Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31523 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 05/12/2018), n.31523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15822-2017 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 DI RAGUSA, in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI AURISPA 10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CORVO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO RUSTICO;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1263/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 24 novembre-14 dicembre 2016 numero 1263 la Corte d’Appello di Catania, per quanto ancora in discussione, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso dall’ 11 marzo 2001 tra S.G. ed il CONSORZIO DI BONIFICA NUMERO 8 DI RAGUSA (in prosieguo: CONSORZIO DI BONIFICA); riformava la sentenza nella parte in cui aveva escluso la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro alla luce della normativa regionale e, per l’effetto, dichiarava il rapporto a tempo indeterminato dall’11 marzo 2001 e condannava il consorzio alla riammissione in servizio del dipendente ed al risarcimento del danno, nella misura di quattro mensilità della retribuzione globale di fatto;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che ai rapporti di lavoro costituiti dagli enti consortili di bonifica siciliani-annoverabili nell’ambito degli enti pubblici economici e non tra gli imprenditori agricoli- si applicava la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001. In ordine al contratto stipulato il 17.1.2002 si osservava che l’onere della prova della effettiva esistenza delle ragioni giustificative del termine non era stato assolto. Il contratto richiamava una delibera (nr.73 del 2001) che, a sua volta, rinviava ad altra delibera, con la quale erano stati approvati lavori di manutenzione straordinaria, delibera quest’ultima non in atti. La prova per testi articolata nella memoria di costituzione era inammissibile perchè generica (priva di riferimento ai singoli contratti e valutativa). Peraltro l’assunto del consorzio che si trattasse di attività stagionali era smentito dai contratti- che facevano riferimento alla manutenzione ordinaria delle opere consortili- e dalla assunzione del dipendente in tutti i periodi dell’anno. La normativa prevedeva il ricorso al contratto a termine qualora richiesto dalla speciale natura dell’attività lavorativa, derivante dal carattere stagionale della medesima e l’elenco delle attività stagionali, determinato con D.P.R. n. 1525 del 1963, prevedeva tra le attività stagionali “taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica. Nel contratto impugnato non si indicava per quali attività il dipendente era stato assunto nè era stato provato quali attività avesse svolto in esecuzione del contratto del 5.12.2001. Era errato il richiamo all’articolo 128 C.C.N.L., in quanto il contratto collettivo prodotto, stipulato nel 2008, non era applicabile ratione temporis.

Accertata la nullità del termine per il contratto stipulato nell’anno 2001, doveva escludersi la applicazione della previsione del D.L. n. 165 del 2001, art. 36, in quanto gli enti pubblici economici non rientravano tra le amministrazioni pubbliche, come definite dal predetto D.L., articolo 1, comma 2.

La conversione del contratto poteva essere preclusa da una specifica disciplina legislativa che imponesse per le assunzioni a tempo indeterminato del personale l’espletamento di un concorso o di una prova pubblica. La normativa regionale, tuttavia, come ricostruita dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nell’arresto del 9 marzo 2015 numero 4685, non prevedeva l’obbligo del concorso in relazione agli enti pubblici economici dipendenti o vigilati dalla Regione e dagli enti locali, per i contratti stipulati nel periodo di vigenza della L.R. 19 agosto 1999 numero 18, fino all’entrata in vigore della successiva L.R. 5 novembre 2004 numero 15.

Pertanto doveva dichiararsi la nullità del termine apposto al contratto stipulato in data 17.1.2002, oltre al risarcimento del danno L. n. 183 del 2010, ex art. 32.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso il CONSORZIO DI BONIFICA, articolato in sei motivi, cui ha S.G. non ha opposto difese;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti- unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’articolo 380 bis c.p’.c.;

che il CONSORZIO ricorrente ha depositato memoria;

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo: violazione dell’articolo 434 c.p.c., comma 1, per non avere il giudice dell’appello accolto la eccezione di inammissibilità dell’appello. Con il motivo si assume che nell’atto di impugnazione non si indicavano le parti del provvedimento oggetto di appello, le modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto, il rapporto tra la violazione di legge ed il pregiudizio lamentato;

– con il secondo motivo: violazione della L. n. 230 del 1962, della L.n. 56 del 1987, art. 23, del C.C.N.L., artt. 2 e 121, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. Con il motivo si censura la statuizione di nullità del termine in riferimento al contratto concluso il 17.1.2002 (rectius: 17.3.2011). Il ricorrente ha evidenziato che il contratto di lavoro, stipulato al principio dell’anno 2001, rientrava nella disciplina della L. n. 230 del 1962 e nelle clausole dei contratti collettivi conclusi ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23. Si assume che il contratto rispettava i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla L. n. 230 del 1962 e che era stato stipulato per l’assunzione di un operaio avventizio, fattispecie, quest’ultima, di legittima apposizione del termine, in quanto contemplata dalla contrattazione di settore ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23. In particolare, il C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, artt 2 e 121 – nella formulazione vigente dall’ 1 gennaio 2000 31 dicembre 2003 e nella formulazione anteriore, di cui al C.C.N.L. 6 marzo 1996 – prevedevano che i dipendenti dei consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di diritto pubblico e dei consorzi di miglioramento fondiario erano assunti con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione degli operai avventizi, questi ultimi assunti con rapporto a tempo determinato, secondo la disciplina contenuta nel medesimo contratto collettivo. Tale ipotesi di legittima apposizione del termine era ribadita dall’art. 121 del medesimo contratto, a tenore del quale rientravano nella categoria degli operai avventizi i lavoratori “addetti ai lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali (taglio delle erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline) nonchè gli operai avventizi addetti alle opere eseguite in amministrazione diretta”. Lo S. aveva svolto la propria attività lavorativa come operaio avventizio ed aveva espletato le mansioni tipiche di tali operai, come pacifico tra le parti di causa. Il fatto che il egli fosse un operaio avventizio, del tutto ignorato dalla Corte di merito, costituiva una circostanza decisiva del giudizio.

