Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3153 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3153 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

at er iale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CATTARUZZA Giuseppina (CTT GPP 46C69 L424K), PEROSSA Fulvia
(PRS FLV 53C42 L424T), GIANELLI Rossana (GNL RSN 63D65
L424T), MOLINARI Luciana (MIN LCN 47E50 L424K), FRAGIACOMO
Patrizia (FRG PRZ 54H56 L424W), MASSENI Alida (MSS LDA
64D67 F356R), MAGGI Paola (MGG PLA 56T46 L424L), LAMBERTI
Tiziana Livia (LMB TNL 55M49 I040L), DURIN Marisa (DNR MRS
63R69 L424K), rappresentate e difese, per procura a margine
al ricorso iscritto al R.G. n. 22313 del 2012, dagli Avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate,
presso lo studio dei quali in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, sono elettivamente domiciliate;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 12/02/2014

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato per la correzione di errore materiale nella sentenza della

16 luglio 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Ranieri Roda, con delega.
Ritenuto che, definendo un giudizio di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposto da
Cattaruzza Giuseppina, Perossa Fulvia, Gianelli rossana,
Molinari Luciana, Fragiacomo Patrizia, Masseni Alida, Maggi
Paola, Lamberti Tiziana Livia, Durin Marisa nei confronti
del Ministero della giustizia, la Corte di cassazione, con
sentenza depositata in data 16 luglio 2013, n. 17410, così
ha deciso: “La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero
della Giustizia al pagamento della somma di euro 687,5 in
favore di ciascun ricorrente oltre interessi legali dalla
data della domanda al saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese dell’intero giudizio che liquida, per
il giudizio di merito, in euro 775,00, di cui euro 50,00
per esborsi, 280,00 per diritti e 445,00 per onorari, oltre

Corte di cassazione n. 17410 del 2013, depositata in data

alle spese generali e agli accessori di legge, e, per il
giudizio di legittimità, in euro 506,25 per compensi, oltre
a euro 100,00 per esborsi e agli accessori di legge”;
che ricorrono le originarie ricorrenti, come rappresen-

2012, per la correzione di errore materiale, lamentando
che la Corte di cassazione, liquidando le spese sia del
giudizio di legittimità che di quello di merito, ha omesso
di disporne la distrazione, chiesta in ricorso, in favore
dei difensori antistatari Avvocati Ferdinando Emilio Abbate
e Giovambattista Ferriolo;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti e al Pubblico Ministero:
<4(...)] L'istanza è fondata. Dal testo del ricorso deciso da questa Corte risulta che i difensori delle ricorrenti, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, avevano chiesto la distrazione in proprio favore delle spese e dei compensi, così come dal testo del ricorso introduttivo del giudizio di me- tate e difese nel giudizio iscritto al R.G. n. 22313 del rito emerge che analoga richiesta avevano formulato entrambi i difensori delle parti. La sentenza di questa Corte ha tuttavia omesso di pronunciare al riguardo. sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037). In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare alla Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia sentenza n. 17410 del 2013 di questa Corte la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola "legge.", deve aggiungersi "Dispone la distrazione delle spese del giudizio, come liquidate, in fa- Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, antistatari"; che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione; che, dunque, nella sentenza n. 17410 del 2013 di questa Corte occorre apportare la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola "legge.", deve aggiungersi "Dispone la distrazione delle spese del giudizio, come liquidate, in favore dei difensori delle ricorrenti, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, antistatari"; che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento. PER QUESTI MOTIVI La Corte dispone che nella sentenza di questa Corte n. 17410 del 2013, sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola "legge.", deve aggiungersi "Dispone la distrazione delle spese del giudizio, come liquidate, in favore dei difensori delle ricorrenti, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Gio- vore dei difensori delle ricorrenti, Avvocati Ferdinando vambattista Ferriolo, antistatari". Dispone che la correzione sia annotata sull'originale del provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2014.

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