Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31539 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 06/12/2018), n.31539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22446-2016 proposto da:

L.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59,

presso lo studio dell’avvocato FAUSTO FIORAVANTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO VELLA giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, già UGF ASSICURAZIONI SPA, in persona

del Procuratore Speciale Dott.ssa G.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO BALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO CAIAFA

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 295/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 01/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2018 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In accoglimento della domanda di L.O., vittima di un incidente stradale, il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 554/11, depositata il 27/05/2011, condannava in solido B.L., autore dell’investimento, e la UGF Assicurazioni s.p.a., sua assicuratrice, a risarcire all’attore Euro 127.723,40 ed a pagare le spese processuali e quelle occorse per l’espletamento della C.T.U., ammontanti a Euro 38.317,02 oltre ad accessori.

Proponeva gravame la UGF Assicurazioni, dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, lamentando: a) l’errata liquidazione del danno esistenziale, in aggiunta al danno biologico; b) l’erronea determinazione del danno esistenziale; c) l’applicazione delle Tabelle di Milano senza adeguata motivazione; d) l’errata quantificazione dell’invalidità temporanea; e) la rivalutazione monetaria sulla somma già rivalutata; f) l’ammontare delle spese processuali.

Con appello incidentale L.O. lamentava che il Tribunale di Nocera Inferiore avesse valutato il danno biologico nella misura del 22% anzichè in quella del 30% individuata dal C.T.P., non avesse ritenuto ricorrente la lesione della capacità lavorativa specifica, benchè riconosciuta dal C.T.U., non avesse riconosciuto le “conseguenze di natura psichica e relazionale generate dalla riduzione delle opportunità, anche in ordine alle relazioni con i terzi, generate dalle menomazioni delle funzioni fisiche”, avesse disatteso la domanda relativa al lucro cessante, avesse errato nell’individuazione dei giorni di invalidità temporanea totale, avesse disatteso la domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale riferito alle spese sostenute e sostenende. Chiedeva, in aggiunta, l’espletamento di una nuova C.T.U.

La Corte di appello, con sentenza n. 295/2015, depositata 1’1.10.2015, riformava parzialmente la decisione di prime cure, in accoglimento parziale degli appelli principale e incidentale; condannava in solido B.L. e la UGF assicurazioni s.p.a. al pagamento: a) di Euro 91.231,00, per il danno non patrimoniale subito da L.O., oltre a interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro stradale e di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro e sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado nonchè agli interessi legali sulla somma complessiva così risultante dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e fino al soddisfo; b) di Euro 383,14, per il danno patrimoniale; c) della metà delle spese processuali relative al processo di primo grado, quantificate in Euro 5700,00; d) delle spese occorse per l’espletamento della C.T.U. nella somma quantificata dal giudice di primo grado; e) della metà delle spese processuali del giudizio di appello quantificate in Euro 4418,00.

Avverso la sentenza n. 295/15 della Corte di appello di Salerno propone ricorso in cassazione Orlando L., fondato su un unico motivo.

Resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni s.p.a., già denominata Fondiaria Sai s.p.a, quale società incorporante di Unipol s.p.a. (già UGF ass.ni Unipol Gruppo finanziario s.p.a).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed alla valutazione delle risultanze processuali di cui all’art. 116 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1223,2059,2697 e 2729 c.c.

2. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.

2.1. La prospettazione del motivo di ricorso, pur articolato in due paragrafi (p. 17 del ricorso), facendo leva esclusivamente sulla categoria logica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce sia la violazione di norme di diritto sia la violazione delle risultanze processuali di cui all’art. 116 c.p.c. Ora, mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. può integrare motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la censura che investe la valutazione della prova (regolata dall’art. 116 c.p.c.) può essere fatta valere ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 17/01/2017, n. 922; Cass. 17/06/2013, n. 15107).

2.2. Pur concedendosi che l’onere di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 possa ritenersi soddisfatto in concreto anche quando manchi o non sia corretta l’individuazione della o delle ipotesi, tra quelle elencate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio della sentenza impugnata, là dove l’esposizione del motivo consenta di individuare la richiesta cassatoria (Cass. sez. un. 24/07/2013, n. 17931), resta, in questo caso, insormontabile la constatazione che il ricorrente non sviluppa argomentazioni in diritto sulla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivi ex art. 360 c.p.c., n. 3, e cioè non lamenta che il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, secondo le regole dettate da quella norma (Cass. 17/01/2017, n. 922).

2.3. Più in generale, in verità, relativamente a tutte le norme di diritto asseritamente violate e/o falsamente applicate – non solo, quindi, l’art. 2697 c.c., ma anche gli artt. 1223,2059 e 2729 c.c. – non sono state individuate censure riconducibili all’erronea individuazione delle norme da applicare alla fattispecie concreta nè errori consistenti nell’applicazione alla fattispecie concreta di norme correttamente individuate ed interpretate (c.d. errore di sussunzione); in aggiunta, non sono state specificamente individuate le affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata contrastanti con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e della prevalente dottrina, al fine di prospettare criticamente una valutazione comparativa tra opposte soluzioni, stante il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 26/06/2013, n. 16038).

2.4. Solo relativamente all’art. 2729 c.c. si può con qualche sforzo ravvisare un rapporto tra la censura invocata e la sentenza impugnata nella parte in cui quest’ultima (pp. 17-18-19), pur negando la liquidazione del danno esistenziale quale autonoma categoria, ha riconosciuto che il danneggiato aveva diritto all’integrale riparazione del danno – non devono esserci vuoti risarcitori, dice il giudice a quo, citando Cass. 23/09/2013, n. 21716 – e che perciò deve tenersi conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della personalizzazione della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. Ebbene, per la corte “circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato”, che includano la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, permettono al giudice di incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio dando luogo alla personalizzazione. Tale personalizzazione, per far fronte alla richiesta del danneggiante, esigeva non la generica prospettazione di un danno riferito alla vita di relazione priva di riferimenti specifici a stili di vita o ad abitudini, ma la ricostruzione delle pregresse abitudini di vita.

2.5. Il ricorrente contesta nel ricorso, precisamente a p. 11, che la domanda fosse priva delle ragioni specifiche e delle circostanze rilevanti da cui desumere, almeno in via presuntiva, l’esistenza del cosiddetto danno esistenziale. Ora, al netto dell’insistenza relativa alla liquidazione del danno esistenziale che la Corte territoriale, invece, ha altrettanto ripetutamente negato – il che rafforza il convincimento, già posto in rilievo, che le prospettazioni del ricorso siano inidonee ad impingere la ratio decidendi della sentenza – il ricorrente, citando le c.d. sentenze di S. Martino (che hanno esplicitamente negato il riconoscimento del danno esistenziale quale categoria risarcitoria dotata di autonomia), lamenta che la corte abbia rilevato una generica allegazione e/o una insufficienza probatoria, facendola ridondare in termini negativi sul danneggiato, attuale ricorrente, il quale, a suo avviso, avrebbe compiutamente e correttamente rappresentato gli aspetti della vita sociale e relazionale potenzialmente interessati in senso peggiorativo dall’evento dannoso.

2.6. Pur essendo possibile censurare in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito sui caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ben potendo la Corte di cassazione, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, controllare che i principi contenuti nell’art. 2729 c.c. siano stati applicati alla fattispecie concreta al fine della ascrivibilità di questa a quella astratta, il ricorrente avrebbe dovuto almeno lamentare che il giudice avesse violato i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica negando valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio (Cass. 05/05/2017, n. 10973). Al contrario, è evidente che la censura della parte, pur formalmente diretta a denunciare la violazione delle norme di diritto, è intesa a contestare esclusivamente i modi con i quali il giudice di merito ha proceduto alla valutazione del fatto e delle prove. Ciò è comprovato dalla doglianza relativa al fatto che la corte di appello abbia limitato anche le sue possibilità di prova, rigettando l’istanza di rinnovazione della C.T.U. (p. 14 del ricorso). Insomma l’esistenza di una erronea regula iuris applicata dai giudici è meramente presupposta e la sua affermazione appare unicamente funzionale a censurare i modi con i quali la Corte territoriale ha proceduto alla valutazione delle prove, all’individuazione delle fonti del suo convincimento, al controllo della loro attendibilità e concludenza. Tuttavia, il controllo in sede di legittimità sul giudizio di fatto del giudice di merito non può spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti.

2.7. Non sono stati, dunque, prospettati a questa corte dati della controversia, dedotti in modo da rivelarsi capaci di invalidare la sentenza impugnata con ricorso per cassazione, in quanto le prospettazioni della parte non sono dotate di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione scompagini il ragionamento svolto dal giudicante, vanificando o criticando il percorso logico-giuridico che ha portato il giudice a quo a negare il risarcimento del danno esistenziale e la richiesta di personalizzazione del danno biologico in assenza delle condizioni atte a dimostrare l’esigenza di una correzione in senso più favorevole alla vittima della liquidazione del danno alla persona (Cass. 14/11/2017, n. 26805). Prima ancora, e soprattutto, come anticipato, le illustrazioni del ricorso non hanno colto la specifica ratio decidendi, la cui ipotetica censurabilità non attiene a nessuno dei profili di applicazione normativa dedotti, ma al difetto di prova.

2.8. Tantomeno sfuggono al vizio di inammissibilità le censure volte ad ammettere, in virtù del principio dell’integrale riparazione del danno e di un riattamento forzoso e non pertinente di taluni precedenti di legittimità, la risarcibilità del danno esistenziale, perchè, invece, risulta chiaro che il provvedimento impugnato ha deciso questioni di diritto – la liquidazione del danno non patrimoniale, i limiti della personalizzazione – in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e l’esame del motivo non offre elemento alcuno per mutarne l’orientamento.

3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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