– con il terzo motivo: violazione dell’articolo 115 c.p.c. assumendosi che- contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale – l’onere probatorio a suo carico era stato assolto con la produzione del primo contratto di assunzione, del 16.3.2001, prot. (OMISSIS) e della relativa delibera autorizzativa (nr.73/2001), in cui si faceva riferimento all’urgenza degli interventi straordinari alla rete di distribuzione del comprensorio di bonifica;

– con il quarto motivo: violazione della L. della Regione Sicilia n. 4 de l2003 – e successive proroghe – in materia di garanzie occupazionali, che disciplinava le ipotesi di costituzione e proroga ex lege dei contratti a termine, in assenza di discrezionalità dell’ente consortile sulla proroga e senza prevedere la stabilizzazione del personale assunto con tali modalità.

– con il quinto motivo: violazione della L. Regione SICILIA n. 49 del 1981, art. 3, della L. Regione SICILIA n. 14 del 1958, artt. 6, 7 e 9, della L. Regione SICILIA n. 12 del 1991, art. 3, nonchè dell’art. 97 Cost.. Con il motivo si contesta l’accertamento in sentenza della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, assumendone la contrarietà alla normativa regionale ed all’art. 97 Cost..

– con il sesto motivo: violazione dell’art. 115 c.p.c. Si censura la dichiarazione di inammissibilità della prova per testi, articolata tempestivamente dal Consorzio e reiterata nel grado di appello (i cui capitoli sono stati trascritti in ricorso), diretta a dimostrare che lo S. aveva lavorato come operaio avventizio per la esecuzione di lavori aventi carattere stagionale, ai sensi dell’art. 128 C.C.N.L.;

– con il settimo motivo si chiede la cassazione della statuizione sul risarcimento del danno per effetto della cassazione della pronuncia di accertamento della nullità del termine;

che ritiene il collegio si debba rigettare il primo motivo di ricorso ed accogliere il secondo, restando assorbiti gli altri;

che in via preliminare si rileva che le copie analogiche del ricorso telematico e della relativa notifica prodotte in questa sede sono state attestate dal difensore conformi agli atti digitali originali, con conseguente procedibilità del ricorso;

che, quanto alle ragioni di censura:

– il primo motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con l’arresto del 16/11/2017 n. 27199, hanno chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativi che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Dalla esposizione dei motivi di appello svolta nella sentenza impugnata risulta che nel proprio gravame il lavoratore aveva individuato tanto i punti della sentenza di primo grado impugnati (il diniego di conversione del contratto a termine nullo) che le ragioni di contestazione (opponendo alla necessità del pubblico concorso affermata dal Tribunale la deduzione che tale obbligo era escluso per le qualifiche richiedenti, come nella fattispecie di causa, un titolo di studio non superiore alla scuola dell’obbligo); il Collegio d’appello nell’esaminare il merito delle censure non è dunque incorso nel denunziato vizio processuale;

– il secondo motivo è fondato. La Corte territoriale, pur avendo dichiarato nel dispositivo la nullità della apposizione del termine al contratto stipulato tra le parti di causa in data 11.03.2001 ha affermato che la disciplina applicabile fosse quella del decreto legislativo 368/2001, in ragione della natura di enti pubblici economici dei consorzi di bonifica; ha poi argomentato sul difetto di prova della causale del termine di contratti diversi da quello dell’11.3.2001 (un contratto stipulato il 17 gennaio 2002 ed un contratto del 5.12.2001).

Così motivando, il giudice dell’appello non ha considerato che, essendo stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto in data 11.3.2001, esclusivamente a tale contratto occorreva fare riferimento; lo stesso ricadeva ratione temporis nelle previsioni della L. n. 230 del 1962 ed (eventualmente) della L n. 56 del 1987 e non già nel regime successivamente introdotto dal D.L. n. 368 del 2001.

Sussiste, pertanto, il vizio di sussunzione denunziato con il motivo. Dall’accoglimento della censura deriva l’assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso, in quanto l’intero giudizio sulle dedotte ragioni di nullità del termine apposto al primo contratto intercorso tra le parti di causa (ed eventualmente dei contratti successivi) dovrà essere rinnovato alla luce della corretta individuazione della disciplina regolatrice.

che, pertanto, il giudizio deve essere definito con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., in conformità alla proposta del relatore, con rigetto dei primo ed accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La causa va rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, affinchè provveda ad un nuovo giudizio, immune dal rilevato errore di diritto;

che il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo, assorbiti gli altri, Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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