Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3152 del 08/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2018, (ud. 21/11/2017, dep.08/02/2018),  n. 3152

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso ex art. 442 c.p.c., l’Inail conveniva davanti al Giudice del lavoro della Spezia D.P.R. n. 1124 del 1965, ex artt. 10 e 11 la BPgas s.r.l.. e l’ing. A.G., al fine di ottenere, previo accertamento della loro responsabilità per le lesioni personali gravissime riportate in esito all’infortunio occorso in data (OMISSIS) a Z.P., il rimborso di quanto erogato al lavoratore;

2. i resistenti chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa AXA Assicurazioni per essere manlevati dalle richieste dell’Inail;

3. il Tribunale, accogliendo l’eccezione di litispendenza sollevata da Axa Assicurazioni, con l’ordinanza del 20.2.2017 argomentava che la domanda proposta dai convenuti nei confronti della Compagnia Assicuratrice era la medesima già spiegata nel giudizio deciso in secondo grado dalla Corte d’appello di Genova con sentenza n. 538 del 2014, ed attualmente pendente in Cassazione, trattandosi di identica questione tra le medesime parti, che implica l’accertamento sulla copertura e portata dello stesso contratto assicurativo, a nulla rilevando che gli assicurati lo facciano valere sia quando sono convenuti dal lavoratore-danneggiato, sia quando sono citati dall’Inail, agente in regresso; richiamato l’art. 39 c.p.c., disponeva quindi la cancellazione della causa dal ruolo in relazione alla domanda spiegata da BPgas s.r.l. ed A. nei confronti di Axa Assicurazioni;

4. avverso l’ordinanza del Tribunale BPgas s.r.l. e A.G. hanno proposto regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., a sostegno del quale deducono:

4.1. come primo motivo, la violazione dell’art. 39 c.p.c., osservando che la litispendenza presuppone che le domande siano identiche, mentre nel caso non lo sarebbero nè il petitum nè la causa petendi, essendovi identità solo di parti;

4.2. come secondo motivo, la violazione dell’art. 1917 c.c., comma 4 e dell’art. 39 c.p.c. Sostengono che la disposizione civilistica configura un diritto dell’assicurato ad esercitare la rivalsa verso l’istituto assicuratore quando gli sia chiesto un risarcimento da parte del danneggiato, diritto indisponibile, che prevarrebbe sulla previsione generale dell’art. 39 c.p.c.;

5. AXA Assicurazioni s.p.a. ha resistito controricorso;

6. il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte; le parti hanno depositato anche memorie ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. occorre premettere, in relazione al fatto processuale, che nel presente procedimento BPgas s.r.l. e l’ing. A. hanno proposto domanda di manleva ex art. 1917 c.c.nei confronti della Compagnia di assicurazioni, al fine di essere tenuti indenni di quanto eventualmente dovuto al ricorrente Inail per gli importi erogati dall’istituto a Z.P.in relazione all’infortunio del (OMISSIS);

1.1. in relazione alla medesima vicenda, con sentenze non definitiva e definitiva del 2013 (confermate in appello con la sentenza n. 538/2014 del 9.12.2014, successivamente impugnata in Cassazione e presso questa Corte allo stato pendente) il Giudice del lavoro di La Spezia si era pronunciato sul ricorso azionato dal dipendente Z.P. nei confronti del datore per il risarcimento dei danni patiti a causa dell’infortunio dell'(OMISSIS), e sulla relativa domanda di manleva formulata da parte degli attuali ricorrenti contro la AXA Assicurazioni s.p.a.; nello stesso giudizio, era inoltre confluita per riunione la causa (n. 3059/11 RG.) azionata dagli attuali ricorrenti contro la AXA Assicurazioni s.p.a. diretta a far “dichiarare che il sinistro avvenuto in data (OMISSIS) che determinò la morte di C.M. era coperto dalla garanzia assicurativa della polizza n. (OMISSIS); dichiarare conseguentemente la AXA Assicurazioni s.p.a. tenuta a rimborsare alla BPgas s.r.l. quanto essa fosse condannata a pagare ai familiari del C. per danni e all’ INAIL per rivalsa in conseguenza del sinistro….”;

2. tanto premesso, come rilevato dal P.M. nelle sue conclusioni, non può dubitarsi della sussistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti con il regolamento di competenza al fine di non vedere la loro causa di manleva cancellata dal ruolo – contrariamente a quanto eccepito Axa Assicurazioni – considerato che, se la loro tesi è fondata e non sussiste identità tra la domanda di manleva esercitata in causa nei confronti di AXA e la domanda esercitata nel giudizio svoltosi in appello ed attualmente pendente in Cassazione, gli assicurati si troverebbero sprovvisti di copertura in relazione agli importi che dovessero essere condannati a pagare all’esito del giudizio. L’eccezione di difetto d’interesse si risolve quindi nella contestazione della fondatezza del proposto regolamento;

3. per procedere all’applicazione dell’art. 39 c.p.c., comma 1, occorre verificare la sussistenza dell’identità tra le due cause in questione. Posto che per causa si deve intendere la “domanda”, i criteri di identificazione della domanda sono tradizionalmente quello soggettivo euonae) e quello oggettivo (causa petendi, petitum);

4. sotto il profilo soggettivo, non vi è dubbio che tale identità sussista, assumendo rilevanza la parte in senso sostanziale, e non la diversa posizione formale assunta nel processo;

5. tale identità non sussiste invece in relazione all’elemento oggettivo. E difatti, anche ammettendo che le domande spiegate nelle due cause abbiamo la medesima causa petendi, ovvero l’operatività della polizza in relazione all’infortunio de pro sia in relazione all’azione diretta degli infortunati che all’azione di regresso dell’Inail, ne è diverso il petitum, considerato che solo nel più recente processo la manleva ha specificamente ad oggetto gli importi che eventualmente in causa fossero riconosciuti e quantificati come dovuti all’Inail, attore in regresso, per quanto già erogato dall’istituto all’infortunato Z.P.. Tali importi, infatti, sono diversi ed ulteriori rispetto al danno differenziale dovuto dal datore di lavoro allo stesso lavoratore (v. per la differenza tra i due titoli da ultimo Cass. n. 21072 del 11/09/2017) e sono diversi anche rispetto a quanto dovuto ai familiari dell’altro infortunato, e vittima, C.M., dal datore di lavoro e dall’Inail (e dall’ente eventualmente fatti oggetto di azione di regresso);

6. non si verte quindi in ipotesi di litispendenza, ma semmai di continenza, che si verifica quando due azioni, pendenti contemporaneamente dinanzi a giudici diversi, abbiano lo stesso elemento soggettivo e la stessa causa petendi e differiscano, sotto il profilo quantitativo da plus a minus, nel petitum, ovvero, più latamente, nel caso in cui una delle due cause abbracci, in tutto o in parte, gli effetti decisori dell’altra (c.d. continenza qualitativa);

7. tali principi sono stati affermati da questa Corte in relazione a fattispecie analoghe a quella qui in esame (v. ad es. Cass. n. 19368 del 30/09/2016, n. 6826 del 16/03/2017) ribadendosi che non è sufficiente per configurare la litispendenza che le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni (Cass. n. 19460 del 03/08/2017);

8. nè è possibile qui applicare la soluzione adottata da Cass. n. 16454 del 2015 (ed, analogamente, da Cass. 27783 del 2015), richiamata anche nelle conclusioni del Pubblico Ministero, e dichiararsi la litispendenza solo in relazione ad alcune delle domande proposte, in quanto nel caso che ci occupa non vi sono domande di manleva diverse ed autonome, ma domande (solo) parzialmente sovrapponibili;

9. segue l’accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo motivo, dovendosi quindi dichiarare la competenza del Tribunale della Spezia in relazione alla domanda di manleva spiegata da BPgas e ing. A. nei confronti di AXA Assicurazioni s.p.a., cassare l’ordinanza impugnata in relazione alla relativa dichiarazione di litispendenza e rimettere le parti innanzi all’indicato Tribunale, anche per la regolamentazione delle spese, di fronte al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale della Spezia in relazione alla domanda di manleva spiegata da BPgas e ing. A. nei confronti di AXA Assicurazioni s.p.a., cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla relativa dichiarazione di litispendenza e rimette le parti innanzi all’indicato Tribunale, anche per la regolamentazione delle spese, di fronte al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2018

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