Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31527 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 05/12/2018), n.31527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27750-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA Gl NERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2571/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

31/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per Irpef, Iva, Irap anno 2006, proposta da F.B., ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, per non avere questi ottemperato all’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti dell’Ente per la riscossione, nel termine perentorio assegnato.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione di legge, art. 331 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e 52, ex art. 360 c.p.c. n. 4, trattandosi nella fattispecie di cause scindibili per le quali non sussiste un litisconsorzio necessario fra Agenzia ed Ente per la riscossione. Peraltro la sentenza di primo grado era incentrata sulla validità della notifica dell’accertamento, dato atto che Equitalia aveva proposto la documentazione sulla notifica della cartella.

2.1. Il motivo è infondato. Va sul punto ribadito, in base ai principi statuiti da questa Corte, che la chiamata in causa di un terzo da parte di altro soggetto o “iussu iudicis” disposta in giudizio determina una situazione di litisconsorzio processuale e dà luogo alla formazione di una causa inscindibile che impone la necessità di evocare nel grado successivo tutti i soggetti già presenti in quelli pregressi ove non esplicitamente estromessi (Cass. n. 4010/2002). E’ stato altresì statuito che ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale tra concessionario ed ente impositore, poichè la pretesa del contribuente deve essere accertata nei confronti tanto del primo, essendo impugnato un atto che si assume viziato da omissione allo stesso direttamente imputabile, quanto del secondo (Cass. n. 1462/2009).

2.2. Rilevato che nel ricorso introduttivo erano state dal contribuente dedotte questioni connesse a rapporti sostanziali e processuali riconducibili all’Ente per la riscossione (in relazione alla notifica della cartella oggetto di impugnazione), oltre che alla mancata notifica da parte dell’Agenzia dell’avviso di accertamento prodromico, correttamente la CTR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agente per la riscossione, per il quale si è pertanto determinata, in ogni caso, una situazione di litisconsorzio processuale che dà luogo, alla formazione d’un rapporto che, ai fini dei giudizi di gravame, impone, nei successivi gradi o fase del giudizio, la presenza dei soggetti tutti già presenti in quelli pregressi; Rilevato che il menzionato principio tanto più deve trovare applicazione ove, come nella specie, in sede di gravame si controverta della regolarità del precedente grado o della precedente fase del giudizio, non potendosi decidere delle relative questioni se non previa rituale evocazione di tutte le parti che in quel grado od in quella fase erano state presenti;

3. rilevato infine che nulla deve essere disposto sulle spese, in mancanza di costituzione dell’intimato

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 05 dicembre 2018

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