Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3153 del 07/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29511/2015 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI

12, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE CALDAROLA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ENI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE

10, presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ENRICA MARIA GHIA, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il

12/10/2015, Cron. 3577/15, R.g. 1707/15;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Andrea Pivanti, per delega dell’Avvocato Lucio Ghia,

che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 21.9.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti (a mezzo p.e.c. il 22.10.16 all’avv. Caldarola per il ricorrente ed ai difensori della controparte), relativa al ricorso avverso l’ordinanza della corte di appello di Milano del 12.10.15, di declaratoria di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., dell’appello avverso la sentenza n. 12900/14 del tribunale di Milano, del seguente letterale tenore:

“1.- F.G. ricorre – con atto, articolato su di un motivo, notificato il 10.12.15 – direttamente a questa Corte per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe indicata, resa ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., con cui è stato dichiarato inammissibile il suo appello avverso la reiezione della sua domanda di condanna di ENI spa a corrispondere il premio previsto dall’art. 930 c.c., per il ritrovamento di una chiavetta USB contenente file di proprietà della convenuta. L’intimata resiste con controricorso.

2.- Del ricorso può proporsi la trattazione in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., per la possibilità di esservi dichiarato inammissibile.

3.- Pare superflua la stessa illustrazione del motivo di ricorso (di “violazione e falsa applicazione degli artt. 927 e 930 c.c.”), come delle repliche della controricorrente, per la dirimente ragione dell’avvenuto dispiegamento del ricorso contro un’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.: la quale non è mai suscettibile di impugnazione diretta (Cass., ordd. 16 aprile 2014, nn. 8940 a 8943; Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936; Cass. 23 giugno 2014, n. 14182; Cass., ord. 3 ottobre 2014, n. 20968; Cass., ord. 29 aprile 2015, n. 8608; Cass. 21 maggio 2015, n. 10516) per motivi inerenti alle valutazioni di insussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento dell’appello, come confermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914).

4.- Inoltre, manca in ricorso la trascrizione dei motivi di appello (per tutte: Cass. Sez. Un., 27 maggio 2015, n. 10876), ciò che comporta un ulteriore profilo di inammissibilità”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria, ma il solo difensore della controricorrente è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, dirimenti essendo quelle in punto di non impugnabilità diretta nel merito dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente soccombente.

5.- Deve, infine, trovare applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 7.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA