Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31535 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 05/12/2018), n.31535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso ex art. 391 bis n. 17052-2016 proposto per la correzione

della sentenza della Corte di Cassazione n. 1979/2016 da:

D.V.V., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

FERRARO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO

FERRARO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1979/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 02/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con ricorso ex art. 391 bis c.p.c. notificato a mezzo pec al Ministero della Giustizia in data 12.7.2016, gli avv.ti Giuseppe e Fabio Ferraro, in proprio e quali difensori di A.T., + ALTRI OMESSI chiedono che si proceda a correzione materiale della sentenza di questa Corte n. 1979 del 2016, emessa il 13.10.2015 e pubblicata il 2.02.2016, resa nel procedimento svoltosi davanti a questa Sezione e recante il n. 14379/2013;

1.1.) dato atto che il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede;

2) Premesso che il relatore ha depositato in cancelleria proposta ex art. 380-bis c.p.c., comunicata telematicamente in data 30 aprile 2018;

3) Considerato che gli istanti rilevano: che non è stato precisato che la cassazione del decreto di equa riparazione n. 61176/2009 della Corte di appello di Roma si riferisce solo alle parti del giudizio di cassazione definito con la sentenza n. 1979/16 contro cui il Ministero della Giustizia ha proposto il ricorso accolto in quella sede; che, per le restanti parti del giudizio di equa riparazione il decreto è passato in giudicato, con conseguente conferma della liquidazione delle spese liquidate (Euro 900,00 e Euro 50 per esborsi) nel decreto in relazione a coloro che non hanno preso parte nel giudizio di cassazione;

4) Considerato che gli istanti chiedono inoltre che venga inserito nella sentenza il nominativo dei controricorrenti sig.ri Ca.Pa. e C.G., quali eredi di C.D..

5) Osserva quanto segue: parte ricorrente si duole della declaratoria di cassazione del decreto della Corte di appello, in quanto non sarebbe stato specificato che essa si riferisce solo ai “soggetti che sono parti nel giudizio di cassazione” e non sarebbe stato specificato che il medesimo decreto è stato confermato nei confronti di altri soggetti che sarebbero stati parte del medesimo procedimento e per i quali “il decreto medesimo è già passato in giudicato per mancata impugnazione”.

Tale istanza non può essere accolta, giacchè si tratterebbe di un’attività dí specificazione o di interpretazione di una sentenza della Suprema Corte che non può essere oggetto nè del procedimento di correzione di errore materiale, nè di quello per revocazione, a norma dell’art. 391 bis cod. proc. civ. (Cass. 5595 del 06/03/2017).

La questione fu infatti sollevata in quel giudizio in sede di controricorso pag. 5 e non è concepibile un’integrazione concettuale di quella decisione.

Peraltro è la stessa parte qui ricorrente a dedurre che appare “ovvio” (cfr. ricorso per correzione pag. 5 ultimo rigo) che la decisione non possa che avere effetti che per gli intimati contro i quali il Ministero propose ricorso per cassazione e non contro soggetti rimasti estranei al giudizio di legittimità. In tal modo essa palesa anche una sostanziale carenza di interesse, poichè assume che la logica del sistema impugnatorio è tale che non può coinvolgere soggetti che, titolari di posizione autonoma, non siano stati parte di un procedimento impugnatorio del provvedimento che solo in fase di merito li riguardava, perchè originari partecipi alla lite.

L’attività interpretativa eventualmente necessaria per dedurre quanto oggi così dedotto, cioè che non vi sarebbe stata cassazione di un provvedimento nei confronti di soggetti che non sarebbero stati parte del giudizi di legittimità, va lasciata al giudice competente nel caso in cui dovesse sorgere contenzioso, in fase esecutiva o in altra sede giurisdizionale, relativo alla problematica temuta. Di certo la Corte se non investita di impugnazione (così sostiene parte istante), non avrebbe dovuto pronunciarsi in alcun modo sul punto, cosicchè non sussistono comunque i presupposti per la richiesta correzione.

6) La seconda istanza invece è fondata, giacchè dall’esame del controricorso notificato il 1 luglio 2013, tempestivamente depositato dalla parte oggi istante, emerge (pag.6) che nel procedimento n. 14379/13 il ricorso del Ministero si riferiva anche agli eredi di C.D. (pag. 1 ricorso per cassazione), omettendo però di menzionare Pa. e C.G.; inoltre il controricorso (sempre a pag. 6) preannunciava che era in corso procedimento di correzione del decreto della Corte di appello, che li aveva a sua volta “erroneamente indicati”; il ricorso ex art. 391 bis sostiene ora che dall’ordinanza di correzione dell’errore materiale del decreto di equa riparazione della Corte d’appello di Roma, depositato il 05 marzo 2014 (in atti) emerge che costoro furono parti del giudizio;

Invero dalla memoria depositata in vista dell’udienza del 13 ottobre 2015 dagli avvocati Ferraro nell’interesse dei resistenti nell’ambito del giudizio 14379/13 (chiusosi con la sentenza di cui è chiesta la correzione) si evince che al paragrafo 4 pagina 7 venne fatto rilevare che era sopravvenuto il decreto di correzione del provvedimento di appello e che quindi la pronuncia da emettere riguardava gli odierni istanti, quali eredi di C.D. contro cui era stato proposto ricorso per cassazione avverso il decreto (come corretto) reso nel procedimento di equa riparazione di cui erano stati parte.

Verificato tutto ciò, i loro nomi – Pa. e G. – vanno inclusi nell’epigrafe della sentenza 1979/16 tra i controricorrenti cui la sentenza stessa si riferisce. Va considerato un refuso l’indicazione del nome Sergio – anzichè G. contenuta a pagina 7 del ricorso per correzione, giacchè per tutto il testo del ricorso e nella parte motiva il nome è indicato come G. e inspiegabilmente muta nella parte conclusiva dell’istanza.

P.Q.M.

La Corte dispone che, a correzione di omissione materiale, nella sentenza n. 1979/16 di questa Corte venga inserito tra i controricorrenti il nominativo dei “sig.ri Ca.Pa. e C.G., quali eredi di C.D.”. Rigetta nel resto l’istanza di correzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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