Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31513 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. II, 03/12/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 03/12/2019), n.31513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14096/2015 proposto da:

D.M.G., rappresentata e difesa da se medesima ed

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 1, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCA PALMA;

– ricorrente –

contro

D.G.N., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA

BERARDINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 251/2015 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con la sentenza di cui si tratta il Tribunale di Pescara rigettò l’impugnazione proposta dall’avv. D.M.G. nei confronti di D.G.N., così confermando la decisione del Giudice di pace, con la quale, in parziale accoglimento della domanda, era stato riconosciuto alla professionista un credito da prestazioni professionali di Euro 1.314,84, affermando che gli onorari, riguardanti la partecipazione ad un procedimento per accertamento tecnico preventivo andavano calcolati sulla base del paragrafo VII di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 127 del 2004;

ricorre l’avv. D.M.G. sulla base di due motivi e l’intimata resiste con controricorso;

ritenuto che con i due connessi motivi, unitariamente scrutinabili, la D. denunzia violazione e falsa applicazione “ex art. 360, comma 1, n. 3, D.M. n. 127 del 2004, art. 1, ed allegata tabella B, nel combinato disposto anche con la L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24”, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, dolendosi del fatto che il Giudice dell’appello non aveva riconosciuto i seguenti diritti di procuratore, di cui alla tabella B allegata al D.M. n. 127 del 2004:

– Euro 64 per partecipazione a due udienze (13/11 e 16/11 2009);

– Euro 32 per esame deduzioni avversarie;

– Euro 32 deduzioni d’udienza;

– Euro 64 per corrispondenza;

considerato che il ricorso non supera, nel suo insieme, il vaglio d’ammissibilità, in quanto, a tacer d’altro, la rivendicazione delle predette competenze è aspecifica sotto il profilo del difetto di autosufficienza documentale, poichè la Corte non è stata posta in condizione di verificare la rispondenza documentale all’asserto;

che, in disparte deve osservarsi che ove poi l’avv. D. abbia inteso dolersi, a dispetto del contenuto logicamente intellegibile delle censure, anche della scelta del paragrafo VII della tabella A allegata al decreto ministeriale, invece dei paragrafi I, II e IV, la critica è manifestamente destituita di giuridico fondamento per le ragioni che seguono:

il procedimento per accertamento tecnico preventivo è accomunato alla disciplinare del procedimento cautelare uniforme al solo fine di rendere applicabile, tramite il rinvio operato dall’art. 669 quaterdecies c.p.c., art. 669 septies c.p.c.; di conseguenza il richiamo al paragrafo VII, che si riferisce ai procedimenti speciali, effettuato dal Tribunale, deve reputarsi corretto;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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