Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31516 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 05/12/2018), n.31516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24503-2017 proposto da:

ABC SOCIETA’ AGRICOLA ARL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI

41, presso lo studio dell’avvocato MAURO MORELLI che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 641/2017 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA del

14/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Terni, ABC società agricola a r.l., per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 17.644,80 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro avvenuto, a suo dire, nel terreno di proprietà della detta società in data 11 dicembre 2012 (caduta in una buca posta oltre il margine della sede stradale realizzata probabilmente con l’intento di eseguire una recinzione e asseritamente posizionata in contrasto con la normativa in vigore senza alcuna segnalazione dell’esecuzione dell’opera e senza delimitazione della zona interessata).

Dichiarata la contumacia della società convenuta, il Tribunale adito, con sentenza n. 467/2016 emessa in data 4 giugno 2016 e pubblicata il 6 giugno 2016, accolse, in parte, la domanda e condannò la convenuta al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 8.979,00, a titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c., nonchè delle spese di lite.

Avverso la sentenza di primo grado la società soccombente propose gravame, cui resistette il C..

La Corte di appello di Perugia, con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. del 14 settembre 2017 n. 3280/2017, dichiarò l’appello proposto inammissibile perchè tardivo, condannò l’appellante alle spese e pose a carico di tale parte pure il pagamento di una somma pari al contributo unificato, rilevando che: la sentenza impugnata era stata notificata, unitamente al precetto, alla società rimasta contumace in primo grado, a mezzo posta; in particolare, detta sentenza era stata consegnata per la notifica all’ufficio UNEP in data 15 giugno 2017 e ritirata da tale Liotta, qualificatasi come segretaria, in data 17 giugno 2016; da tale data decorreva il termine breve per proporre appello, l’atto di appello era stato notificato in data 9 gennaio 2017, quando era ormai già scaduto il termine ultimo per la sua proposizione.

Avverso la sentenza della Corte di merito ABC società agricola a r.l. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt…. 285,325 e 326327 e 479 c.p.c. e omessa considerazione di un fatto decisivo”, la ricorrente sostiene che la notifica della sentenza in forma esecutiva e del pedissequo precetto indirizzata alla parte personalmente, contumace in primo grado, avrebbe il limitato effetto previsto dall’art. 479 c.p.c. e non quello previsto dagli artt. 285 e 325 c.p.c., effetto, quest’ultimo, che potrebbe, ad avviso della ricorrente, essere determinato esclusivamente con la notifica della sola sentenza non spedita in forma esecutiva, quale atto tipico idoneo all’effetto voluto, o, comunque, con una espressa volontà manifestata nell’istanza di notifica del titolo esecutivo.

Secondo la ricorrente, pertanto, nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto applicarsi il termine lungo per l’impugnazione, con conseguente tempestività dell’appello proposto.

1.1. Il motivo è infondato alla luce del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e secondo il quale, nell’ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata (e perfino ancorchè erroneamente dichiarata), la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell’art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., con l’effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all’art. 325 cod. proc. civ. (Cass. 14/03/2013, n. 6571; Cass. 14/02/2012, n. 2113; Cass. 24/02/2011, n. 4485; Cass. 31/08/2009, n. 18915; Cass. 25/01/2007, n. 1647; Cass. 15/03/2006, n. 5682).

1.2. Va, peraltro, precisato che la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12898 del 13/06/2011, cui la parte ricorrente ha fatto riferimento sia in ricorso che nella memoria, è relativa ad ipotesi diversa da quella all’esame (notifica della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anzichè al suo procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1 e art. 285 c.p.c.), e comunque disciplinata dall’art. 479 c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella recata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 3, convertito con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006, a seguito del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51 (norma di rito che, nella formulazione in parola prevedeva la possibilità, non più contemplata dalla normativa vigente e applicabile al caso di specie, di notificare il titolo esecutivo costituito da un sentenza oltre che alla parte personalmente anche al difensore ai sensi dell’art. 170, entro l’anno dalla pubblicazione). Pertanto, il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 12898/2011, rettamente intesa, alla luce delle precisazioni che precedono, risulta non pertinente e non è ravvisabile, per le ragioni già espresse, la disparità di trattamento paventata dalla ricorrente.

2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

3. Non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA