Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31515 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 05/12/2018), n.31515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16684-2017 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BARTOLO ARENA;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASS.NI SPA, in persona del Procuratore Speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, Via DELLA CROCE 44, presso lo

studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONINO LA PIANA;

– controricorrente –

e contro

B.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1865/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 9/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.F. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3122/11 dell’8 settembre 2011, con la quale era stata rigettata la domanda dal medesimo proposta nei confronti di B.S. e della Fondiaria SAI S.p.a., volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal G. in un sinistro stradale verificatosi in data 10 novembre 2002, e l’attore era stato condannato alle spese di lite in favore della società convenuta.

Resistette al gravame la sola Fondiaria SAI S.p.a., chiedendone il rigetto.

La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1865/2016, pubblicata il 9 dicembre 2016, dichiarò la contumacia di B.S., rigettò l’appello, condannò l’appellante alle spese di quel grado in favore della società appellata e dichiarò irripetibili le spese processuali relative al B..

Avverso la sentenza della Corte di merito il G. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, cui ha resistito UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (già Fondiaria Sai S.p.a.) con controricorso.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. L’unico motivo è così rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, poichè si ravvisa la nullità della sentenza per “mancanza della motivazione””.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver la Corte di merito omesso ogni riferimento alla richiesta, da lui formulata, e volta alla rinnovazione della c.t.u. ovvero al richiamo del C.T.U. per chiarimenti, nonostante fossero state mosse specifiche contestazioni all’elaborato peritale, evidenziando che tali richieste erano state rigettate con ordinanze sia dal Tribunale che dalla Corte di merito, che si erano riportati, nelle loro decisioni a tale c.t.u..

2.1. Il motivo va disatteso.

Ed invero il mezzo all’esame è inammissibile, sia per difetto di specificità, non essendo stato indicato in ricorso quando e in quali termini, all’esito della pronuncia dell’ordinanza del Tribunale che si deduce abbia disatteso “la richiesta di richiamo del CTU” e in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, l’istanza in parola sia stata confermata nè essendo stato precisato se sia stata nuovamente formulata in appello istanza volta alla rinnovazione della c.t.u. ovvero a sentire a chiarimenti l’ausiliare del giudice nè, soprattutto, se tale richiesta sia stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni in appello (e a tanto non può rimediarsi, come fatto, in parte, nella specie, con la memoria, che ha mero valore illustrativo delle difese già svolte), sia perchè tende ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede; inoltre il motivo è comunque infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. 24/09/2010, n. 20227; Cass. 19/07/2013, n. 17693 e Cass. 29/09/2017, n. 22799), evidenziandosi, peraltro, che dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaramente, sia pure per implicito, la non necessità di procedere all’attività istruttoria di cui si lamenta il mancato espletamento (rinnovazione della c.t.u. ovvero convocazione dell’ausiliare del giudice a chiarimenti).

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

5. Pur essendo stato il ricorso per cassazione proposto dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il ricorrente, essendo stato ammesso al gratuito patrocinio, risulta esente dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, (Cass., ord., 22/03/2017, n. 7368; Cass. ord., 30/03/2017, n. 23003; Cass., 2/09/2014, n. 18523).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA