Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31512 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 05/12/2018), n.31512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14515-2017 proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

del Tritone, n. 102, presso lo studio dell’avvocato Marco Ticozzi,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ugo Ticozzi;

– ricorrente –

contro

GUBER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli, n. 13, presso lo

studio dell’avvocato Carolina Capaldo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Damiano De Rosa;

– controricorrente –

contro

U.G.C. BANCA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 950/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO.

Fatto

RITENUTO

La Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. (oggi Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a.) prestò fideiussione in favore della IDIM Istituto Dermatologico Italiano s.p.a., a garanzia di due finanziamenti concessi da Mediocredito delle Venezie s.p.a. (oggi U.G.C. Banca s.p.a.). Fallita la società garantita, la garante venne escussa per l’importo di Lire 2.872.298.836. La Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. corrispose l’importo di Lire 2.000.000.000, sostenendo di essere tenuta solamente nei limiti di tale importo, consensualmente stabilito come massimale della garanzia fideiussoria.

Su tali premesse, Mediocredito delle Venezie s.p.a. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento di quanto ulteriormente richiesto in forza della polizza fideiussoria. La banca convenuta si è costituita in giudizio per resistere alla domanda. Il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda attorea, condannando la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. al pagamento della somma di Euro 783.954,16 oltre interessi sulla sorte capitale (Euro 442.708,56) dal 27 aprile 2006 al saldo.

Tale decisione è stata appellata dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. Nel giudizio ha resistito U.G.C. Banca s.p.a., avente causa della Mediocredito delle Venezie s.p.a., nonchè la Guber s.p.a., quale procuratrice della Sword SPV s.r.l., cessionaria del credito controverso.

La Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame, con condanna dell’appellante alle spese.

Tale sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte della Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., succeduta alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., per un unico motivo. La Guber s.p.a. ha resistito con controricorso. La U.G.C. Banca s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La Guber s.p.a. e la Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. hanno depositato separate memorie, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con un unico motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1371 c.c..

La questione dedotta sta in ciò: se il massimale di Lire due miliardi stabilito nella polizza fideiussoria del 12 maggio 1993 (interamente riprodotta in seno al ricorso) sia comprensivo anche degli interessi e delle spese eventualmente maturati o se gli stessi siano garantiti dal fideiussore anche oltre la soglia del predetto massimale.

I giudici di merito sono pervenuti alla conclusione che il massimale riguardasse solamente la sorte capitale, così interpretando la seguente clausola contrattuale, contenuta a pag. 1 della polizza: “(…) fino alla concorrenza della somma di L. 2.000.000.000.= (duemiliardi) in linea capitale, pari al 19,50% dell’importo dei finanziamenti. La fidejussione si estende inoltre agli interessi relativi al capitale garantito, agli interessi di mora ed a pari quota delle spese, anche giudiziarie, oneri tributari ed altri accessori”.

Sostiene la ricorrente che la clausola non avrebbe significato univoco e che la stessa dovrebbe essere interpretata anche alla luce di quanto disposto a pag. 2 del contratto, ove si legge che la garante “si obbliga pertanto (…) a pagare al Mediocredito delle Venezie s.p.a., a semplice richiesta scritta, nei limiti dell’importo garantito quanto dovuto per capitale, interessi, anche di mora, spese, oneri tributari ed accessori”. Giova evidenziare, peraltro, che nel ricorso (pag. 16) la riferita clausola è testualmente riprodotta, però con l’interpolazione, dopo le parole “importo garantito” delle parole “(Lire 2.000.000.000)”, che invece non figura nel testo originario della polizza.

I giudici di merito, dunque, si sono attenuti al tenore testuale della clausola del contratto che ne definiva l’oggetto, ove è chiaramente detto che l’importo di lire due miliardi costituiva il massimale solo “in linea capitale” e che la fideiussione “si estende inoltre agli interessi relativi al capitale garantito, agli interessi di mora” e alle spese nella stessa proporzione (19,50%) in cui era garantito l’importo complessivo finanziato. Del resto, epurato dell’interpolazione operata dalla ricorrente, il testo di cui a pag. 2 della polizza fideiussoria non fornisce alcun elemento dissono rispetto alla chiara definizione contrattuale dell’importo massimo garantito.

La conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito si sottrae a censure di legittimità.

Infatti, l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, oppure – nel vigore della novellato testo di detta norma – nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551).

In altri termini, il sindacato di legittimità in tema di interpretazione del contratto non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161).

Nella specie, la stessa ricorrente ammette che il testo contrattuale potrebbe “avere due letture entrambe compatibili con il dato letterale” (in realtà, come già detto, il dato letterale è univoco, non ambiguo), sicchè, anche a seguire la prospettazione del ricorso, non vi sarebbe alcuna violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma una possibile interpretazione alternativa a quella fatta propria dalla Corte d’appello. Tale prospettazione, collocandosi sul piano del giudizio di merito, è inammissibile in questa sede.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità sostenute dalla Guber s.p.a. vanno poste a carico della società ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lei proposta.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori dì legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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