Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31525 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 05/12/2018), n.31525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12815-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

S.M.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1166/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’i 1 /10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO

FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 16 novembre 2016, la Corte di appello di Milano confermava la decisione del primo giudice di riconoscimento del diritto di S.M.F. all’assegno di invalidità ex L. 30 marzo 1971 n.118;

che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPS affidato a due motivi;

che la S. è rimasta intimata;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 118 del 30 marzo 1971, art. 13, e della L. 24 dicembre 2007 n. 247, art. 1, comma 35, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte territoriale accertato il diritto della S. all’assegno di invalidità nonostante quest’ultima, su cui gravava il relativo onere, non avesse provato la sussistenza del requisito reddituale per tutto il periodo interessato dal giudizio e pur in presenza della documentazione prodotta in appello dall’istituto dalla quale si evinceva che la S., per l’anno 2011, aveva avuto un reddito superiore al limite previsto dalla legge per poter accedere alla prestazione richiesta essendo divenuta titolare di pensione di vecchiaia (OMISSIS) il cui ammontare escludeva la possibilità di ottenere l’assegno di invalidità invocato; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., e L. n. 118 del 1971, art. 13, anche nel testo sostituito dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 , nn. 3 e 4) avendo la Corte di Appello erroneamente ed incongruamente ritenuto provato il requisito reddituale affermando che l’INPS aveva “….omesso ogni valutazione e contestazione in merito alla documentazione prodotta dalla ricorrente nella fase amministrativa e nel giudizio di primo grado, come il modello cert. Red/1, presentato dalla stessa all’INPS e prodotto all’udienza del 22.2.2012, attestante l’esistenza del requisito reddituale per l’anno 2011” laddove, invece, detto modello cert. Red/1 non solo non era stato prodotto alla udienza del 22.2.2012, ma neppure alle udienze successive e neppure in appello come dimostrato dalla ordinanza del 12 maggio 2016 con la quale la Corte d’appello sollecitava le parti, ex art. 437 c.p.c., comma 2, a produrre ulteriore documentazione relativa al reddito effettivamente percepito dall’appellata a decorrere dl 1° marzo 2011;

che il primo motivo è fondato in quanto, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, la S. aveva provato solo di non aver percepito redditi da lavoro, così dimostrando lo stato di non occupazione, e la non contestazione dell’INPS concerneva solo questo aspetto, ma non anche la sussistenza del requisito reddituale e ciò perchè alla formazione del reddito rilevante ai fini della concessione della provvidenza invocata concorre non solo il reddito da lavoro ma anche gli altri redditi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile assoggettabile a tassazione IRPEF (Cass. n. 21529 del 25/10/2016). Orbene, spettava alla S. provare la ricorrenza del requisito reddituale, prova che, non risulta essere stata adeguatamente fornita come comprovato dalla ordinanza del 12 maggio 2016 della Corte territoriale richiamata nel secondo motivo di ricorso;

che l’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente

giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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