Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3152 del 12/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3152 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

materiale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIONETTE Giovanna (DNT GNN 45C54 A978X)), rappresentata e
difesa, per procura a margine al ricorso iscritto al R.G.
n. 22310 del 2012, dagli Avvocati Giovambattista Ferriolo e
Ferdinando Emilio Abbate, presso lo studio dei quali in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato per la correzione di errore materiale nella sentenza della
Corte di cassazione n. 17880 del 2013, depositata in data
23 luglio 2013.

Data pubblicazione: 12/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Ranieri Roda, con delega.
che, definendo un giudizio di equa riparazio-

ne, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposto da
Dionette Giovanna nei confronti del Ministero della giustizia, la Corte di cassazione, con sentenza depositata in data 23 luglio 2013, n. 17880, così ha deciso: “La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo
nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 875, oltre interessi legali dalla
data della domanda al saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese dell’intero giudizio che liquida, per
il giudizio di merito, in euro 775,00, di cui euro 50,00
per esborsi, 280,00 per diritti e 445,00 per onorari, oltre
alle spese generali e agli accessori di legge, e, per il
giudizio di legittimità, in euro 506,25 per compensi, oltre
a euro 100,00 per esborsi e agli accessori di legge”;
che ricorre l’originaria ricorrente, come rappresentata
e difesa nel giudizio iscritto al R.G. n. 22310 del 2012,
per la correzione di errore materiale, lamentando che la
Corte di cassazione, liquidando le spese sia del giudizio
di legittimità che di quello di merito, ha omesso di disporne la distrazione, chiesta in ricorso, in favore dei

Ritenuto

difensori antistatari Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e
Giovambattista Ferriolo;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta

stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti e al Pubblico Ministero:
«[(_)] L’istanza è fondata.
Dal testo del ricorso deciso da questa Corte risulta che i
difensori della ricorrente, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, avevano chiesto la distrazione in proprio favore delle spese e dei compensi, così
come dal testo del ricorso introduttivo del giudizio di merito emerge che analoga richiesta avevano formulato entrambi i difensori della parte.
La sentenza di questa Corte ha tuttavia omesso di pronunciare al riguardo.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di
correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e
288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugna-

3

relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è

zione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi
come domanda autonoma. La procedura di correzione, infatti,
oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per

credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità
lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo
esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art.
391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce
della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010,
n. 16037).
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare alla
sentenza n. 17880 del 2013 di questa Corte la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine,
dopo la parola “legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese del giudizio, come liquidate, in favore dei difensori della ricorrente,

Avvocati

Ferdinando

Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, antistatari”»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione;
che, dunque, nella sentenza n. 17880 del 2013 di questa
Corte occorre apportare la seguente correzione di errore

il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il

materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola “legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese
del giudizio, come liquidate, in favore dei difensori della
ricorrente, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Giovambat-

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone che nella sentenza di questa Corte n.
17880 del 2013, sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola
“legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle
spese del giudizio, come liquidate, in favore dei difensori
della ricorrente, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, antistatari”. Dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9
gennaio 2014.

tista Ferriolo, antistatari”;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA