Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31512 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. II, 03/12/2019, (ud. 10/05/2019, dep. 03/12/2019), n.31512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28885/2015 proposto da:

D.A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DI

FRANCIA N. 178, presso lo studio degli avvocati PIERO MANCUSI e

ANTONELLA PERSICO, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA (GIA’ RAS SPA), elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO

ORBITELLI N. 31, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

AEROSERVICE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2813/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/05/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.A.L. conveniva in giudizio Aereo Service Srl chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal proprio aeromobile P.64B modello Oscar B, esponendo che il 10 luglio 2004, dopo alcuni voli, effettuata la manovra di atterraggio sulla aviosuperficie di (OMISSIS), l’aereo era andato ad urtare contro la rete di protezione a causa del mancato funzionamento del freno sinistro. L’attore riteneva che il malfunzionamento fosse stato causato dalla sostituzione del pneumatico sinistro e del carrello, in data (OMISSIS), e dall’esecuzione della manutenzione obbligatoria in data (OMISSIS).

All’esito del giudizio il Tribunale condannava la parte convenuta al risarcimento del danno subito dall’attore quantificato in Euro 41.526, rigettando la domanda di Manleva della società Aereo Service che aveva chiamato in giudizio la compagnia di assicurazione Allianz S.p.A..

2. La Società convenuta proponeva appello avverso la suddetta sentenza e le altre parti resistevano all’impugnazione.

3. La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione, rigettava la domanda del D.A..

In particolare, secondo la Corte d’Appello, non vi era prova dell’inadempimento della società Aereo Service Srl.

La consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado aveva accertato che la causa della rottura dell’impianto frenante doveva ricondursi all’eccessivo serraggio del dado del perno guida che reggeva la ganascia del freno e alla mancata rilevazione della compromissione strutturale del ceppo freni, tale da determinare l’evento della rottura del ceppo sul quale la ganascia era montata, con conseguente fuoriuscita del tubicino dell’olio.

La Corte d’Appello riteneva che il serraggio del dado non rientrasse nelle obbligazioni cui era tenuta la società aereo service, sia in relazione all’incarico di manutenzione del veicolo, sia a quello di sostituzione del pneumatico. Infatti, lo smontaggio e il successivo rimontaggio del perno che sorreggeva la ganascia non era richiesto per tale tipo di prestazioni. In tal caso, dunque, essendo un comportamento non dovuto in capo al debitore, non poteva porsi a suo carico l’onere della prova di aver eseguito correttamente la prestazione dedotta in contratto, trattandosi di una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella dovuta. Peraltro, era emerso che il materiale con il quale era costruito il corpo principale del ceppo freni era esausto, si trattava di lega di alluminio affetta da microporosità, non rilevabile se non a seguito di indagini strumentali. In corrispondenza del serraggio vi erano segni di sofferenza meccanica al momento dell’atterraggio e il ceppo aveva ceduto e la ganascia si era sganciata. In sostanza non vi erano elementi neppure indiziari per ritenere che l’Aereo Service Srl avesse effettuato un serraggio eccessivo del dado, neanche in applicazione del principio del “più probabile che non”, essendo ben possibile che le criticità rilevate in corrispondenza del dado fossero da ascrivere alla strutturale debolezza del metallo e fossero perciò concentrate nel punto di maggior sforzo. Inoltre, il sinistro verificatosi si spiegava ampiamente anche senza l’eccessivo serraggio del dado, infatti, era più che plausibile che lo sganciamento della ganascia si fosse verificato per la rotture del ceppo freni, costituito da materiale ormai indebolito dal fenomeno della microporosità. Peraltro, la condotta del D.A. aveva certamente contribuito a sottoporre il ceppo freni a sollecitazioni eccessive, avendo fatto una serie di decolli ed atterraggi nella stessa giornata e avendo effettuato numerose manovre di “touch and go”, sollecitando il sistema di frenaggio.

La Corte d’Appello, dunque, respingeva la domanda degli originari attori e, pur dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di appello, osservava che comunque la liquidazione del quantum era errata, perchè non considerava il valore del veicolo che all’epoca dei fatti aveva circa 46 anni di vita e che era erronea l’esclusione dell’operatività della garanzia assicurativa che, invece, doveva ritenersi sussistente.

4. D.A.L. ha proposto ricorso avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.

5. Allianz S.p.A. si è costituita con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato rispetto al quale D.A.L. ha resistito con ulteriore controricorso.

