Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31524 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 03/12/2019), n.31524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21354/2018 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE

28, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO VIANELLO ACCORRETTI,

rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE SILIPO, ERNESTO

MAZZEI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO GIAMPA’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 797/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 02/05/2018 R.G.N. 38/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato RAFFAELE SILIPO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 797/2018 del 2 maggio 2018, rigettava il reclamo proposto da S.F. avverso la sentenza del Giudice del lavoro del locale Tribunale che, respingendo l’opposizione proposta ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, aveva confermato l’ordinanza di rigetto dell’impugnativa del licenziamento comunicato dal Consorzio di Bonifica Jonio Catanzarese in data 9 novembre 2016 all’esito di una procedura di licenziamento collettivo.

2. Sin dal primo grado il S. aveva lamentato la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, con particolare riferimento al criterio delle “esigenze tecnico produttive”, in quanto:

– il Consorzio aveva attribuito punteggi tesi essenzialmente ad epurare una categoria di lavoratori, quella degli operai, ed infatti aveva licenziato sette unità su otto (l’unico operaio mantenuto in servizio apparteneva alla quota obbligatoria dei disabili), attribuendo loro punteggio zero, con chiaro intento discriminatorio;

– non era stata dimostrata la riduzione delle attività aziendali e l’assenza delle ragioni poste a base del licenziamento poteva desumersi dal fatto che il Consorzio dovette procedere a nuove assunzioni per fronteggiare le esigenze connesse alla stagione estiva.

Infine, il ricorrente aveva dedotto di non poter essere destinatario della procedura di licenziamento, in quanto ammesso ai benefici di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001.

3. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro aveva respinto l’opposizione argomentando come segue:

– in materia di licenziamenti collettivi, a seguito dell’entrata in vigore della L. 23 luglio 1991, n. 223, il controllo giudiziale non può avere ad oggetto i motivi specifici di riduzione del personale, ma soltanto la correttezza procedurale dell’operazione e non possono formare oggetto di cognizione giudiziaria tutte le censure a mezzo delle quali – senza che siano fatte valere violazioni degli artt. 4 e 5 della detta legge e comunque senza che sia offerta prova della dolosa elusione dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle stesse procedure di mobilità al fine di effettuare discriminazioni tra i lavoratori – si intenda investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sull’effettiva esigenza di riduzione o trasformazione dell’attività (Cass. n. 19576 del 2013, n. 4653 del 2009);

– è dunque infondata la censura sollevata in ordine al mancato raggiungimento di un accordo con le organizzazioni sindacali, posto che il ricorrente non lamenta una violazione delle norme della procedura delineata dal legislatore e neppure ex se il mancato raggiungimento dell’accordo è causa di illegittimità del licenziamento;

– il datore di lavoro aveva esplicitato le ragioni poste a fondamento della riduzione dell’organico, in quanto nella comunicazione di avvio della procedura L. n. 223 del 1991, ex art. 4, commi 2 e 3, aveva fatto riferimento alla situazione di disavanzo aggravatasi nell’anno 2015; alla non temporaneità della situazione di crisi economico-finanziaria a causa della strutturale diminuzione dei trasferimenti di risorse da parte della Regione Calabria, principale ente finanziatore, trasferimenti di risorse passati da Euro 1.200.000,00 per l’anno 2010 ad Euro 150.000 circa per l’anno 2016; alle difficoltà di incasso delle principali partite dei residui attivi iscritte in bilancio ed infine al grave stato di illiquidità;

– inoltre, nella comunicazione iniziale il Consorzio aveva allegato le ragioni che impedivano il ricorso a misure alternative alla riduzione del personale, avendo fatto riferimento alla necessità di razionalizzare l’attività consortile con conseguente proporzionale riduzione dell’organico, ritenuto sovradimensionato rispetto alle concrete esigenze, e all’impossibilità di attendere ulteriormente l’eventuale adempimento degli impegni assunti dalla Presidenza della Regione Calabria;

– era pure da escludersi l’asserita discriminazione in danno degli operai in sede di applicazione dei criteri di scelta indicati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, in quanto dalla comunicazione finale L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, poteva evincersi che l’attribuzione del punteggio pari a zero riguardò non solo gli operai ma anche gli impiegati addetti a mansioni non può necessarie a fronte della ridotta attività di impresa;

– in sostanza, la determinazione del datore non era arbitraria nè immotivata e dunque il carattere asseritamente discriminatorio dell’attribuzione dei punteggi non risultava dimostrato; nè l’attribuzione di un peso specifico diverso all’uno o all’altro dei criteri indicati nell’art. 5 cit. costituiva una scelta incoerente con le motivazioni degli esuberi, a fronte della riduzione delle attività del datore di lavoro, a sua volta, dipendente dalla situazione di crisi economico-finanziaria; – le nuove assunzioni effettuate, non coeve al licenziamento impugnato, riguardavano operai stagionali la cui assunzione era collegata alla necessità di provvedere all’esercizio e alla manutenzione stagionale degli impianti irrigui consortili durante il periodo di erogazione dell’acqua per uso irriguo ed il consorzio aveva motivato in merito a tali esigenze proprio in considerazione della stagionalità e temporaneità degli interventi;

– quanto all’assunto per cui il lavoratore si trovava in congedo straordinario sino al 10 ottobre 2018, ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001, la normativa non stabilisce un divieto di licenziamento per il lavoratore in congedo straordinario poichè la nullità del licenziamento è prevista, ai sensi dell’art. 54 del medesimo decreto, solo per le particolari ipotesi ivi previste (tutela della lavoratrice madre, congedo di paternità) e non si estende all’ipotesi di congedo straordinario per assistere il genitore disabile.

4. Esaminate le censure svolte dal reclamante (da pag. 14 pag. 25 sent. app.) e premessa l’ammissibilità del reclamo ex art. 434 c.p.c., la Corte di appello rigettava l’impugnazione, osservando – in sintesi – quanto segue:

– quanto alle effettive esigenze di riduzione dell’attività dell’ente, come correttamente ritenuto dal Tribunale, trattasi di materia sottratta al sindacato giurisdizionale, a meno che non si provi la dolosa elusione dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali, nella specie non ravvisabile, atteso che la procedura di mobilità si era svolta nel rispetto degli adempimenti previsti dalla legge, artt. 4 e 5, e le assunzioni avvenute successivamente al licenziamento collettivo non erano dirette a colmare i vuoti di organico originati ingiustificatamente dal processo di ristrutturazione ma, come emerge sin dalla comunicazione iniziale ex art. 4, tale processo si era reso necessario per arginare il grave disavanzo di amministrazione dell’ente, determinato essenzialmente dalla riduzione dei trasferimenti finanziari regionali in conseguenza della riduzione dal 10% al 3,5% delle spese generali sui lavori di forestazione e dall’azzeramento dei contributi pubblici relativi alla L.R. n. 11 del 2003 e L.R. n. 26 del 1975;

– a fronte di tali dati, la scelta del Consorzio di eliminare dall’organico gli operai appariva non ingiustificata, mentre la possibilità che verosimilmente il Consorzio avesse valutato già al momento di adottare tale scelta di sostituire tali figure con operai a tempo determinato, lungi dall’apparire maliziosamente elusiva del potere di controllo delle organizzazioni sindacali, piuttosto era dettata proprio da quell’esigenza di ridimensionamento dei costi di gestione in virtù della riduzione dell’impegno di spesa regionale per i lavori di forestazione che determinò l’avvio della procedura di mobilità in contestazione;

– nè è sindacabile la scelta imprenditoriale di ridimensionamento del livello occupazionale in riferimento alla programmata ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, dovendo il sindacato giudiziale riguardare la sola sussistenza del nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti recesso;

– la censura che riguarda l’applicazione dei criteri di scelta in sede di adozione dei singoli provvedimenti espulsivi in realtà investe la scelta, a monte, di considerare in esubero proprio tutti gli operai, ossia la scelta imprenditoriale che non è sindacabile in sede giudiziale;

– infine, la circostanza che il S. si trovasse in congedo straordinario avrebbe potuto influire unicamente sull’efficacia del provvedimento espulsivo durante il periodo di sospensione del rapporto, ma non comportare la nullità del provvedimento, come invece preteso dal reclamante.

5. Per la cassazione di tale sentenza S.F. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per insussistenza dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritenga di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla situazione di eccedenza.

Si assume che la comunicazione di avvio della procedura era priva di un qualsivoglia riferimento sia alle ragioni tecniche organizzative e produttive, sia ad eventuali necessità comportanti la riduzione dell’attività. Un dato fattuale incontestato era costituito invece dell’assunzione in servizio di ben cinquantasette operai cui il Consorzio aveva fatto ricorso e ciò indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in ordine all’applicazione di criteri di scelta.

Si ribadisce il carattere sostanzialmente discriminatorio della scelta di attribuire un diverso peso specifico alla categoria degli operai mediante azzeramento del punteggio, solo apparentemente giustificato dall’applicazione del criterio delle esigenze tecnico produttive.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) che richiama la L. n. 53 del 2000, art. 4, comma 2, il quale prevede che “I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa…”. Si ripropone l’interpretazione secondo cui la locuzione “…durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro…” starebbe a sanzionare come nullo il licenziamento intimato durante il periodo di congedo straordinario.

