Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31513 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 05/12/2018), n.31513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9459-2017 proposto da:

SAGRANTINO ITALY SRL, in persona del legale rappresentante, e per

essa la FBS SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 217, presso lo studio

dell’avvocato MARIA CHIARAMONTE, rappresentata e difesa

dall’avvocato IVAN CHIARAMONTE;

– ricorrente –

contro

L.C., B.V. elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ARCANGELO

SANTAGATI;

– controricorrente –

e contro

BANCO POPOLARE SOC. COOP.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 246/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I coniugi B.V. e L.C. proposero opposizione all’esecuzione, davanti al Tribunale di Catania, avverso la procedura esecutiva immobiliare promossa nei loro confronti dalla Banca popolare di Verona e Novara s.c.r.l., chiedendo nel contempo la declaratoria di estinzione del mutuo ipotecario concluso con la Banca. Si costituì in giudizio la Banca, la quale chiese il rigetto dell’opposizione.

Istruita la causa a mezzo di una c.t.u., il Tribunale accolse l’opposizione e condannò la Banca opposta alla restituzione della somma di curo 23.858,16, oltre accessori, nonchè al pagamento di Euro 20.000 a titolo di risarcimento dei danni, il tutto con il carico delle spese di giudizio.

2. La sentenza è stata impugnata dalla Sagrantino Italy s.r.l. e dalla Prelios Credit Servicing s.p.a., entrambe nella qualità di cessionarie del credito, ed il contraddittorio è stato integrato nei confronti della Banca popolare di Verona e Novara; indi la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 9 febbraio 2017, ha dichiarato inammissibile il gravame, condannando l’appellante Sagrantino Italy s.r.l. al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha Osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che era fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dagli appellati. Su richiesta della Corte, infatti, la Sagrantino Italy s.r.l., chiamata a dimostrare la regolare cessione del credito litigioso, aveva prodotto documentazione dalla quale risultava che l’atto di cessione dei crediti della Banca popolare di Verona e Novara non comprendeva i crediti che, alla data del 31 dicembre 2005, fossero oggetto di accordi transattivi intervenuti anteriormente a quella data e integralmente adempiuti da parte degli obbligati. In tale gruppo rientrava il credito verso gli originari opponenti, la cui procedura esecutiva immobiliare si era estinta in data 1 luglio 2004; sicchè la società Sagrantino Italy era da ritenere carente di legittimazione attiva.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania ricorre la Sagrantino Italy s.r.l. e, per essa, la FBS s.p.a. con atto affidato a due motivi.

Resistono B.V. e L.C. con un unico controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 c.p.c. e art. 380-bis c.p.c., ed entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), mancata o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

Sostiene la parte ricorrente che il difetto di legittimazione passiva della società appellante sarebbe stato rilevato in assenza di apposita eccezione, violando in tal modo il principio di ultrapetizione.

1.1. Il motivo non è fondato.

Risulta dalla sentenza impugnata che furono gli appellati ad eccepire il difetto di legittimazione attiva da parte della società Sagrantino Italy, che aveva proposto l’appello sostenendo di essere cessionaria del credito, per cui la questione fu posta al giudice di merito già in primo grado. Ne consegue che non sussiste la lamentata ultrapetizione, anche perchè la questione posta dagli appellati riguardava la titolarità effettiva del credito, e non la legittimazione, ed era perciò rilevabile anche d’ufficio (Sezioni Unite, sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951).

Oltre a ciò, avendo la Corte d’appello invitato la società oggi ricorrente a documentare la propria effettiva posizione creditoria ed essendo stata prodotta tale documentazione, il giudice ben poteva (e doveva) procedere alla valutazione di quanto esistente in atti, in virtù del principio di acquisizione processuale.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Sostiene la ricorrente che dagli atti non risulterebbe la prova della data di estinzione del mutuo ed aggiunge che la procedura non si era estinta per l’adempimento di una transazione, bensì per l’accoglimento della richiesta di conversione del pignoramento.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Da un lato, infatti, esso è redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), poichè richiama un atto di conversione del pignoramento senza definirne con precisione il contenuto e senza indicare dove e come esso sia stato messo a disposizione di questa Corte.

Per il resto, il motivo censura in realtà la motivazione della sentenza impugnata, senza evidenziare in modo chiaro quale sia il fatto decisivo che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare ed insistendo affinchè in questa sede si proceda ad un nuovo e diverso giudizio di merito.

3. 11 ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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