6. Aereo service Srl è rimasta intimata.

7. Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, hanno insistito nelle rispettive richieste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il ricorrente evidenzia l’erroneità del dispositivo nel quale si legge “rigetto dell’appello principale” nonostante invece dalla motivazione si deducesse che l’appello era stato accolto.

Si tratta di un evidente errore materiale che deve essere corretto mediante la relativa procedura.

1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, omesso esame di un fatto decisivo della controversia prospettato dalle parti – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 61,116,191 c.p.c..

Il ricorrente evidenzia che la consulenza tecnica d’ufficio aveva accertato che il mal funzionamento dell’impianto frenante era conseguente all’applicazione di una coppia di serraggio eccessiva al perno guida del corpo del ceppo freno.

L’affermazione della Corte d’Appello circa la mancanza di elementi, anche solo indiziari, per ritenere che Aeroservice Srl avesse effettuato un serraggio eccessivo del dado era smentita dal fatto che risultava documentalmente che vi fosse stato l’intervento di manutenzione dell’aeromobile in esecuzione dell’ispezione delle 100 ore, oltre che la sostituzione del pneumatico sinistro del medesimo veicolo. Peraltro, la rottura aveva interessato proprio la ganascia del freno a disco della ruota sinistra, oggetto pochi giorni prima di tali interventi. Il manuale di manutenzione dell’aeromobile prevedeva, dopo 100 ore di volo, le verifiche e le ispezioni, tra le quali quelle riguardanti il gruppo carrello comprensivo del controllo delle linee idrauliche, dei freni dei dischi, delle pasticche, dell’usura e del fissaggio delle rigature.

Sicchè, secondo il ricorrente, sarebbe del tutto errata l’affermazione circa l’assenza di elementi indiziari ed insufficiente la motivazione di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Così come sarebbe erronea l’affermazione che la condotta del D.A. avesse aggravato la sollecitazione dei freni e potesse essere considerata una causa efficiente del guasto.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., artt. 1176,1218,2043 e 2697 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 116 c.p.c..

Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia ritenuto che la prestazione della convenuta non comprendesse anche quella relativa al serraggio del dado e, di conseguenza, che non abbia applicato la regola dell’onere della prova prevista in caso di inadempimento di un’obbligazione contrattuale. A suo parere, nel caso di specie, il serraggio del dado rientrava certamente tra le obbligazioni gravanti sull’Aereoservice Srl, dovendo quest’ultima eseguire correttamente i lavori di manutenzione periodica obbligatoria commissionati dal D.A., oltre a quelli di sostituzione del pneumatico. Nell’ambito dell’intervento di manutenzione e controllo periodico del veicolo rientrava certamente anche il controllo dell’impianto frenante e, dunque, spettava al convenuto dimostrare il proprio adempimento.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1176,1218,2043 e 2697 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 116 c.p.c..

Il ricorrente ribadisce che rientrava nelle obbligazioni dell’aereoservice Srl, relativamente al programma manutentivo delle 100 ore, anche il controllo del carrello del velivolo dell’impianto frenante nonchè il controllo dei perni risultati danneggiati. In tal senso richiama anche il manuale di manutenzione riportato dalla consulenza tecnica, dove si prevede il controllo “delle linee idrauliche, dei freni, l’attuatore i dischi e le pasticche per perdite, usura, fissaggio e rigature”. Pertanto, l’intervento manutentivo o periodico riguardava anche l’impianto frenante poi interessato dal guasto causato dal serraggio del dado del perno guida. Risulterebbe evidente, dunque, l’errata o falsa applicazione delle norme che regolano la responsabilità per inadempimento contrattuale e quelle sull’onere della prova e sulla responsabilità extracontrattuale.

Deve, invece, affermarsi la responsabilità contrattuale dell’Aereo Service s.r.l. per non aver effettuato i dovuti controlli relativi alle manutenzioni commissionate e per aver certificato la funzionalità e la riammissione al volo dell’aeromobile, il cui impianto frenante dopo pochi giorni riportava la rottura in esame. Peraltro, l’intervento di manutenzione rivestiva carattere di particolare delicatezza e richiedeva particolare diligenza e attenzione, riguardando un aeromobile che per motivi di sicurezza necessita di una manutenzione particolarmente accurata per evitare il benchè minimo rischio di incidente che può avere effetti letali per le persone.

La società ricorrente, in quest’ottica, evidenzia che in base all’art. 1176 c.c., la diligenza richiesta nell’adempimento all’Aereo Service Srl era particolarmente elevata e che, se la prestazione fosse stata correttamente espletata, sarebbero emerse le anomalie e i difetti delle parti meccaniche che poi avevano determinato il guasto dell’impianto frenante.

