Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31538 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 06/12/2018), n.31538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25540-2016 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, – VIA PORTUENSE,

104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIANMARCO TAVOLACCI,

MARGHERITA FALQUI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIA CRISTINA SPISSU giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 264/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 05/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 F.E. convenne dinanzi al Tribunale di Cagliari S.A., esponendo che:

-) dal 1984 al 1995 aveva lavorato come assistente di Neurologia nell’ospedale (OMISSIS), in un reparto nel quale il dott. S.A. svolgeva le funzioni di primario;

-) S.A. aveva posto in essere, negli anni suddetti, una condotta persecutoria e denigratoria nei confronti dell’attore, inducendolo per esasperazione a trasferirsi dapprima in un altro ospedale, e poi in un’altra città, con i conseguenti costi patrimoniali e psicologici;

-) S.A. era stato condannato in sede penale, con sentenza ormai sul punto irrevocabile, al risarcimento deì danni in favore dell’attore, essendo stato riconosciuto responsabile del delitto di ingiuria, di cui all’art. 594 c.p. (nel testo vigente ratione temporis).

Chiese pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti.

2. Con sentenza 18 luglio 2014 n. 2204, il Tribunale di Cagliari rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza 5 aprile 2016 n. 264, rigettò il gravame.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che:

-) l’attore non avesse fornito alcuna prova dell’esistenza di una condotta persecutoria protratta nel tempo, tenuta dal convenuto nei suoi confronti;

-) l’unica circostanza oggettivamente accertata nel corso del giudizio era che S.A. aveva commesso due reati di ingiuria in danno dell’attore, e tuttavia quei due fatti erano insufficienti a ritenere dimostrata l’esistenza di una lunga e reiterata condotta persecutoria del convenuto nei confronti dell’attore, nè bastavano per ritenere dimostrata l’esistenza d’un nesso di causa fra quelle due sole ingiurie e la scelta dell’attore di trasferirsi in un’altra città.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da F.E., con ricorso fondato su otto motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito S.A. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. Va preliminarmente rilevata la tardività della memoria depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Il suddetto termine, di dieci giorni, è infatti scaduto il 28 maggio, mentre la memoria è pervenuta in cancelleria il 1 giugno.

Nè rileva che la memoria sia stata spedita per posta con piego impostato prima della scadenza del suddetto termine.

Infatti la regola secondo cui, quando il ricorso od il ricorso sono spediti per posta, il deposito sia ha per avvenuto alla data della spedizione (regola dettata dall’art. 134 disp. att. c.p.c.) non è applicabile al deposito delle memorie difensive di cui all’art. 378 c.p.c., art. 380 bis c.p.c., comma 2, o art. 380 bis.1 c.p.c., u.c..

Il termine per il deposito delle memorie serve infatti a consentire al giudice ed alle controparti la possibilità di esaminare l’atto con congruo anticipo rispetto all’udienza di discussione od alla camera di consiglio, sicchè applicare analogicamente la regola di cui all’art. 134 disp. att. c.p.c. anche al deposito delle memorie finirebbe con il ridurre od addirittura annullare il termine voluto dal legislatore per l’esame degli atti suddetti ((Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016, Rv. 639477 – 01).

2. Ordine delle questioni.

2.1. Va esaminato per primo l’ottavo motivo di ricorso, giusta la previsione di cui all’art. 276 c.p.c., comma 2.

Con tale motivo, infatti, il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le sue richieste istruttorie volte a dimostrare l’esistenza della condotta illecita che il giudice di merito ritenne non provata.

L’accoglimento di tale motivo, pertanto, renderebbe superfluo l’esame degli altri, con i quali il ricorrente censura nel merito la statuizione di rigetto della sua domanda.

3. L’ottavo motivo di ricorso.

3.1. Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 115,116 e 209 c.p.c.

Lamenta che la Corte d’appello avrebbe illegittimamente rigettato la richiesta di prova per testi da lui formulata in primo grado e reiterata in appello, volta a dimostrare sia l’esistenza della sindrome ansioso-depressiva, sia la derivazione causale di essa dalla condotta persecutoria posta in essere dal convenuto.

I capitoli di prova testimoniali non ammessi dalla Corte d’appello sono stati dal ricorrente trascritti alla p. 16 del proprio ricorso.

Alla precedente p. 15 del ricorso, p. 4, si indica che la suddetta prova venne richiesta con la memoria istruttoria depositata in primo grado ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2.

3.2. Il motivo è fondato.

Va premesso che l’errore commesso dal giudice di merito nel rigettare una richiesta istruttoria ammissibile e rilevante, ovvero nell’accogliere una richiesta istruttoria inammissibile od irrilevante, costituisce uno dei c.d. “vizi di attività” del giudice sussumibili nella più ampia categoria degli errores in procedendo.

Il vizio di attività eventualmente consistito nella mancata ammissione di mezzi di prova può essere censurato in sede di legittimità, allorchè il giudice di merito abbia rigettato richieste istruttorie che da un lato non fossero vietate dalla legge od altrimenti inammissibili; e dall’altro avevano ad oggetto fatti che, se dimostrati, avrebbero teoricamente giustificato una decisione diversa rispetto a quella effettivamente adottata (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018, Rv. 647571 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 9748 del 23/04/2010, Rv. 612575 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24221 del 17/11/2009, Rv. 610012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13556 del 12/06/2006, Rv. 590656 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10357 del 17/05/2005, Rv. 581482 – 01; e così via risalendo sino alla sentenza capostipite, rappresentata da Sez. 3, Sentenza n. 859 del 13/04/1964, Rv. 301216 – 01).

