Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31530 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 05/12/2018), n.31530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13174-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente-

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO LAIS,

rappresentato e difesò dall’avvocato NICOLA LAIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n, 4012/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

18/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro R.G., che si è costituito, avverso la sentenza della CTR della Sicilia con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 mediante istanza presentata in adesione alla disposizione sul condono previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

La parte intimata si è costituita.

La ricorrente prospetta con il primo motivo il vizio di omessa pronunzia, poichè la CTR avrebbe omesso di esaminata la questione relativa alla legittimazione attiva del sostituito a pretendere il rimborso di quanto versato.

Il motivo è infondato, avendo la CTR espressamente riconosciuto tale legittimazione attiva.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si prospetta, rispettivamente, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, meritano un esame congiunto e sono, entrambi infondati.

La censura, ammissibile in rito – cfr. Cass. S.U. n. 22726 del 03/11/2011 – è infondata.

Ed invero, questa Corte, esaminando specificamente la tematica prospettata dall’Agenzia volta a sostenere che il sostituto d’imposta non sarebbe legittimato e richiedere il rimborso delle imposte versate per il triennio 1990/1992 alla stregua della citata L. . 289 del 2002, art.9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ha di recente ribadito che “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente.” (Cass. nn. 14406/2016,

18905/2016,Cass.n.15027/2017,Cass.n.17472/2017).

Va poi aggiunto che la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nel D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, conv. L. n. 123 del 2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio L. n. 190 del 2014, ex art. 1, comma 665, “i titolari di redditi di lavoro dipendente nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.

La censura è pertanto priva di fondamento, avendo la CTR legittimamente riconosciuto alla parte contribuente- (sostituito lavoratore dipendente) il diritto a pretendere il rimborso delle somme corrisposte dal sostituto.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della parte controricorrente in euro 1000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 05 dicembre 2018

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