Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31533 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2019, (ud. 29/10/2019, dep. 03/12/2019), n.31533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6901/2014 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

114/B, presso lo studio degli avvocati FERDINANDO EMILIO ABBATE,

GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8709/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/03/2013 R.G.N. 11137/10.

Fatto

RILEVATO

con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta avverso il decreto con il quale era stato ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare a C.L. la retribuzione ulteriore relativa alle festività nazionali cadute di domenica;

avverso tale sentenza F.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo; il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

con unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224; prospetta, inoltre, l’incostituzionalità della L. 23 dicembre 2005, art. 1, comma 224, legge finanziaria 2006 e chiede che, in via subordinata, sia formulato “quesito interpretativo alla Corte di Giustizia CE ex art. 234 del Relativo Trattato CE;

il ricorso è infondato perchè la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte nelle sentenze n. 12723/2017, nn. 7029 e 4433 del 2016 (in senso conforme si leggano anche le conformi Ordinanze nn. 11, 328, 12036, 26251 del 2016), nelle quali è stata anche affrontata la questione di illegittimità costituzionale della disposizione interpretativa contenuta nella L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224, quella relativa alla dedotta violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 della CEDU e, infine (Cass. n. 4433 e n. 7026 del 2016), la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE;

ai principi affermati nelle sentenze innanzi richiamate va data continuità in quanto il Collegio ne condivide le argomentazioni motivazionali, da intendersi qui richiamate ex art. 118 c.p.c., non infirmate dalle prospettazioni difensive sviluppate nel ricorso;

non occorre pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità il quanto il Ministero non ha svolto alcuna attività difensiva;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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