4. Il ricorso è infondato.

5. Il primo motivo è inammissibile, in quanto la censura si limita a riproporre l’argomento, addotto sin dal primo atto del giudizio, del carattere elusivo della procedura perchè a fronte dell’azzeramento dell’organico degli operai il Consorzio aveva poi assunto altri operai, ancorchè solo stagionali. Il motivo innanzitutto non si confronta con il decisum, che ha ampiamente argomentato circa la effettività e non pretestuosità delle ragioni economico-finanziarie che determinarono la necessità di ridurre gli organici, peraltro neppure sindacabile dal giudice quanto al merito delle scelte organizzative volta a sopperire alle predette difficoltà.

5.1. Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poichè in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 22478 del 2018, n. 17330 del 2015; n. 11098 del 2000).

5.2. Inoltre, il motivo non svolge alcuna argomentata critica all’orientamento interpretativo, sotteso alla decisione della Corte di appello, peraltro conforme a quanto già ritenuto dal Tribunale, secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, il controllo giudiziale non può avere ad oggetto i motivi specifici di riduzione del personale, ma soltanto la correttezza procedurale dell’operazione e non possono formare oggetto di cognizione giudiziaria tutte le censure a mezzo delle quali – senza che siano fatte valere violazioni degli artt. 4 e 5 della detta Legge e comunque senza che sia offerta prova della dolosa elusione dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle stesse procedure di mobilità al fine di effettuare discriminazioni tra i lavoratori – si intenda investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sull’effettiva esigenza di riduzione o trasformazione dell’attività (cfr. da ultimo Cass. 29047 del 2017, che richiama Cass. 19576 del 2013, menzionata dai giudici di merito).

6. Il secondo motivo è del tutto generico, risolvendosi anch’esso nella reiterazione delle tesi sostenute nel giudizio di merito e non in una argomentata critica alla sentenza di appello che ha motivatamente disatteso gli assunti di parte reclamante, dopo avere ricostruito gli argomenti già svolti dal primo giudice, per smentire l’assunto della discriminatorietà.

7. In ordine alla questione di cui al terzo motivo, è recentemente intervenuta la sentenza n. 5425 del 2019 di questa Corte, il cui iter argomentativo di seguito si riporta nella parte saliente e il cui esito interpretativo è condiviso da questo Collegio.

“La L. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5, stabilisce il diritto del coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 4, comma 1, di fruire del congedo di cui alla L. n. 53 del 2000, art. 4, comma 2 (id est: un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni), entro sessanta giorni dalla richiesta.

Come noto, per effetto di plurimi interventi della Corte Costituzionale, tale diritto è stato esteso anche in favore di altri soggetti e, per quanto di rilievo in causa, in favore del figlio convivente con genitore in situazione di disabilità grave (così pronuncia Corte costituzionale n. 19 del 2009).

Il medesimo art. 42, al comma 5 ter, prevede che “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità (…) L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità (…)” e, al comma quinquies, che “(..) Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni della L. 8 marzo 2000, n. 53, art. 4, comma 2”

L’art. 4, comma 2, sopra richiamato stabilisce, per quanto più rileva nella presente fattispecie, che “(…) Durante tale periodo (id est di congedo) il dipendente conserva il posto di lavoro….”.

Secondo la tesi sviluppata in ricorso, il licenziamento intimato in costanza della fruizione del congedo sarebbe in contrasto con la previsione dell’art. 4 cit. nella parte in cui stabilisce il diritto del lavoratore alla conservazione del posto.

L’atto di recesso sarebbe, dunque, nullo, in quanto assunto in violazione di norma imperativa; sul piano della sanzione, troverebbe applicazione la L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1, riferibile non solo alle ipotesi di “nullità testuale ” ma anche a quelle cd. “virtuali” (per le quali cioè la sanzione della nullità non è espressamente prevista dalla norma di legge ma deriva come logica conseguenza dalla previsione dell’art. 1418 c.c., comma 1).

Il Collegio non condivide la proposta interpretazione della disciplina di riferimento e giudica, invece, corrette le conclusioni raggiunte dalla Corte distrettuale.

La normativa esaminata, ed in particolare l’art. 4, comma 2, pone un divieto di licenziamento solo se fondato sulla fruizione del congedo medesimo ma non anche per ogni causa, diversa e legittima, di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il diritto alla conservazione del posto, infatti, non esprime limitazioni al legittimo potere di recesso ma è finalizzato, esclusivamente, a garantire al lavoratore un trattamento economico ed assistenziale (analogamente a quanto avviene per la malattia) per il periodo di assistenza al congiunto inabile.

La fruizione del congedo, in altre parole, non rende insensibile il rapporto di lavoro ai fatti estintivi previsti dalla legge ma, al più, pone questione di sospensione degli effetti di detti fatti (id est: del recesso) fino al termine del congedo medesimo” (sent. cit. in motivazione).

8. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, il rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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