Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31511 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 05/12/2018), n.31511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14144-2017 proposto da:

D.G., A.M.R. e D.A., nella qualità

di eredi di D.D. e DE.GI., rappresentati e difesi

dagli avvocati Enrico Maria Meloni, Elio Maria Meloni e Pier Luigi

Meloni, domiciliati ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

V.G., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 358/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 06/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO.

Fatto

RITENUTO

In data 12 agosto 1986 si verificava un incidente stradale fra una FIAT 131, di proprietà e condotta da D.D., e una FIAT 127, di proprietà e condotta da V.G.. Poco dopo sopraggiungeva, a bordo di una FIAT Ritmo, S.G., il quale, avendo trovato improvvisamente la strada ostruita, non riusciva ad evitare la collisione con i veicoli già incidentati. Sulla base di tali premesse il S., anche quale esercente la potestà sul figlio minore Al., trasportato, agiva in giudizio per il risarcimento dei danni materiali e di quelli biologici. Il D. proponeva domanda riconvenzionale nei confronti del S. e del V.. Venivano chiamate in giudizio le compagnie assicurative SAI Assicurazioni Industriali s.p.a., Romana Assicurazioni e Reale Mutua s.p.a..

Al giudizio veniva successivamente riunito quello introdotto da M.N., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore E.A., entrambi trasportati sull’autovettura del S..

Essendo deceduti, nel corso del giudizio, sia D.D. che suo figlio Gi., si costituivano a seguito di interruzione le eredi A.M.R., D.A. e D.G..

Espletata attività istruttoria, il Tribunale di Cagliari rigettava le domande proposte dai D. verso il V. e la sua compagnia assicurativa, con conseguente condanna alle spese, e dichiarava cessata la materia del contendere quanto alle altre posizioni, nelle more transatte.

La sentenza veniva appellata dagli eredi D., ma la Corte d’appello di Cagliari rigettava il gravame con condanna alle spese processuali del grado.

Tale decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, da parte di A.M.R., D.A. e D.G.. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

I ricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 2700 e 2729 c.c., nonchè dell’art. 2054 c.c.. Sostengono le ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe fondato la propria decisione esclusivamente su un verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro e che tale documento, invece, sarebbe sprovvisto di qualsiasi valore probatorio, neppure indiziario, in quanto contenente solamente valutazioni e apprezzamenti soggettivi.

Il motivo è manifestamente infondato.

Il verbale dei Carabinieri (interamente riprodotto a pag. 20 del ricorso) non contiene valutazioni e opinioni soggettive dei verbalizzanti, bensì l’illustrazione delle risultanze di verifiche obiettive. Esso, pertanto, è liberamente apprezzabile dal giudice di merito come elemento di prova.

Per il resto, la censura è tutta in punto di fatto, essendo volta ad accreditare una ricostruzione dell’evento diversa da quella ritenuta dai giudici di merito. La censura è quindi inammissibile.

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c. e dell’artt. 2700 e 2729 c.c..

Il motivo ha, quale presupposto fattuale, l’accertamento di una dinamica del sinistro diversa da quella ritenuta dai giudici di merito. Poichè la ricostruzione effettuata dal Tribunale e dalla Corte d’appello si sottrae, come si è già detto esaminando il motivo precedente, a censure di legittimità, anche questo secondo motivo deve essere ritenuto manifestamente infondato.

Le ricorrenti con il terzo motivo non prospettano una vera e propria censura di legittimità, ma si limitano a chiedere, in caso di accoglimento dei primi due motivi, la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Sul punto, dunque, non vi è luogo a provvedere.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali, giacchè le parti intimate non hanno svolto in questo giudizio alcuna attività difensiva.

Ricorrono, invece, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da loro proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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