetto nei cui confronti è necessario dispiegare la contestazione è proprio quello che, in virtù della configurazione dell’attuale sistema, fondato sulla scissione istituzionalizzata tra titolarità del credito e titolarità del potere di azione esecutiva, a quest’ultima ha dato in concreto luogo o ha in concreto minacciato di dare luogo: vale a dire l’agente della riscossione.

7.- Pertanto, sia pure per un dovere istituzionale, è questo il solo soggetto che fa sorgere l’onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all’azione esecutiva da esso stesso (benchè, ripetesi, doverosamente) posta in essere.

8.- Poichè, poi, l’agente di riscossione ha un vero e proprio onere di chiamare in causa l’ente “creditore interessato” (D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39) onde evitare di subire le conseguenze negative della lite, egli ha sì la facoltà di chiedere di essere manlevato dal chiamato, quando evidentemente la contestazione ritenuta fondata non riguardi atti commessi dal medesimo agente, ma appunto vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all’altro, ma bene risponde delle spese di lite imposte dalla sua – benchè doverosa in ragione della condotta dell’ente creditore – stessa condotta, in forza non già o non solo (come avverrebbe se la contestazione ritenuta fondata riguardasse fatti o atti ad esso ascrivibili) del principio di soccombenza, ma allora e quanto meno del principio di causalità.

9.- Al fine di non aggravare ulteriormente senza alcun motivo la posizione del debitore di pretesa esattoriale, già assoggettato ad un regime di particolare sfavore – rispetto all’esecuzione ordinaria – in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito, non può allora farglisi carico della ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell’imputabilità dell’ingiustizia od iniquità dell’azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto ad intentare per fare valere l’illegittimità dell’azione esecutiva stessa.

10.- Se resta salva, beninteso ed appunto, l’azione di manleva che l’agente della riscossione può proporre nei confronti dell’ente creditore interessato e che viene a configurarsi come onere processuale in senso tecnico, non è conforme a diritto escludere aprioristicamente la responsabilità anche dell’agente della riscossione per le spese della controversia cui il debitore sia stato costretto per l’illegittimità dell’esecuzione esattoriale, minacciata od intrapresa, poi rivelatasi fondata per vizi di quella ascrivibili anche solo all’ente creditore interessato.

11.- In questi limiti intesa e recepita la motivazione del più volte richiamato precedente (Cass. 14125 del 2016), può allora concludersi nel senso che la qui gravata sentenza erra nel considerare che la pur vittoriosa contestazione del debitore non riguardava regolarità o validità degli atti di esecuzione e che tanto possa fondare l’esclusione, anche solo quale ragione di compensazione, dell’agente della riscossione dalla condanna alle spese in favore del debitore vittorioso: non potendo, con ogni evidenza, integrare una grave ed eccezionale ragione di compensazione un presupposto errato in punto di diritto.

12.- E, se è vero che la restaurata piena legittimità di una condanna alle spese non elide la facoltà del giudice della contestazione della pretesa di applicare il relativo regime anche quanto alla compensazione, è pur vero che una specifica considerazione dei relativi presupposti, che siano peraltro diversi ed ulteriori dal mero riferimento dell’oggetto a vizi non ascrivibili di per sè all’agente di riscossione, deve essere operata in modo espresso: ciò che invece, con tutta evidenza, è mancato nella specie.

13.- Va applicato quindi il seguente principio di diritto: nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, nè – di per sè sola considerata – di compensazione delle stesse, nei confronti dell’agente della riscossione la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere all’ente creditore interessato; restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere a quest’ultimo di manlevarlo anche dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti con l’agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l’ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore interessato o impositore.

14.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso – così complessivamente considerati tutti i motivi – va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio al medesimo ufficio giudiziario che l’ha pronunciata, ma in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinchè, indiscutibile l’astratta legittimità della condanna alle spese anche dell’agente di riscossione per il caso di accoglimento dell’opposizione anche solo per ragioni ascrivibili all’ente creditore interessato, rivaluti la questione a lui devoluta e, impregiudicata la potestà di applicare – o meno – l’art. 92 c.p.c., escluda tuttavia tale mera o sola circostanza quale ragione di compensazione.

15.- Non può infine, essendo stato accolto il ricorso, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Sulmona, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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