Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3153 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3153 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 27105-2016 proposto da:
DI PAOLO LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 19,
presso lo studio dell’avvocato (ALBERTO CERUTEI, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
MARCOCCIA PALMA, MARCOCCIA ALESSANDRO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA OTTAVIANO 42, INT. 5, presso lo studio
dell’avvocato EDOARDO DI GIOVANNI, rappresentati e difesi
dall’avvocato ERNESTO FIASCO;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 2800/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 25/05/2016;

Data pubblicazione: 08/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:
la sentenza impugnata, in sede di rinvio ed in parziale riforma della decisione
del primo giudice – che aveva dichiarato in essere il rapporto di lavoro tra le

dalla data del 16 ottobre 2000 “all’attualità” – ha riconosciuto la cessazione del
rapporto alla data in questione, con conseguente esclusione del diritto della
lavoratrice alle retribuzioni per il periodo successivo;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso Laura Di Paolo,
affidato a due motivi;
Marcoccia Alessandro e Marcoccia Palma hanno resistito con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;
la difesa della lavoratrice ha depositato memoria in data 9 novembre 2017, ex
art. 380 bis, comma 2, c.p.c., insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
Laura Di Paolo – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2,
comma 1, legge n. 604 del 1966, degli artt. 1463 e 1464 c.c., nonché dei
principi elaborati dalla giurisprudenza circa le conseguenze contrattuali ed
economiche della mancanza di forma scritta del licenziamento – ha censurato
la affermata, ad opera del giudice di appello, mancanza di deduzioni
concernenti il licenziamento orale, assumendo, in più, che il fallimento della
società non poteva comportare la sospensione del rapporto di lavoro, da
considerarsi comunque proseguito in difetto di un atto di recesso da parte del
curatore;

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parti, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate

inoltre – denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. – ha
censurato la statuizione di compensazione delle spese “per il complessivo
esito della lite”.
Ritenuto che:
la prima parte della censura è inammissibile, in quanto in primo grado non è

sentenza andava impugnata; essa, del pari, si rivela inammissibile, perché
superflua (benché correlata ad un passo motivazionale della sentenza
impugnata), ove debba ritenersi, come puntualizzato in memoria, la irrilevanza
della questione del licenziamento orale, essendo il motivo sostanzialmente
incentrato sulla necessaria continuazione del rapporto fino all’intervento di un
atto di recesso;
con riguardo a tale ultimo aspetto la censura è fondata, poiché dalla
sospensione del rapporto che si verifica (e cfr., al riguardo, Cass. n. 7473/2012)
in caso di fallimento del datore di lavoro – ove vi sia cessazione dell’attività
aziendale -, non deriva in via automatica del rapporto stesso l’estinzione, invece
affermata eraltro senza motivazione) nel dispositivo della sentenza impugnata,
con inevitabile – ma ingiusta – valenza preclusiva del diritto alle retribuzioni una
volta (e se) venuta meno, con accertamento di merito non consentito in sede di
legittimità, la sospensione;
il ricorso va sul punto accolto (con assorbimento del secondo motivo) e la
sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa
composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di
Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017.

stata riconosciuta la sussistenza di un licenziamento orale, onde, sul punto, la

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