Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31510 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 05/12/2018), n.31510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9345-2017 proposto da:

C.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni

Battista Cugurra, domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma,

piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ARONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Tacito 23, presso lo studio dell’avvocato

Cinzia De Micheli, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena

Uttinacci e Maria Concetta Cambiaso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/2015 del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata

il 11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO.

Fatto

RITENUTO

C.F. ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Verbania, il Comune di Arona, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni quantificati in misura di Euro 260.000,00 oltre accessori) conseguenti alla demolizione, asseritamente illegittima, di un immobile abusivo. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo, in via subordinata, la propria carenza di legittimazione passiva in favore del Ministero della Giustizia. Con memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, il C. chiedeva di estendere la domanda al Ministero della Giustizia. Il Tribunale non ha autorizzato la citazione, in ragione della tardività della relativa istanza, ritenendo comunque il Ministero estraneo alla domanda prospettata dall’attore. Infine, pronunciando nel merito, ha rigettato la domanda del C. nei confronti del Comune di Arona e ha dichiarato inammissibile quella nei confronti del Ministero della Giustizia; assorbite le eccezioni subordinate svolte dal Comune di Arona, il C. è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma liquidata ex art. 96 c.p.c..

Contro tale decisione il C. ha interposto appello, ma il gravame è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Milano con ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c..

Il C. ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza di primo grado e dell’ordinanza della Corte d’appello, sulla base di in un unico motivo. Il Comune di Arona ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il C. ha depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Il ricorso avverso l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è inammissibile.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, definitivamente chiarito che, nel silenzio della legge, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ma limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348-bis c.p.c., comma 2, e art. 348-ter c.p.c., comma 1, primo periodo, e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368).

Nella specie, le censure formulate in ricorso si rivolgono indistintamente contro la sentenza di primo grado, così come contro l’ordinanza della Corte d’appello. Pertanto, sotto quest’ultimo profilo va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, proposto al di fuori delle ipotesi, innanzi considerate, ricorrendo le quali soltanto è possibile censurare l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. e 348-ter c.p.c..

Le doglianze rivolte contro la sentenza di primo grado sono manifestamente infondate.

Con un unico motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione o falsa applicazione degli artt. 269,106,183 e 354 c.p.c., nonchè del principio del contraddittorio e degli artt. 3 e 24 Cost..

Le questioni dedotte sono sostanzialmente due.

Per un verso il C. censura la pronuncia d’inammissibilità della domanda di autorizzazione a chiamare in causa il Ministero della Giustizia, sostenendo che tale domanda, per sua stessa ammissione formulata per la prima volta con la memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, sarebbe stata tempestiva in quanto immediatamente successiva all’eccezione di carenza di legittimazione passiva dedotta dal Comune di Arona.

In realtà, l’art. 183 c.p.c., comma 5, dispone che l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo, la cui esigenza sia sorta dalle difese del convenuto, deve essere richiesta all’udienza di prima comparizione e trattazione. Pertanto, l’istanza formulata, anzichè in udienza, nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, è certamente tardiva.

Non sussiste neppure la prospettata lesione del diritto al contraddittorio.

Anzitutto non può parlarsi di violazione del contraddittorio con riferimento ad una parte che non è stata neppure vocata in giudizio, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario.

In secondo luogo, il C. non ha – neppure in astratto interesse a dedurre la lesione del diritto alla difesa del Ministero della Giustizia (nei cui confronti, peraltro, nessuna domanda è mai stata ritualmente formulata).

Anche se diversamente intesa, la censura risulta comunque manifestamente infondata. Infatti, il Tribunale ha dichiarato assorbita l’eccezione subordinata del Comune di Arona di difetto di legittimazione passiva e, considerato che non si ravvisa alcun titolo per il quale il Ministero della Giustizia possa considerarsi litisconsorte necessario, deve escludersi che nel giudizio vi sia stata alcuna lesione del principio del contraddittorio.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono inoltre i presupposti perchè il ricorrente sia condannato d’ufficio al pagamento in favore della controparte – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, – di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto egli ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere alcun apprezzabile sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere l’impugnazione proposta.

Poichè risulta soccombente una parte, allo stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, salva revoca del beneficio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonchè al pagamento – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in favore della controparte, della somma di Euro 5.000,00.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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