Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31518 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 627/2017 proposto da:

SAN RAFFAELE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 52, presso

lo studio dell’Avvocato MARCO TAVERNESE, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA, 1, presso lo studio degli Avvocati MAURIZIO DE STEFANO e

MASSIMILIANO DE STEFANO, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5071/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/10/2016 R.G.N. 434/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARCO TAVERNESE;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO DE STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, pronunziando in sede di reclamo ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, ha confermato la sentenza di primo grado che, sul presupposto della illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da San Raffaele s.p.a. a B.F., ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro con effetto alla data del licenziamento e condannato la società datrice al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 16 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

1.1. La Corte di merito, premesso che in base alle emergenze istruttorie il B., senza necessità di riqualificazione, risultava possedere le competenze richieste dalle mansioni assegnate al dipendente V., assunto quale responsabile della sede di (OMISSIS) in data 1 ottobre 2013 e, quindi, pochi giorni prima del licenziamento del B., intimato in data 8 ottobre 2013 e preannunziato già il 9 settembre, ha ritenuto tale sequenza temporale confermativa della violazione dell’obbligo di “repechage” da parte della società datrice la quale era tenuta a provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione lavorativa analoga a quella soppressa ma anche di avere prospettato al dipendente la possibilità di reimpiego in mansioni inferiori, prova quest’ultima non offerta; tale possibilità sussisteva in concreto in relazione al posto di responsabile della contabilità assegnato al V., trattandosi di qualifica di chiaro rilievo (1 livello), pur se inferiore alla qualifica di quadro rivestita dal B.; corretta, infine, era altresì la determinazione della indennità risarcitoria in misura pari a 16 mensilità non potendo rilevare, trattandosi di lavoratore di sessantatrè anni, prossimo alla pensione, la omessa valutazione dell’attività di reperimento di altra occupazione lavorativa, stante le note difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro per i giovani e la concreta impossibilità di inserimento per chi è prossimo a concludere il percorso lavorativo per raggiunti limiti di età.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso San Raffaele s.p.a. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

3. Vi è stata rinunzia al mandato dei precedenti procuratori della San Raffaele s.p.a. e memoria di costituzione di nuovo difensore della società.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3,artt. 2103,1175 e 1375 c.c., art. 41 Cost. e del D.L. n. 139 del 2005, art. 1, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto non assolto da parte della società datrice l’obbligo di “repechage”. Contesta, in particolare, la valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle competenze possedute dal B. all’espletamento delle mansioni per le quali era stato assunto il V.. Ciò sia in relazione ai compiti propri del dottore commercialista alla luce del D.L. n. 139 del 2005, art. 1, sia in relazione allo specifico bagaglio professionale posseduto dal lavoratore licenziato.

2. Con il secondo motivo deduce violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 7, artt. 1227 e 1218 c.c., in relazione alla determinazione della indennità risarcitoria. Censura la decisione sotto il profilo della carenza di allegazioni di controparte in ordine alla diligenza usata nella ricerca di una nuova occupazione.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si configurano le denunciate violazioni di norme di legge, per insussistenza dei requisiti loro propri di verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme, nè di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa, nè tanto meno di specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 28 novembre 2007, n. 24756; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

3.1. Le censure articolate non vertono, infatti, sul significato e sulla portata applicativa delle norme delle quali è denunziata la violazione ma investono direttamente l’accertamento di fatto relativo alla idoneità delle competenze professionali possedute dal B. al fine dell’espletamento delle mansioni di responsabile della contabilità per le quali era stato assunto il V.; tale accertamento poteva, in astratto, essere incrinato solo dalla deduzione di vizio motivazionale e, quindi, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sub specie di omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, vizio motivazionale neppure formalmente prospettato dalla odierna ricorrente e, comunque, in concreto precluso, in presenza di ” doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5.

3.2. In particolare la sentenza impugnata non contiene alcuna affermazione in contrasto con le competenze che la legge richiede al dottore commercialista, quale era il V., iscritto al relativo albo (D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 1), ma si limita solo ad evidenziare la idoneità del bagaglio professionale posseduto dal B. per l’espletamento delle mansioni di responsabile contabilità per le quali era stato assunto il V.. Le deduzioni a riguardo del ricorrente, ove intese a sostenere la specifica necessità del formale titolo professionale di dottore commercialista per l’espletamento dei compiti assegnati al V., introducono un tema non affrontato dalla sentenza impugnata, di talchè trova applicazione il principio, ripetutamente affermato da questa Corte secondo il quale qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 09/08/2018 n. 20694; Cass. 28/01/2013 n. 1435; Cass. 28/07/2008 n. 20518; Cass. 20/10/2006 n. 22540). Tale onere non è stato assolto dall’odierno ricorrente non potendo la relativa questione ritenersi proposta con il motivo di reclamo richiamato a pag. 7 del ricorso incentrato sulla generica deduzione della non equivalenza di conoscenze professionali possedute dai lavoratori in comparazione.

4. Il secondo motivo è inammissibile in quanto inteso ad inficiare una valutazione riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità, al pari di quanto più volte affermato da questa Corte con riguardo all’indennità di cui alla della L. n. 604 del 1966, art. 8 (Cass. 5-1-2001 n. 107, Cass. 15-5-2006 n. 11107, Cass. 14-6-2006 n. 13732) e alla indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32 (Cass. 22/01/2014 n. 1320) solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria, nel caso di specie neppure dedotta. In particolare la deduzione relativa all’omesso rilievo della carenza di allegazioni da parte del lavoratore in punto di ricerca di nuova attività lavorativa risulta superata dall’accertamento di fatto del giudice del merito affidato alla notoria impossibilità di inserimento nel mercato del lavoro per chi è prossimo a concludere il percorso lavorativo per raggiunti limiti di età.

5. All’inammissibilità del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.

6. Sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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