3.3. Nel caso di specie l’attore in primo grado chiese di provare le seguenti circostanze: che si era rivolto ad uno psichiatra al quale aveva riferito di avvertire vari malesseri; che allo psichiatra aveva riferito di essere stato calunniato pubblicamente dal primario e di avere subito altri attacchi personali; che provava ostilità verso il luogo di lavoro; che presentava i sintomi di una sindrome ansioso depressiva, certificata dallo psichiatra; che aveva riferito allo psichiatra l’intenzione di trasferirsi in un’altra città.

La Corte d’appello ha rigettato tali richieste istruttorie (senza chiarire se le ritenesse inammissibili od irrilevanti) con le seguenti due motivazioni:

(a) le prove erano volte a dimostrare circostanze riferite al testimone dallo stesso attore;

(b) le prove erano volte a dimostrare la sussistenza di un nesso causale, valutazione che è preclusa al teste.

Tali valutazioni non sono conformi a diritto.

3.4. La prova per testi dedotta da F.E. in buona sostanza tendeva a dimostrare che questi si ammalò d’una malattia psichica in concomitanza temporale con gli episodi di attrito intercorsi tra lui ed il convenuto.

E poichè in questa sede la rilevanza delle circostanze oggetto della prova che si assume illegittimamente non ammessa devono essere valutate in astratto, e non in concreto, non c’è dubbio che il criterio di contiguità temporale tra i fatti e la malattia poteva teoricamente condurre la Corte d’appello a diverse valutazioni circa la sussistenza della condotta illecita e della sua efficacia lesiva.

3.5. Stabilita dunque l’astratta rilevanza dei fatti oggetto della prova non ammessa, va rilevato in primo luogo che la Corte d’appello ha rigettato la richiesta di provare per testimoni i fatti appena riassunti, perchè quei fatti sarebbero stati riferiti al testimone dallo stesso attore.

Giudicando in tal guisa, la Corte d’appello ha dunque mostrato di ritenere che la testimonianza c.d. de relato ex parte actoris sia sempre e comunque inammissibile.

Questa affermazione non può condividersi, e non è infatti condivisa dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

3.5.1. D’una testimonianza de relato ex parte actoris non può dirsi apoditticamente nè che sia sempre inammissibile, nè che sia sempre ammissibile, ma occorre distinguere.

Quando la testimonianza de relato ex parte actoris sia l’unica prova che la parte onerata è stata in grado di produrre in giudizio, nè esistono speciali circostanze oggettive o soggettive che possano farla ritenere credibile (ad esempio, dichiarazioni rese in articulo mortis) correttamente essa non viene ammessa dal giudice di merito.

In tal caso, infatti, la deposizione del testimone de relato ex parte actoris verterebbe sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell’accertamento, che è il fondamento storico della pretesa (così Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015, Rv. 634331 01; Sez. 1, Sentenza n. 8358 del 03/04/2007, Rv. 596022 – 01).

3.5.2. Quando, invece, la testimonianza de relato ex parte actoris si Il accompagni ad altri elementi di prova; ovvero ad elementi indiziari; od ancora abbia ad oggetto dichiarazioni rese dall’attore in circostanze oggettive e soggettive particolari, essa ben può assurgere a valido elemento di prova, in virtù del principio del libero convincimento del giudice, e della atipicità delle fonti di prova (così, ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 18352 del 31/07/2013, Rv. 627364 01; Sez. 1, Sentenza n. 17773 del 19/07/2013, Rv. 627404 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006, Rv. 589396- 01; Sez.1, Sentenza n. 2815 del 08/02/2006, Rv. 586513- 01; Sez. 3, Sentenza n. 1109 del 20/01/2006, Rv. 586542 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10297 del 17/10/1998, Rv. 519806- 01; Sez. L, Sentenza n. 9702 del 6/11/1996, Rv. 500379 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4618 del 18/05/1996, Rv. 497683 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 121 del 24/01/1962, Rv. 250191 – 01).

3.6. Nemmeno può essere condiviso il giudizio secondo cui la prova articolata dall’odierno ricorrente era inammissibile, perchè avente ad oggetto un giudizio di causalità.

Nessuno dei capitoli di prova articolati dall’attore, infatti, era inteso ad ottenere dal testimone un giudizio sull’esistenza del nesso di causa. I suddetti capitoli avevano infatti ad oggetto unicamente delle circostanze di fatto, e non dei giudizi.

Riferire infatti se davvero l’attore si fosse rivolto ad uno psichiatra; se davvero gli avesse detto dei suoi problemi lavorativi; se davvero gli avesse dichiarato di soffrire di vari disturbi, sono altrettanti fatti obiettivi, e non valutazioni causali.

E va da sè che lo stabilire poi se da tali fatti potesse o non potesse desumersi la sussistenza del nesso di causa è questione che andava risolta a valle dell’assunzione della prova, dopo averne valutato i risultati in una con tutte le altre acquisizioni istruttorie; e non certo a monte, ovvero sul piano della ammissibilità della prova.

Il giudice può infatti dichiarare una prova testimoniale inammissibile per irrilevanza quando la circostanza che ne forma oggetto mai ed in nessun caso potrebbe essere decisiva ai fini del decidere; ma non quando la prova testimoniale abbia ad oggetto circostanze astrattamente idonee a condizionare l’esito della lite.

4. Gli ulteriori motivi di ricorso.

4.1. Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento del primo.

5. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) accoglie l’ottavo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri;

(-) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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