3.1 I tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono fondati.

La Corte d’Appello di Roma ha escluso che il fissaggio del perno rientrasse tra gli obblighi della società Aereoservice in relazione alla prestazione eseguita di manutenzione del veicolo P.64B modello Oscar B e di sostituzione del pneumatico.

Tuttavia, in tal modo, la sentenza ha del tutto omesso di considerare che il controllo dell’impianto frenante e il suo stato complessivo di usura erano ricompresi nelle obbligazioni a carico della società convenuta. Dalla relazione, infatti, era emerso che la causa della rottura doveva ricondursi o all’eccessivo fissaggio del perno del veicolo o comunque alla mancata rilevazione della compromissione strutturale del ceppo freni. Il ricorrente riporta anche il contenuto del manuale di manutenzione dell’aeromobile in oggetto che prevedeva che dopo 100 ore di volo doveva procedersi alle verifiche e alle ispezioni commissionate dal D.A. alla società Aereoservice, per la verifica e il controllo anche del funzionamento dell’intero impianto frenante.

Il contratto in virtù del quale la Aereo Service doveva effettuare la manutenzione del veicolo, comprendeva, dunque, certamente l’obbligo di verifica dello stato di usura dell’impianto frenante, e di conseguenza, la suddetta società deve essere chiamata a rispondere dei danni prodotti alla controparte determinati da una cattiva manutenzione dell’aereo, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, senza alcuna inversione dell’onere della prova, risultando l’evento dannoso eziologicamente dipendente dal suddetto inadempimento che non è, invece, ascrivibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale. Quanto alla condotta imprudente del D.A., spetterà alla Corte d’Appello in sede di rinvio valutare l’eventuale concorso di colpa ex art. 1227 c.c..

Infatti, in tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (di cui dell’art. 1227 c.c., comma 1) va distinta da quella (disciplinata dal comma 2 della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè – mentre nel primo caso il giudice deve procedere d’ufficio all’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso – la seconda di tali situazioni forma oggetto di un’eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede (Sez. 3, Ord. n. 19218 del 2018).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 91 e 92 c.p.c.; erronea e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.; omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex. art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 116 c.p.c..

Il ricorrente ritiene che la sentenza debba essere cassata anche rispetto alla statuizione sulle spese del giudizio che a seguito dell’accoglimento del ricorso, devono essere poste a carico delle controparti. In ogni caso le spese dovrebbero essere compensate vista la complessità dell’accertamento.

4.1 Il quarto motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento dei primi tre.

4.2 Dopo i quattro motivi sopra riportati il ricorrente ripropone tutte le domande ritenute assorbite dalla sentenza d’appello che, ove riproposte, saranno oggetto del giudizio di rinvio.

5. La ricorrente incidentale pone un primo motivo di ricorso condizionato così rubricato: violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 3; nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4; omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

In sostanza il motivo attiene alla parte della sentenza dove, se pur con un obiter dictum, si è affermato che Allianz S.p.A. era tenuta a manlevare l’aereoservice srl sulla base della polizza.

La ricorrente eccepisce che, qualora si ritenga che la statuizione non sia un mero obiter dictum non idoneo a costituire una decisione suscettibile di passare in giudicato, le clausole contrattuali della polizza allegata al fascicolo non comprendevano i danni derivanti da errata riparazione o omessa manutenzione del veicolo.

6. La ricorrente propone un secondo motivo di ricorso incidentale condizionato relativo al quantum debeatur.

Tale motivo era stato già proposto in appello ove si era sostenuto che non vi fosse prova del quantum del danno subito dall’aereo mobile.

6.1 Entrambi i motivi del ricorso incidentale condizionato sono inammissibili.

L’affermazione circa la portata della garanzia, era un mero obiter dictum senza alcuna portata decisoria, avendo la Corte d’Appello escluso la responsabilità della società Aereo Service srl e dichiarato assorbiti i restanti motivi. Lo stesso a dirsi per la prova del quantum del danno subito dall’aereomobile.

Spetterà pertanto alla Corte d’Appello, in sede di rinvio, valutare l’ambito e la portata della suddetta garanzia in virtù del contratto stipulato dall’Aereoservice e la società assicuratrice, e valutare la sussistenza o meno della prova del danno, al fine della sua quantificazione.

7. In conclusione la Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, dichiara assorbito il quarto e inammissibili i due motivi del ricorso incidentale, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

7. Da atto della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, dichiara assorbito il quarto e inammissibili i due motivi del ricorso incidentale, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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