Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31520 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 05/12/2018), n.31520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13736-2017 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO CROCETTA;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede legale dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

contro

IDROSANITARI SRL IN LIQUIDAZIONE già BRUDETTI SIMER SRL IN

LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CESARE 78, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RAFFELE BOCCAGNA;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE,

CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 8389/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 14 dicembre 2016 – 4 gennaio 2017 numero 8389/2016 la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta da P.E. nei confronti della società BRUDETTI SIMER spa e degli Istituti previdenziali INPS ed INAIL per l’accertamento della intercorrenza con la società convenuta di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 2 maggio 2002 al 29 gennaio 2007 e della inefficacia e/o illegittimità del licenziamento orale nonchè per la condanna della società al pagamento delle differenze di retribuzione maturate ed alla ricostituzione della posizione assicurativo-previdenziale;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che nel corso del giudizio di primo grado non si era verificata alcuna violazione del diritto di difesa: il Tribunale non aveva limitato la lista testimoniale ma disciplinato la attività istruttoria, prevedendo una prima udienza con l’audizione di un teste per parte e provvedendo successivamente ad escutere ulteriori testi, fino a quando le parti avevano chiesto di procedere alla discussione della causa.

Nel merito, come rilevato dal giudice di primo grado, non era emersa la prova dell’effettiva esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato: non era stato provato che il P. fosse tenuto ad osservare orari fissi e predeterminati nè da chi ed in quali circostanze ricevesse direttive nè se vi fosse soggezione gerarchica. Era emerso unicamente lo svolgimento di attività lavorativa per la società, compatibile con il carattere della occasionalità; risultava altresì che nel periodo di causa il P. aveva lavorato anche presso soggetti-terzi.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso P.E., articolato in due motivi (il primo distinto in quattro punti), cui ha opposto difese con controricorso la società IDROSANITARI Srl in liquidazione, gìà BRUDETTI SIMER S.r.l. in liquidazione; l’INAIL ha depositato controricorso, l’INPS procura alle liti;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo:

1) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n 4, violazione dell’art. 420 c.p.c., comma 6, dell’art. 421 c.p.c., per il mancato esercizio (tanto da parte del Tribunale che della Corte d’Appello) dei poteri istruttori d’ufficio, al fine di consentire l’integrazione delle richieste istruttorie per la ricerca della verità materiale, in presenza di significativi dati di indagine;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 420 e 437 c.p.c., per avere il giudice dell’appello ritenuto che la richiesta dei procuratori di rinviare la causa per la discussione implicasse la rinuncia ad ulteriori attività istruttorie e, di conseguenza, la decadenza dalla prova;

3) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omesso esame di alcuni elementi di prova testimoniale e per difetto di motivazione. Si assume che le dichiarazioni dei testi integravano la prova in ordine: alla sussistenza e continuità del rapporto di lavoro, all’obbligo di rispetto dell’orario di lavoro disposto dalla direzione aziendale, alla compatibilità con la subordinazione dello svolgimento di altre attività lavorative, alla soggezione al potere direttivo gerarchico e disciplinare dei responsabili aziendali. Si riportano a supporto di tale assunto stralci delle deposizioni dei testi.

4) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’arti. 2094 c.c. e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla circostanza decisiva, acclarata dalle dichiarazioni dei testi, dello svolgimento della prestazione lavorativa con soggezione al potere direttivo, gerarchico ed organizzativo del datore di lavoro. Si riportano stralci delle dichiarazioni del teste C.R., indotto da parte resistente.

– con il secondo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativo alle mansioni svolte (autista addetto alle consegne, alla movimentazione delle merci, alle operazioni di carico e scarico ed all’incasso del corrispettivo dai clienti). Si deduce che la natura e tipologia di tali attività erano determinanti per la qualificazione del rapporto, in quanto inserite nel ciclo produttivo e commerciale di vendita e, pertanto, necessariamente sottoposte alle direttive dei responsabili aziendali.

che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso;

che invero:

– le denunzie svolte ai punti 3 e 4 del primo motivo (come sopra elencati) e con il secondo motivo sono inammissibili. Le stesse, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, contestano l’accertamento compiuto nella sentenza impugnata della mancanza di prova del dedotto rapporto di lavoro subordinato; trattasi di accertamento del fatto storico, sindacabile in questa sede di legittimità non già attraverso la deduzione di un vizio di violazione di norme di diritto ma unicamente in termini di omesso esame di un fatto storico decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Il ricorrente non indica specificamente un fatto storico, risultante dagli atti, non esaminato dal giudice dell’appello ma si duole della mancata valorizzazione di alcuni elementi di prova e della complessiva lettura degli elementi istruttori compiuta nella sentenza impugnata. In tal modo richiede a questa Corte un non-consentito riesame del merito; al giudice del merito spetta, infatti, individuare le fonti del proprio convincimento, ed, in proposito, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 nr. 8053).

Per il resto le censure articolate con il primo motivo (ai punti 1. e 2) sono infondate.

La mancata prosecuzione della attività istruttoria attraverso la escussione degli ulteriori testi di lista non configura alcun vizio del processo giacchè spetta al giudice del merito la disciplina della istruzione e la chiusura della stessa in base al principio di sufficienza delle prove, che rimette alla discrezionalità del giudicante la valutazione circa la necessità o meno di acquisire ulteriori elementi di indagine.

Il ricorrente si duole inoltre del mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio senza neppure specificare quali elementi di prova avrebbero potuto essere acquisiti nè dedurre di avere sollecitato senza esito il giudice del merito all’esercizio di tali poteri officiosi. Vero è che nel rito del lavoro l’uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c.non ha carattere discrezionale ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto; tuttavia, al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione la mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema dei contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito (Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2017, n. 25374);

che, pertanto, il ricorso deve essere definito con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. in conformità alla proposta del relatore;

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle parti controricorrenti; nulla è dovuto per spese nei confronti dell’INPS per la sostanziale assenza di attività difensiva;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di IDROSANITARI srl e dell’INAIL, che liquida per ciascuna parte in Euro 200 per spese ed Euro 3.000 pere compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo. unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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